Contributo unificato - Nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti con una sola parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato

provvedimento 24 luglio 2023

Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l’intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali.


Struttura di riferimento

Provvedimento 24 luglio 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dal Presidente del Tribunali di Trapani – contributo unificato nelle procedure di separazione consensuale con un solo coniuge ammesso al patrocinio a carico dello Stato Rif. Prot. DAG 143290.E del 6.07.2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente del Tribunale di Trapani

e, p.c.,

al sig. Presidente della Corte di appello di Palermo



Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dal Presidente del Tribunali di Trapani – contributo unificato nelle procedure di separazione consensuale con un solo coniuge ammesso al patrocinio a carico dello Stato
Rif. Prot. DAG 143290.E del 6.07.2023


Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG 143290.E del 6.07.2023, il Presidente del Tribunale di Trapani ha chiesto di chiarire “le modalità di applicazione e riscossione del contributo unificato nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto qualora una sola delle due parti sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.


Al momento l’Ufficio “richiede la metà dell’importo dovuto a titolo contributo unificato alla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, iscrive nel registro mod. 2/A/SG informatico l’altra metà dell’importo a nome del soggetto ammesso al gratuito patrocinio”.

Il Presidente chiede invece se al caso in esame possa applicarsi la risposta a quesito fornita dalla Direzione generale della giustizia civile -prot. DAG n. 109446.U del 23.05.2023- relativa all’applicabilità dell’art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002 alle ipotesi in cui il procedimento sia instaurato da più parti pubbliche di cui solo alcune ammesse alla prenotazione a debito delle spese.


Ciò posto, per quanto attiene al merito del quesito in esame si osserva quanto segue.

Come indicato da codesto Presidente e più volte ribadito da questa Direzione generale, il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato.

Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l’intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali.


Diversamente argomentando si finirebbe per estendere, in via amministrativa, un beneficio che, invece, può essere attribuito solo dalla legge; il tutto, con inevitabili ricadute sull’entrata finanziaria dello Stato, e con rischio di esposizione a responsabilità per danno erariale.

Tenuto conto della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Palermo, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialmente.

Roma, 24 luglio 2023

Il direttore generale
Giovanni Mimmo