Foglio delle notizie - Equitalia giustizia - Ripartizione, tra i coimputati condannati, delle spese processuali penali recuperabili per intero, ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002 – titolo per il recupero - condanna per i reati cui le spese afferiscono - Rif. Prot. DAG 0059770.E del 16 marzo 2023

provvedimento 14 luglio 2023

In materia di recupero delle spese processuali penali, data la loro valenza di sanzione economica accessoria alla pena, le spese recuperabili per intero, ex art. 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, debbono essere ripartite tra i soli imputati attinti da condanna definitiva per il reato cui le stesse afferiscono.  Così, in caso di spese di intercettazione, deve trattarsi di titoli di reato che abbiano consentito tale atto d’indagine, e con esso l’anticipazione della correlativa voce di spesa.


Struttura di riferimento

Provvedimento 14 luglio 2023 - Ripartizione delle spese processuali penali recuperabili per intero ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002 tra coimputati condannati in relazione ai soli titoli di reato cui afferiscono - Rif. Prot. DAG 0059770.E del 16 marzo 2023

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Al Sig. Presidente della Corte d’Appello di Bologna
Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
Sede

e, per conoscenza,

al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
alla società Equitalia Giustizia S.p.A.


Oggetto: Ripartizione delle spese processuali penali recuperabili per intero ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002 tra coimputati condannati in relazione ai soli titoli di reato cui afferiscono - Rif. Prot. DAG 0059770.E del 16 marzo 2023.

  1. Codesta Corte d’Appello, con nota prot.n. Prot. DAG 0059770.E del 16 marzo u.s., ha chiesto di chiarire se “sia corretto ripartire le spese processuali recuperabili per intero ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, in parti uguali tra i condannati per differenti capi di imputazione” nonché di precisare “le modalità operative con le quali gli uffici giudiziari possano associare le singole voci di spesa ai capi di imputazione per i quali sono state sostenute”.

A tal proposito, nella generale premessa che “presso l'Ufficio Recupero Crediti sono pervenuti numerosi ricorsi avverso cartelle di pagamento, presentati da soggetti condannati con sentenza divenuta irrevocabile con i quali si contesta l'addebito di spese processuali relative a capi di imputazione per i quali i ricorrenti risultano essere stati assolti”, codesto Ufficio ha in particolare evidenziato che:

  • la società Equitalia Giustizia spa, sulla base degli atti trasmessi dall'Ufficio Recupero Crediti unitamente alla nota A, ovvero i fogli notizie redatti ai sensi dell'art. 280 del DPR 115 2002 e le sentenze irrevocabili, ripartisce le spese processuali di cui all'art. 205 commi 2 e 2 bis dpr 115 2002, in parti uguali, tra tutti i soggetti condannati “senza effettuare alcuna differenziazione, in base ai singoli capi di imputazione”;
  • il regolamento recante “disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale”, adottato, con decreto 10 giugno 2014 n. 124 del Ministero della giustizia di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, stabilisce, all'art. 2, che “Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in prestino dei luoghi di cui all'art. 205 comma 2, ultimo periodo, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali”. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205 comma 2 bis il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 d.lgs. 1° agosto 2003 n.259 e successive modificazioni e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è operato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali”;
  • la giurisprudenza della Suprema Corte, pronunciandosi sulla corretta interpretazione dell'art. 535 c.p.p. a seguito della soppressione delle parole: “relative ai reati cui la condanna si riferisce” nel testo novellato dalla legge L. 69/2009 avrebbe, tuttavia, chiarito che in caso di condanna alle spese processuali irrogata a carico di più coimputati per differenti titoli di reato, debba osservarsi, quale criterio di imputazione delle spese quello, che fa riferimento alle spese afferenti ai soli reati per i quali è intervenuta condanna (Cass. Pen. n. 28081 del 22 marzo 2013).

Sulla scorta di tale premessa, codesta Corte, “al fine di scongiurare la presentazione di un elevato numero di ricorsi” ha chiesto a questa Direzione Generale di precisare:

“se sia corretto ripartire le spese processuali recuperabili per intero ex art. 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002 in parti uguali tra i condannati per differenti capi di imputazione” nonché di indicare “le modalità operative con le quali gli uffici giudiziari possano associare le singole voci di spesa ai capi di imputazione per i quali sono state sostenute”.

  1. Per rispondere al quesito formulato da codesto ufficio giova delineare, in sintesi e per quanto d’interesse, il quadro normativo di riferimento in tema di recupero delle spese processuali penali offerto dal Testo Unico delle spese di giustizia:1) l’art. 5 del D.P.R. n. 115/2002 suddivide le spese relative al processo penale in spese ripetibili e non ripetibili; più in dettaglio l’art. 205 prevede che: “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà”; il recupero è operato per intero ovvero in misura fissa, ed in ogni caso (in caso di pluralità di condannati) per quota, senza vincolo di solidarietà; al comma 2, lo stesso articolo stabilisce che: “Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2 bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”; 2) ai sensi del citato articolo, le spese previste dal comma 2 bis sono quelle “relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime”: esse, come già detto, vanno recuperate “per intero” (comma 1); 3) la legge 18 giugno 2009, n. 69, modificando la Parte VII del Testo Unico, ha sostituito l’art. 227-bis (quantificazione dell’importo dovuto) introducendo la seguente formulazione, tuttora vigente: “a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni”, alla quantificazione dell’importo dovutoprovvede la società Equitalia Giustizia S.p.A.”; ai sensi dell’art. 227-ter (riscossione mediante ruolo) detta società “procede all’iscrizione al ruolo” del credito, entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto.

Ancora, giova precisare che:

  • in virtù della intervenuta stipula della convenzione prevista dall’art. 1, comma 367, legge 244/2007, la procedura di riscossione delle spese del processo penale impone all’Ufficio giudiziario di trasmettere senza ritardo, ad Equitalia Giustizia S.p.A., il titolo giudiziale comminatorio della spesa processuale, in modo che la società in-house possa dapprima quantificare il credito dell’amministrazione (art. 227-bis), quindi procedere alla sua iscrizione al ruolo, entro il termine di cui all’art. 227-ter;
  • coerentemente con tali prescrizioni, la convenzione del 23 settembre 2010, rinnovata il 28 dicembre 2017, tra il Ministero ed Equitalia Giustizia S.p.A. “per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia”, all’art. 5 (“Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito”) prevede che: “ L’ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione: a. nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale,..; b. copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo…, che costituisce titolo del credito; c. copia del foglio notizie relativo a ogni fase e grado del processo anche se negativo; d. copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull’esistenza, sulla struttura e sulla quantificazione del credito. 2. … La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l’eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM”;
  • il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, con circolare prot. DOG n. 142755U del 28 giugno 2017 (all.1) ha enumerato i documenti che gli Uffici devono obbligatoriamente allegare al foglio delle notizie e alla nota A, al momento dell’invio ad Equitalia giustizia, per l’apertura della partita di credito: nel sotto-fascicolo delle spese di giustizia, formato dall’ufficio giudiziario tenutario del fascicolo processuale, dovranno confluire tutti i documenti necessari per consentire la corretta attribuzione delle spese processuali agli imputati condannati;
  • sempre in tema, il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, con circolare prot. DOG n.232170U del 12 dicembre 2017 (all.2), ha previsto che: “il foglio notizie, una volta stampato, sia sempre chiuso con la dicitura: "c'e titolo per il recupero", ovvero" non c’è titolo per il recupero". Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse. Attualmente, il sistema SIAMM 2.0. presenta sul foglio notizie entrambe le diciture di chiusura che il funzionario responsabile deve, alternativamente, individuare apponendo il flag sulla relativa casella, provvedendo alla successiva stampa e sottoscrizione. Qualora dichiari l'esistenza del titolo per il recupero, dovrà individuare, sempre tramite flag apposto sulle spese ripetibili, quelle destinate ad essere iscritte nel modello 3/A/SG”: compito dell’Ufficio giudiziario tenuto alla compilazione del foglio delle notizie, da trasmettere tramite sistema applicativo SIAMM, è pertanto quello di procedere all’individuazione delle spese ripetibili e poi di selezionare con apposito flag le spese ripetibili da imputare a ciascun condannato, per consentire ad Equitalia giustizia la creazione della partita di credito.
  1. In tale cornice normativa, va quindi affrontato il tema della ripartizione delle spese processuali recuperabili per intero ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, in caso di pluralità di condannati e/o di pluralità di imputazioni, a carico dell’uno o dei più coimputati. Atteso che il regolamento del 10 giugno 2014 n. 124 prevede che “il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali” occorre in primo luogo stabilire se nella ripartizione delle spese si debba tenere conto delle sole imputazioni per le quali è intervenuta condanna e, in caso di pluralità di condanne, se il recupero nei confronti di ciascun condannato debba considerare esclusivamente le condanne irrogate per le imputazioni (prima, per le notizie di reato) cui le spese processuali specificamente afferiscono.

Così delineati i termini della questione, giova osservare che l’art. 535 c.p.p. configura il pagamento delle spese processuali quale effetto naturale della sentenza di condanna. Ne consegue che il titolo comminatorio delle spese processuali origina una obbligazione strettamente personale, avente natura di sanzione pecuniaria accessoria (v. giurisprudenza a seguire), che partecipa del principio di personalità del reato e della pena (art. 27 Cost.), e che, come tale, non è trasmissibile agli eredi (Corte Cost., sentenza 06/04/1998, n.98).

Tali princìpi, come detto di rilievo costituzionale, debbono necessariamente orientare l’interpretazione e l’applicazione delle norme prima indicate, in sede di recupero delle spese processuali a carico di soggetti condannati dal giudice penale.

In altri termini, i criteri di ripartizione delle spese anticipate dall'erario non possono che continuare ad uniformarsi ai principi sopra richiamati, anche all’esito delle modifiche apportate, al testo dell’art. 535 c.p.p., dalla legge n. 69/2009[1].

In particolare, ai sensi dell’art. 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, le spese per (1) intercettazioni (2) consulenza tecnica e perizia (3) pubblicazione della sentenza penale di condanna e (4) demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi, devono essere recuperate “per intero” (e pro quota), senza vincolo di solidarietà.

Le conclusioni qui esposte paiono d’altronde coerenti con i princìpi enunciati dalla giurisprudenza nomofilattica, in tema; tra le tante, giova menzionare la sentenza Cass. Sez. I Pen. n. 31358 del 10.8.2021, nella cui motivazione si legge:

“le spese processuali, al cui pagamento l'imputato riconosciuto colpevole va condannato, erano e continuano ad essere unicamente quelle relative all'accertamento dei reati cui si riferisce la condanna e di quelli con essi eventualmente connessi ex art. 12 cod. proc. pen., ossia i reati tra i quali sussiste una connessione qualificata, non potendosi porre a carico del condannato conseguenze dovute all'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale (Sez. 1, n. 17410 del 28/03/2019, ***, Rv. 276399, Sez. 5, Sentenza n. 28081 del 22/03/2013, ***, Rv. 255570). Il limite della medesimezza del reato o della connessione qualificata, rafforzato dalla rimarcata valenza di "sanzione accessoria alla pena" della condanna al pagamento delle 3 spese processuali (Sez. U., n. 491 del 29/09/2011, ***, Rv. 251265), non è affatto posto in discussione dalla novellata disposizione, come pacificamente interpretata da questa Corte regolatrice (Sez. 3, n. 39736 del 22/09/2010, ***, Rv. 248564): l'intervenuta soppressione delle parole "relative ai reati cui la condanna si riferisce", non è diretta, difatti, a porre a carico del condannato anche le spese processuali concernenti reati a lui non imputabili, o per i quali comunque non è intervenuta condanna, bensì rappresenta una conseguenza sul piano formale della soppressione dell'art. 535 cod. proc. pen., comma 2, che prevedeva, da un lato, che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi fossero obbligati in solido al pagamento delle spese e, da altro lato, che i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi fossero obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali era stata pronunciata condanna. Ciò che è venuto meno è, dunque, sia la previsione della condanna in solido per le spese relative allo stesso reato o a reati connessi, sia la condanna in solido per le spese comuni relative a reati non connessi, restando però immutata la regola di imputazione delle suddette spese, ossia l'entità dell'obbligo che, solidale o pro quota che sia, non può comportare l'accollo all'imputato delle spese per reati per i quali non ha subito condanna e che dipendono da mere ragioni di opportunità processuale”.

In definitiva, la disciplina previgente e l’attuale sono accomunate dal principio secondo cui è consentito porre a carico del condannato le sole spese processuali sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi, ex art. 12 c.p.p. Chiaramente, in caso di spese di intercettazione, deve trattarsi di titoli di reato che abbiano consentito tale atto d’indagine, e con esso l’anticipazione della correlativa voce di spesa.

Trattasi, come detto, di limite interno al sistema, derivando direttamente dal principio secondo cui non possono porsi a carico del condannato le conseguenze della occasionale riunione o separazione dei procedimenti penali, principio che a sua volta poggia sulla “valenza di sanzione economica accessoria alla pena, partecipe in qualche modo dello stesso regime giuridico di essa” della condanna al pagamento delle spese processuali. (Sez. Un. pen. n. 491 dep. il 12.1.2012; v. ancora).

In conclusione, poiché “per legge (art.535 c.p.p.) la condanna alle spese segue la condanna agli effetti penali” (Cass. Pen. Sez. n. 3111 dep. il 22.3.2013), debbono essere escluse dal recupero:

  1. le spese processuali anticipate per coimputati assolti;
  2. le spese processuali anticipate in processo definito ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p. quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 445 c.p.p.;
  3. nei processi con pluralità di imputazioni, le spese processuali anticipate per reati in ordine ai quali non sia stata irrogata condanna a carico dell’unico imputato;
  4. nei processi con pluralità di imputati e di imputazioni, le spese processuali anticipate (es. per intercettazioni telefoniche) per l’accertamento di reati diversi da quelli per i quali ciascun imputato sia stato condannato: in altri termini, potrà procedersi al recupero nei soli confronti del soggetto condannato (o dei soggetti condannati) per il reato la cui imputazione abbia consentito e giustificato l’anticipazione della spesa. 

In breve, in risposta al quesito posto da codesta Corte, in applicazione delle norme citate e dei principi richiamati, questa Direzione Generale ritiene di poter agevolmente pervenire alla conclusione secondo cui le spese processuali ripetibili di cui all’art. 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002 debbano essere ripartite tra i soli imputati per i quali sia intervenuta condanna per il reato cui afferiscono.

  1. In merito al secondo quesito formulato da codesta Corte, con cui si è chiesto di precisare “le modalità operative con le quali gli uffici giudiziari possono associare le singole voci di spesa ai capi di imputazione per i quali sono state sostenute”, si osserva quanto segue.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che:

- nei casi in cui risulti problematica l’interpretazione degli atti processuali o della sentenza di condanna, che costituiscono il titolo per l’attribuzione al condannato della spesa correlata al capo di imputazione, è altamente auspicabile che l’Ufficio, al fine di evitare ragioni di contenzioso ed eventuali danni all’Erario, dia seguito ad apposita interlocuzione al proprio interno, per individuare la soluzione più corretta ai fini della suddivisione ed esatta annotazione delle spese sul foglio delle notizie;

  • con nota prot. n. 144509.U del 30 ottobre 2013, in risposta al quesito della Corte di appello di Potenza in tema di riparto delle spese processuali, questa Direzione Generale ha specificato che: “le spese processuali debbono essere ripartite solo fra coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva…pertanto, l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere articolata in due fasi: in una prima fase si procede ad una provvisoria quantificazione, riparto e recupero delle spese nei confronti dei soggetti con condanna passata in giudicato, escludendo dal riparto gli assolti. In un secondo momento, definite tutte le ulteriori posizioni interessate, si procederà alla revisione del riparto ed alla rideterminazione definitiva della quota di debito di ciascun imputato condannato”;
  • l’annotazione delle spese processuali ripetibili - prenotate a debito e anticipate dall’Erario - avviene attraverso il sistema informativo SIAMM che, ai sensi dell’art 161 dpr n. 115 del 2002, consta di tre registri: a) registro delle spese pagate dall'Erario (mod.1asg); b) registro delle spese prenotate a debito (mod. 2asg); c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito (mod. 3asg).
  • le articolazioni preposte presso gli Uffici giudiziari operano nei primi due registri, ove annotano tutte le spese anticipate e prenotate a debito nel corso del procedimento penale; nel terzo registro (mod. 3asg), in cui confluiscono, tramite il foglio delle notizie, entrambe le tipologie di spese opera Equitalia giustizia, che crea la partita di credito nei confronti del condannato al fine della riscossione.

Ciò posto, quanto alla richiesta di chiarimenti operativi in merito alle modalità di associazione delle singole voci di spesa ai distinti capi d’incolpazione o di imputazione per i quali risultano sostenute, si evidenzia che esulano dalle attribuzioni di questa Direzione Generale, nell’ambito delle competenze declinate dai D.P.C.M. n. 84 del 2015 e n. 99 del 2019 nonché dal D.M. 6 febbraio 2021, i poteri di sorveglianza, gestione ed implementazione del sistema SIAMM, viceversa assegnati alla Direzione Generale per i Sistemi informativi e automatizzati, ora nell’ambito del Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione.

Per tali ragioni, nel rinviare all’apposito manuale informativo SIAMM ARSPG - Sistema Accertamento e Recupero Spese e Pene di Giustizia - diramato dalla D.G.S.I.A., al cui interno sono fornite le istruzioni per la compilazione del foglio delle notizie, per quanto concerne le concrete modalità operative di inserimento del dato (e di associazione tra capi di imputazione e singole voci di spesa) si ritiene opportuno trasmettere, per quanto di competenza, la nota di codesto Ufficio alla Direzione generale per i Sistemi informativi automatizzati, perché, laddove il caso, fornisca diretto riscontro a codesto Ufficio, dandone notizia anche a questa Direzione.

Cordialità.

Roma, 14 luglio 2023

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo
 

nota 1 Come noto, il comma 2 dell’art. 67 dalla legge n. 69/2009 ha modificato le disposizioni dell’art. 535 del codice di procedura penale, mercé soppressione dell’ultima parte del comma 1 - segnatamente delle parole “relative ai reati cui la condanna si riferisce” – nonché dell’intero comma 2 dell’articolo: “I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna”; sul punto, v. giurisprudenza a seguire.