Contributo unificato - Procedimenti speciali ex artt. 657, 658 c.p.c. – contributo unificato dovuto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c.

provvedimento 8 giugno 2023

Con il provvedimento che dispone il mutamento del rito, ex comb. disp. artt. 667 e 426 c.p.c., si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria, per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato, da calcolare per intero e senza dimezzamento, secondo i principi fissati dall’art. 14, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al momento in cui avviene la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative;

A seguito del mutamento del rito, se nessuna delle parti deposita la propria memoria e quindi non formalizza la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall’ufficio.


Struttura di riferimento

Provvedimento 8 giugno 2023 - Risposta ai quesiti posti sul canale Filo diretto dai Dirigenti amministrativi dei Tribunali di Sciacca e Udine - Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Rif. Prot. DAG 101096.E dell’11.05.2023 e n. 112458.E del 25.05.2023

 

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Ai sig.ri Dirigenti amministrativi dei Tribunali di
Sciacca
Udine

e, p.c.,

ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello di
Palermo
Trieste


Oggetto: risposta ai quesiti posti sul canale Filo diretto dai Dirigenti amministrativi dei Tribunali di Sciacca e Udine - contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c.
Rif. Prot. DAG 101096.E dell’11.05.2023 e n. 112458.E del 25.05.2023



Con mail Filodiretto acquisite al prot. DAG n. 101096.E dell’11.05.2023 e n. 112458.E del 25.05.2023, i Dirigenti amministrativi dei Tribunali di Sciacca e Udine hanno chiesto alcuni chiarimenti in merito al pagamento del contributo unificato da versare nel procedimento speciale di intimazione di licenza o sfratto, di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., laddove il giudice faccia luogo al mutamento di rito a fronte dell’opposizione dell’intimato (comb. disp. artt. 665 e 667 c.p.c.).

In particolare, il Dirigente del tribunale di Udine, citando alcune delle precedenti risposte a quesito rese, in materia, da questa Direzione Generale, richiede ulteriori chiarimenti in merito alla debenza ed ammontare del contributo unificato relativo alla fase di merito, a cognizione piena, che segue il mutamento del rito.

Considerata la ricorrenza di quesiti di analogo contenuto e la particolare complessità della disciplina di riferimento, quale racchiusa al d.P.R. n. 115/2002, questa Direzione generale ritiene opportuno disaminare partitamente la casistica che può presentarsi, nei giudizi in esame.


Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase sommaria:

  • l’attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato, in ragione di quanto previsto al comma 3 dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002;
  • l’intimato che si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato, non implicando l’opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale propriamente intesa (art. 99 c.p.c.);
  • l’intimato che, per contro, si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell’art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002.


Procedimento di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.

  • con il provvedimento che dispone il mutamento del rito, ex comb. disp. artt. 667 e 426 c.p.c., si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria (giurisprudenza ormai costante; v. da ultimo Cass., ordinanza n. 5955 del 28.02.2023) per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato, per intero e senza dimezzamento, secondo i principi fissati dall’art. 14, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002;
  • il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 c.p.c.: non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d’ufficio iscritto ex novo a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato; se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall’ufficio;
  • l’attore (già intimante) che si costituisce nella fase di merito, depositando la propria memoria dovrà pagare un nuovo contribuito unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa (dunque, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria), ai sensi dell’art.14, comma 1, d.P.R. n. 115/2002;
  • il convenuto (già intimato) che, a sua volta, si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare un nuovo ed autonomo contributo unificato (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), per intero e commisurato al valore della propria domanda, nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale ex novo, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, se formuli (o coltivi) l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi dell’art.14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002; parimenti il terzo sarà tenuto a versare il contributo unificato calcolato sul valore della propria domanda, senza dimezzamento (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), se svolga intervento autonomo o coltivi l’intervento già svolto in fase sommaria;
  • il convenuto (intimato) che si costituisce per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell’intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell’intimazione di sfratto per morosità; laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell’intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale).


Tenuto conto della questione esaminata, si invitano i Presidenti delle Corti di appello di Palermo e Trieste, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici dei rispettivi distretti.

Roma, 8 giugno 2023

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo