Contributo unificato - Nel procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis proposto da una pluralità di attori

provvedimento 11 agosto 2023

Nel procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, proposto da una pluralità di soggetti, il contributo unificato deve essere determinato con riferimento al valore complessivo delle domande proposte secondo i principi generali fissati dal d.P.R. n. 115 del 2002. In particolare, la somma dei valori (indeterminabili) delle singole domande non modifica il complessivo valore del processo, che resta indeterminabile, con la conseguenza che va versato il (solo) contributo unificato dell’importo di 518 euro, relativo ai procedimenti di valore indeterminabile, ex art. 13, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo testo unico.


Struttura di riferimento

Provvedimento 11 agosto 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Presidente del Tribunale di Brescia – Contributo unificato nelle procedure sui diritti della cittadinanza. Rif. Prot. DAG 126571.E del 14.06.2023

 

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Al sig. Presidente del Tribunale di Brescia

e, p.c.,

al sig. Presidente della Corte di appello di Brescia


Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Presidente del Tribunale di Brescia – Contributo unificato nelle procedure sui diritti della cittadinanza.
Rif. Prot. DAG 126571.E del 14.06.2023


Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 126571.E del 14.06.2023, il Presidente del Tribunale di Brescia ha posto il seguente quesito:

“Nei procedimenti che vertono sui diritti della cittadinanza (codice oggetto utilizzato: 110022), in particolare negli ormai numerosissimi procedimenti introdotti da cittadini di origine italiana residenti in Brasile, caratterizzati da una pluralità di ricorrenti (interi nuclei familiari) a fronte di un unico resistente, l'ammontare del contributo unificato deve essere determinato ''per capita" o deve farsi prevalere il concetto di domanda unica?”.


Al momento l’Ufficio percepisce per tali giudizi, anche in presenza di una pluralità di ricorrenti, un unico contributo unificato dell’importo di 518 euro, trattandosi di procedimenti di valore indeterminabile ex art. 13, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 115/2002, oltre all’importo forfettario di cui al successivo art. 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

Si chiede poi se al caso in esame possano applicarsi le indicazioni fornite, dalla Direzione generale della giustizia civile, nella risposta a quesito prot. DAG n. 63074.U del 27.03.2018 “in cui viene affermato che in caso di cumulo di domande proposte da diversi ricorrenti nei riguardi dell'unico resistente, deve sommarsi il valore di tutte le domande proposte”.


Tale il merito del quesito, si osserva quanto segue.

La questione del contributo unificato da versare nel caso di procedimento promosso da una pluralità di attori/ricorrenti è stata più volte affrontata sia da questa Direzione generale, che in passato dalla Direzione generale della giustizia civile.

In tutte le risposte fornite è stato evidenziato che il contributo unificato configura un obbligo tributario unitario, da assolvere (salvo eccezioni, nella fattispecie irrilevanti) in funzione del valore del processo unitariamente inteso, determinato secondo le regole del codice di procedura civile, così come disposto dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 115/ 2002.

In altri termini non emerge affermato, nel testo unico sulle spese di giustizia, il principio secondo cui, nel caso di introduzione del processo ad opera di una pluralità di parti attrici, ciascuna di esse sia tenuta al pagamento di un distinto contributo unificato, per la propria domanda; piuttosto, emerge il principio per cui il contributo unificato, da versare in unica soluzione, debba essere calcolato considerando il valore del processo unitariamente inteso, alla stregua delle disposizioni del codice di rito.


In particolare:

- a termini dell’art. 9, d.P.R. n. 115/2002, “È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio…”;

- secondo l’art. 13, medesimo testo unico, il contributo unificato si calcola, in sede d’introduzione della lite, in relazione al valore del “processo” unitariamente considerato ed iscritto al ruolo (vedasi la Relazione illustrativa al d.P.R. n. 115/2002, nel commento a margine dell’art. 13: “determina la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi…”);

- “il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito” (art. 14 comma 2, d.P.R. n. 115/2002);

- conseguentemente “… le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro …” (art. 10 c.p.c.).


A tale valore occorre fare riferimento (rectius gli attori debbono fare riferimento) in sede di costituzione in giudizio e di dichiarazione prevista dall’art. 14 comma 2, d.P.R. n. 115/2002, e per il calcolo del contributo unificato dovuto per il processo, da assolvere in unica soluzione in sede d’iscrizione al ruolo, anche in presenza di litisconsorzio ex latere actoris.


Inoltre, poiché nel caso in esame la somma dei valori (indeterminabili) delle singole domande non modifica il complessivo valore del processo, che resta indeterminabile, va versato il (solo) contributo unificato dell’importo di 518 euro, relativo ai procedimenti di valore indeterminabile, ex art. 13, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo testo unico.


Tenuto conto della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Brescia, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialmente

Roma, 11 agosto 2023

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo