Contributo unificato - Nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 d.lgs. 150 del 2011) e nelle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15 d.lgs. 150 del 2011)
provvedimento 21 dicembre 2023
Nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 d.lgs. 150 del 2011) e nelle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15 d.lgs. 150 del 2011), assoggettati al rito semplificato di cognizione, il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della domanda, a mente dell’art.13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. Per ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, i procedimenti in esame non possono configurarsi quali procedimenti di volontaria giurisdizione con la conseguenza che, superata ogni pregressa indicazione fornita da questa articolazione ministeriale, a tali giudizi non può applicarsi il contributo unificato di euro 98,00 di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002.
Struttura di riferimento
Provvedimento 21 dicembre 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Bari – contributo unificato per i procedimenti di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Rif. Prot. DAG 216605.E del 27.10.2023
m_dg.DAG.21/12/2023.0255604.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Bari
e, p.c.,
Al sig. Presidente della Corte di appello di Bari
Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Bari – contributo unificato per i procedimenti di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Rif. Prot. DAG 216605.E del 27.10.2023
Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 216605.E del 27.10.2023 (allegato1), il Dirigente amministrativo del Tribunale di Bari ha chiesto di chiarire quale sia l’importo del contributo unificato da versare per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 d.lgs. 150 del 2011) e delle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15 d.lgs. 150 del 2011).
In particolare, il Dirigente fa notare che tali controversie, originariamente regolate dal rito sommario di cognizione, sono ora assoggettate al procedimento semplificato di cognizione, di cui agli articoli 281-decies c.p.c. e seguenti, introdotto dall’art. 3, comma 21, del d.lgs. 149 del 2022.
Tenuto conto di tale modifica normativa il Dirigente chiede di chiarire se l’importo del contributo unificato per i procedimenti in esame debba essere ora calcolato in base al valore della domanda, ex art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Tale il tema del quesito, si osserva quanto segue.
Questa Direzione generale, con circolare prot. DAG 72064.U del 31.03.2023, inviata a tutti gli uffici giudiziari e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia, ha affrontato le problematiche connesse alla determinazione del contributo unificato per i giudizi regolati dal procedimento semplificato di cognizione.
Nella circolare è precisato: “se si considera che, come noto, il contributo unificato configura un’entrata tributaria (v. ex plurimis Corte Cost. n. 73/2005) e che esso è dovuto – di regola – per intero, in base al valore della lite (art. 13, comma 1, d.P.R. n.115/2002), in assenza di esplicita norma eccezionale che ne consenta … il dimezzamento, deve concludersi per l’applicazione, alle procedure instaurate nelle forme dell’art. 281-decies c.p.c., del contributo unificato per intero, da calcolare in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. Del resto, la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria (quale quella prevista dall’art. 13, comma 3, d.P.R. cit.) non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica, a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis, Cass. civ. 40233 del 15.12.2021). Deve dunque concludersi che – a prescindere da ulteriori norme di esenzione o di agevolazione, per la particolare materia dedotta in giudizio - i procedimenti semplificati di cognizione (di cui al Capo III-quater, Titolo I, Libro II del codice di procedura civile) siano assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento”.
Inoltre, è da sottolineare che i giudizi di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 non possono configurarsi quali procedimenti di volontaria giurisdizione in quanto, per ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, “il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, costituisce giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su un diritto soggettivo patrimoniale. Il giudice investito dell’impugnazione il quale ritenga l’opposizione fondata nel merito, eccettuati i casi in cui ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c., non può limitarsi ad annullare il provvedimento di liquidazione – attribuendo in tal modo al medesimo procedimento di opposizione una sorta di funzione meramente rescindente, non contemplata dalla legge – ma è tenuto a decidere l’opposizione nel merito” (cfr. da ultimo, Cass. Ord. n. 23710/2022).
Di conseguenza, dovendosi intendere superata ogni pregressa indicazione fornita da questa articolazione ministeriale, non potrà applicarsi a tali procedimenti il contributo unificato di euro 98,00 di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, previsto, tra gli altri, per i processi di volontaria giurisdizione; piuttosto, nei procedimenti in esame, regolati dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 e assoggettati al rito semplificato di cognizione, il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della domanda, a mente dell’art.13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
In tali termini va data risposta al quesito in oggetto; si invita il Presidente della Corte di appello di Bari, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.
Cordialmente.
Roma, 21 dicembre 2023
Il direttore Generale
Giovanni Mimmo