Equitalia giustizia - Spese di giustizia - Annullamento ex art. 4 del d.l. n.119/2018- Partite riguardanti le spese delle difese d’ufficio e delle parti ammesse a patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali minorili

provvedimento 27 novembre 2023

Le spese per la difesa d’ufficio e quelle relative al gratuito patrocinio nei procedimenti penali minorili sono soggette all’annullamento previsto dal d.l. n.119/2018, art. 4, comma 1, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione tassativamente previste art. 4, comma 4 del citato decreto-legge.


Struttura di riferimento

Provvedimento 27 novembre 2023 - Spese di giustizia relative a sentenze penali di condanna- Annullamento ex art. 4 del d.l. n.119/2018- Esclusione delle partite riguardanti le spese delle difese d’ufficio e delle parti ammesse a patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali minorili -Rif. prot. DAG n. 208922 del 18 ottobre 2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Catanzaro

e, p.c.,

alla Spett.le Agenzia delle Entrate- Riscossione
Direzione Strategie e Servizi di Riscossione
Settore Fiscalità Locale e Territoriale
 

Oggetto: Spese di giustizia relative a sentenze penali di condanna- Annullamento ex art. 4 del d.l. n.119/2018- Esclusione delle partite riguardanti le spese delle difese d’ufficio e delle parti ammesse a patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali minorili - Rif. prot. DAG n. 208922 del 18 ottobre 2023


Con nota prot.n. 12863 del 18 ottobre 2023 codesto ufficio ha trasmesso a questa Direzione generale il quesito ricevuto dal Tribunale dei minorenni di Catanzaro, volto a chiarire se “l'annullamento automatico dei crediti per spese di giustizia affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, previsto dall'articolo 4 d.l. n. 119/2018, convertito in l. n.136/2018, si applichi anche alle ipotesi in cui si tratti di spese per la difesa d’ufficio o relative al gratuito patrocinio nei procedimenti penali minorili”.

Il Tribunale dei minorenni nella propria nota 988/23/U pone in evidenza che le spese sopra indicate siano “assolutamente non riconducibili” alla categoria delle multe e ammende e alle sanzioni pecuniarie conseguenti a provvedimenti o sentenze di condanna; d’altronde, il recupero delle spese inerenti al compenso dei difensori nominati d’ufficio o anticipate per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, conseguirebbe dallo “stato abbiente” del beneficiario, sì che la corrispettiva obbligazione di rimborso, gravante sull’abbiente non avrebbe “carattere di personalità” e sarebbe “trasmissibile agli eredi”[1].


Ciò premesso, è noto che il decreto legge del 23 ottobre 2018 n. 119, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito nella legge 17 dicembre 2018 n. 136, ha previsto, nell’ambito delle fattispecie di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’anno 2000 all’anno 2010.

Questa Direzione generale, con circolare prot. DAG n.94593 del 16 giugno 2020, ha fornito agli uffici giudiziari le istruzioni finalizzate al riavvio delle attività di riscossione delle partite di credito erroneamente annullate dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, nello specifico relative alle spese processuali dovute per sentenza di condanna penale, essendo tali voci creditorie escluse dall’annullamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, d.l. n.119/2018, ed atteso che l’obbligo del condannato di rimborsare le spese processuali ha natura di sanzione economica accessoria alla pena.

Tuttavia, il Tribunale dei minorenni di Catanzaro chiede di valutare la correttezza dell’annullamento (ad opera dell’agente della riscossione) di carichi diversi da quelli sopra indicati; occorre pertanto verificare se, a rigore, tali voci di credito siano annoverabili tra i casi di esclusione dell’annullamento del debito enumerati all’art.3, comma 16, d.l. n. 119/2018, così come richiamato dall’art. 4, comma 4 cit.


Secondo il combinato disposto delle norme testé indicate, sono escluse dall’annullamento “… c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna”.

Per quanto riguarda le spese per la difesa d’ufficio del minore, il Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n.115/2002, art. 118), al fine di assicurare l'effettività della difesa, garantendo la remunerazione delle attività svolte, dal legale professionista, nell’interesse del minore assistito, prevede che al difensore di ufficio del minore sia liquidato il compenso nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato (artt.82 e ss. T.U.); trattasi dunque di spese anticipate dall’Erario, di cui tuttavia è disposta la ripetizione a carico del minorenne e dei familiari, a prescindere dalla condanna penale, “se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari” (art. 118 comma 3, d.P.R. n. 115/2002)


Alla luce del tenore testuale della norma di riferimento, emerge che la condizione necessaria e sufficiente al recupero dei compensi anticipati al difensore del minorenne consista esclusivamente nel superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione a patrocinio a spese dello Stato, di modo che il recupero deve essere avviato indipendentemente dalla presenza di una sentenza di condanna.

Sotto tal profilo, merita richiamare le istruzioni impartite, dalla Direzione generale della giustizia civile, con circolare prot. n.25211 del 23/02/2007: esse, sebbene riferite alle liquidazioni di cui agli artt.116 e 117 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sottendono un principio ben valido ed applicabile alla fattispecie ora in esame, di cui all’art. 118, d.P.R. n. 115/2002 [2].


In conclusione, alle spese anticipate dall’Erario ed eventualmente da recuperare, ai sensi dell’art. 118, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, non può attribuirsi natura di “sanzione pecuniaria” accessoria alla pena, giacché il recupero prescinde dalle modalità di conclusione del processo penale. Ne discende, pertanto, che le relative partite di credito siano soggette all’annullamento automatico previsto dal d.l. n.119/2018, art. 4, comma 1, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione tassativamente previste dal medesimo art. 4, comma 4.

In tal senso va data risposta al quesito in esame; si invita pertanto codesta Presidenza ad impartire disposizioni al Tribunale dei minorenni di Catanzaro affinché avvii appropriate interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione per procedere nei termini sopra indicati.

Cordialità

Roma, 27 novembre 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
 

[1] Art. 118 comma 3 d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce: “Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari”.

[2] Nell’impartire agli uffici giudiziari le istruzioni riguardanti gli adempimenti richiesti alle cancellerie a seguito della liquidazione delle spese e degli onorari del difensore ai sensi degli artt.116 e 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nella circolare prot. n.25211 del 23/02/2007 si è affermato: “il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati articoli 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell’avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall’esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza. Pertanto, in tali casi, la cancelleria dovrà immediatamente attivare l’azione di recupero”.