Contributo unificato - Art. 573 comma 1-bis c.p.p. - Contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili – determinazione e recupero

provvedimento 6 novembre 2023

Il contributo unificato dovuto per il giudizio di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell’art. 573, comma1bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non deve essere pagato dalla parte civile ma deve essere prenotato a debito, quindi recuperato, a cura della cancelleria del giudice/della sezione penale secondo i principi fissati dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 115 del 2002.


Struttura di riferimento

Provvedimento 6 novembre 2023 - Quesito: art. 573, comma 1-bis, c.p.p.- contributo unificato nell’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili Rif. prot. DAG n. 179778.E del 7.09.2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Brescia
Al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione

e, p.c.,

Al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: quesito: art. 573, comma 1-bis, c.p.p.- contributo unificato nell’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili
Rif. prot. DAG n. 179778.E del 7.09.2023
 

Con nota prot. 5220/2023 segr. AA.GG. del 6 settembre 2023 (allegato 1) codesto Presidente, avuto riguardo all’introduzione del comma 1-bis all’art. 573 del c.p.p., (comma introdotto ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. a) n.2, del d.lgs. n. 150 del 2022), con il quale viene disciplinata l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, ha posto i seguenti quesiti:

“a) quale codice presente sul SICID utilizzare per l'iscrizione a ruolo delle impugnazioni ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p.; attualmente l'intestata Corte utilizzerebbe il codice 145999 (altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale), similmente a come avviene per le riassunzioni dalla Cassazione, con la differenza, non di poco conto, che, in quest'ultimo caso, la parte civile riassume il giudizio penale con un atto introduttivo accompagnato da una nota di iscrizione a ruolo e da una dichiarazione di valore;

b) se "l'attore", individuato nella parte civile, debba versare un contributo unificato ed in che misura, posto che in questo caso l'iscrizione a ruolo non è stata da lui richiesta e potrebbe non averne interesse e posto che nel giudizio penale il contributo viene versato all'esito del giudizio. In ipotesi affermativa si chiede indicazione in ordine all'importo che deve versare l'appellante e se lo stesso, per il tramite del legale, debba depositare (come per tutti i giudizi civili) la dichiarazione di valore;

c) se il "convenuto", individuato nell'imputato, debba essere inserito unitamente o meno al legale che lo rappresentava nel giudizio penale, ciò anche ai fini della comunicazione dell'udienza che dovrebbe essere fissata d'ufficio dalla Corte d'Appello (mancando del tutto un atto introduttivo del giudizio);

d) L'individuazione di una modalità formale di trasmissione del fascicolo dalla Cancelleria Penale a quella Civile che non sia un passaggio brevi manu”.

Codesto Presidente, salva l’ipotesi di cui al punto a), non propone alcuna soluzione in merito ai quesiti prospettati né precisa se vi siano già state impugnazioni trasmesse dal giudice penale e le modalità eventualmente seguite.

Ciò posto per rispondere ai quesiti in esame si osserva quanto segue.

Per quanto concerne il quesito di cui al punto a) si rimanda alle determinazioni che vorrà adottare il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione a cui la presente nota viene inviata per i profili di competenza.

Per quanto riguarda il quesito di cui al punto b), giova preliminarmente ricordare che nel processo penale: (i) le regulae iuris, in materia di contributo unificato, sono dettate dal combinato disposto artt. 11 e 12 d.P.R. n. 115/2002 e (ii) al determinarsi delle condizioni di legge, il contributo è posto a carico dell’imputato condannato, unitamente alle altre spese processuali.

La parte civile non è quindi tenuta al pagamento del contributo unificato per la mera proposizione dell’azione civile nel processo penale: solo nel caso in cui sia stata chiesta una provvisionale o un risarcimento di ammontare determinato, il contributo dovrà essere prenotato a debito in ragione della somma liquidata dal giudice in sentenza, e quindi solo alla fine del procedimento.

Nel processo penale il contributo unificato si prenota a debito in quanto, come anche osservato da autorevole dottrina, “viene in gioco l’iniziativa dello Stato e l’interesse tutelato non è quello privato ma della collettività…” quindi “...il contributo unificato, ove dovuto, non viene versato dalla parte civile, ma prenotato a debito e recuperato nei confronti del condannato.”

In merito, l’allora Direzione generale degli affari civili, in risposta a specifico quesito della Corte di appello di Ancona, con nota prot. DAG n.152465U del 19 novembre 2008 ha precisato:

“...la riscossione di tale credito nell'ambito del processo penale … avviene in base alla specifica disposizione prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del Testo unico delle spese di giustizia. Tali disposizioni, infatti, prevedono all'art. 11…il diritto della parte civile, la quale dovrebbe essere tenuta all'anticipazione della spesa a non effettuare alcun pagamento in quanto l'importo è prenotato a debito. Tale prenotazione ha lo scopo di annotazione a futura memoria, come disciplinato dall'articolo 3 lettera S) del d.P.R. n. 115 del 2002, finalizzata al successivo recupero nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno. L'articolo 12 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede inoltre che la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato avvenga non in ragione della domanda come nel processo civile, ma in base a quanto disposto in sentenza. Dall'architettura normativa sopra delineata consegue che la quantificazione della spesa è determinata, in via amministrativa, dall'ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile” [1].

Ciò posto occorre riconsiderare i princìpi sopra esplicitati alla luce delle modifiche introdotte mediante l’art. 33 comma 1, lettera a) n.1 d. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e in particolare tradottesi nell’introduzione del comma 1-bis all’art. 573 c.p.p. a mente del quale “Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.

Con tale novella la competenza a conoscere l’impugnativa della sentenza penale che abbia ad oggetto i soli interessi civili è stata assegnata al giudice o alla sezione civile competente della Corte d’appello o della Corte di cassazione.

L’impugnativa viene comunque promossa davanti al giudice/sezione penale della Corte di appello o della Corte di cassazione, che ne valuta l’ammissibilità; in caso di esito positivo di tale delibazione in rito, il giudice/sezione penale trasmette gli atti, per la prosecuzione del giudizio, al giudice/sezione civile, che deciderà sulla base delle prove acquisite sia nel processo penale che nel giudizio civile.

L’esame del merito dell’impugnazione proposta per i soli interessi civili, pur essendo attribuito al giudice civile, rappresenta quindi una mera prosecuzione del processo penale; ragion per cui, il processo dovrà essere assoggettato ai medesimi principi generali che il testo unico sulle spese di giustizia riserva ai procedimenti penali che si svolgono dinanzi al giudice penale.

Tali conclusioni, già ricavabili dalla lettera della norma (ove è utilizzato il termine “prosecuzione”), risultano confortate anche dalla relazione illustrativa accompagnatoria della Riforma Cartabia, nonché da recente pronuncia della Corte nomofilattica.

Nella relazione illustrativa al d.lgs. 150 del 2022, si precisa che “L’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. diventa applicabile dopo che il giudice penale dell’impugnazione abbia verificato l’assenza d’impugnazione anche agli effetti penali. Questa scelta del legislatore delegato determina un ulteriore risparmio di risorse, nell’ottica di implementare l’efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle “questioni civili…Con il rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l’illecito penale implica l’illecito civile).”.

La Corte di Cassazione, con recente sentenza a Sez. Unite del 21 settembre 2023 n. 38481, richiamata anche da codesta Corte, ha chiarito che la modifica dell’art.573 c.p.p.

“…ha comportato che, una volta esclusa, dal giudice penale, la inammissibilità dell'impugnazione (che, per ragioni evidenti di economia processuale, determinerebbe, altrimenti, la definitiva conclusione del giudizio), il medesimo giudizio debba essere rinviato innanzi al giudice civile per la "prosecuzione" dello stesso e la decisione, nel merito, dell'impugnazione…il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-bis, cit. è funzionale alla "prosecuzione" in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità…Se, dunque, di medesimo giudizio "rinviato" per la decisione al giudice o alla sezione civile competente si tratta, pare evidente come non siano in alcun modo replicabili, nel nuovo assetto, i postulati appena ricordati, ed innanzitutto quello della natura "autonoma", rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile”.

Alla luce di quanto esposto, considerata l’unicità di giudizio, il recupero del contributo unificato dovrà essere effettuato secondo i principi dettati per il processo penale dagli artt. 11 e 12 d.P.R. n.115 del 2002.

Di conseguenza, le parti del processo civile dovranno essere le medesime del processo penale e come tali andranno inserite nel SICID per consentire le comunicazioni di cancelleria previste dalle norme (quesito di cui alla lettera c).

Per ciò che concerne il quesito di cui al punto d), pur essendo la questione rimessa alle prerogative di organizzazione del Capo dell’Ufficio giudiziario, si ritiene utile fornire indicazioni al fine di garantire, nelle ipotesi espressamente previste dal d.P.R. n.115/2002, il recupero del contributo unificato da versare all’esito dell’impugnazione per i soli interessi civili.

A tale proposito, sembra inevitabile corollario delle considerazioni che precedono, che la cancelleria del giudice/sezione penale, all’atto della trasmissione del fascicolo (secondo le modalità ritenute più celeri ed efficaci dal Capo dell’Ufficio, e quindi anche telematicamente, ove ciò sia possibile con i sistemi informatici attualmente in uso presso gli uffici giudiziari), evidenzi, alla cancelleria del giudice/sezione civile, la necessità di restituire la sentenza definitoria del giudizio relativo agli interessi civili, spettando al settore penale di procedere all’avvio delle attività di riscossione

Sulla base di quanto fin qui esposto deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell’art. 573, comma1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell’imputato condannato.

Cordialmente

Roma, 6 novembre 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

[1] V. anche la circolare del 26 febbraio 2002, con cui il Dipartimento per gli Affari di giustizia aveva stabilito: “La legge 23 dicembre 1999 n. 488 modifica anche la disciplina relativa alle spese attinenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale. A tale proposito, il comma 4 dell'art. 9 legge cit. precisa che la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal comma 1 del medesimo articolo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto - nel solo caso di accoglimento della domanda - in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza”.