Diritti di copia - Art. 32 disp. att. c.p.p. – esenzione del difensore di ufficio dal versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali - ambito di applicazione
provvedimento 8 settembre 2023
- L’art. 32 disp. att. c.p.p. prevede una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d’ufficio, nei confronti dell’assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali;
- l’esenzione di cui all’art. 32, disp. att. c.p.p., non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal difensore d’ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell’assistito inadempiente.
Struttura di riferimento
Provvedimento 8 settembre 2023 - Esenzione del difensore d’ufficio dal versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali - Rif. Prot. DAG n. 103483E del 15 maggio 2023
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al Sig. Presidente della Corte d’Appello di Napoli
Oggetto: Esenzione del difensore d’ufficio dal versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali - Rif. Prot. DAG n. 103483E del 15 maggio 2023.
- Codesta Corte d’Appello, con nota prot. n. 8773 del 15 maggio 2023 ha richiesto di chiarire se “il difensore di ufficio dell’indagato, dell’imputato o del condannato inadempienti nel processo penale, che chieda il rilascio di copia degli atti al fine di recuperare il proprio credito professionale, sia tenuto al versamento dei diritti di copia”.
Nel trasmettere il quesito codesta Corte ha descritto gli orientamenti degli Uffici del distretto, che possono così sintetizzarsi:
- taluni uffici ritengono che il rilascio delle copie degli atti processuali, quando richiesto dal professionista a fini di recupero dei propri crediti verso l’imputato inadempiente, sia esente dal versamento dei diritti di copia, “dal momento che la difesa di ufficio costituisce un munus publicum di cui è onerato il Difensore”;
- per altri uffici, “il diritto di copia deve essere versato, dal momento che il rilascio della copia è operazione precedente all’inizio della procedura e pertanto al primo atto esente ai sensi dell’art. 32 disp. att. c.p.p., secondo il quale «Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese»”.
Circa il diverso modus operandi degli uffici, che costituisce motivo del quesito, codesta Presidenza ha preso posizione, individuando due distinte tematiche[1], e fornendo al contempo il proprio parere a riguardo.
In particolare, a sostegno dell’inapplicabilità dell’esenzione codesta Presidenza ha evidenziato: a) la circolare dell’allora Direzione generale della giustizia civile del 18 febbraio 2015, non superata da diversi provvedimenti d’indirizzo, secondo cui l’esenzione di cui all’art. 32 disp. att. c.p.p. sarebbe inapplicabile al rilascio di copia al difensore ai fini della notificazione degli atti stragiudiziali e pre-contenziosi, non potendo dirsi già iniziata la “procedura di recupero del credito professionale” al momento del rilascio della copia; b) che le norme fiscali siano di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica o estensiva, sì da non sussistere la possibilità di estendere l’esenzione ad atti preliminari alla procedura; c) che l’esito della procedura di recupero del credito professionale non sia scontato, né debba risolversi necessariamente in una partita di giro (agli effetti dell’art. 116 d.P.R. n. 115/2002), ben potendo il recupero andare a buon fine con la rivalsa del difensore sull’imputato; d) che sia dubbia l’assimilazione dei “diritti di copia” ad alcuna delle categorie previste dall’art. 32 disp. att. c.p.p. (“bolli, imposte e tasse”), sì da doversi preferire un’interpretazione orientata dal favor fisci, quantomeno per evitare danni all’Erario, altrimenti ovviabili.
In conclusione, codesta Presidenza ha reputato che l’esenzione ex art 32 disp. att. c.p.p. non si applichi ai diritti previsti per evadere la richiesta di copie formulata, dal difensore d’ufficio dell’indagato, dell’imputato o del condannato, in vista della (ventura) attivazione della procedura di recupero del credito professionale a carico del proprio assistito.
- Tale la tematica in esame, pare utile richiamare i chiarimenti forniti, dalla Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG n. 164765U del 20 agosto 2018, in sede di risposta a quesito, avente identico oggetto, allora formulato dalla Procura Generale di Firenze.
In particolare, nella nota menzionata – che ad ogni buon fine si allega alla presente – la Direzione, anche sulla scorta dei precedenti dell’Agenzia delle entrate e del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e della formazione, nel confermare che l’esenzione di cui all’art. 32 disp. att. c.p.p. sia riferibile anche ai diritti di copia, ha però “…escluso che il regime di esenzione previsto dall’art. 32 disp. att. c.p.p. possa riguardare le spese di notifica relative ad atti di recupero stragiudiziali (invio di diffida di pagamento)”, così ribadendo l’orientamento già espresso nella nota prot. n. 35344.U del 2.03.2015.
In difetto di modifiche ordinamentali, e per le ragioni già enunciate nel precedente testé nominato, che non occorre qui riportare, tale provvedimento di indirizzo deve dirsi tuttora valido, ai fini della risposta al quesito; sono vieppiù condivisi gli argomenti con cui codesta Presidenza ha sottolineato la tassatività delle norme di esenzione (derogatorie della regola generale che rende obbligatorio il pagamento dei diritti di copia, di indubbia natura tributaria), e il rilievo che il pagamento dei diritti di copia non necessariamente si traduca in partita di giro, ove finalizzato alla predisposizione di atti pre-contenziosi e stragiudiziali di tutela delle ragioni del professionista.
Pertanto, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:
- l’art. 32 disp. att. c.p.p. prevede una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d’ufficio, nei confronti dell’assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali;
- l’esenzione di cui all’art. 32, disp. att. c.p.p., non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal difensore d’ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell’assistito.
Cordialità.
Roma, 8 settembre 2023
Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo
[1] Rispettivamente relative alla individuazione del momento di inizio della procedura di recupero del credito professionale, cui è riferito l’art. 32 disp. att. c.p.p., ed alla natura dei diritti di copia.