Contributo unificato - Procedimento con più parti attrici di cui solo una ammessa alla prenotazione a debito ex art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002

provvedimento 23 maggio 2023

Nei procedimenti introdotti da una pluralità di parti attrici, di cui solo una è ammessa alla prenotazione a debito ex art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002, il pagamento del contributo unificato, che è una obbligazione tributaria unitaria così come unico è il valore del procedimento, deve essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito.


Struttura di riferimento

Provvedimento 23 maggio 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo - contributo unificato - procedimento con più parti processuali di cui solo una ammessa prenotazione a debito ex art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002 Rif. Prot. DAG 88803.E del 26.04.2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo

e, p.c.,

al sig. Presidente della Corte di appello di Palermo



Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo- contributo unificato -procedimento con più parti processuali di cui solo una ammessa prenotazione a debito ex art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002
Rif. Prot. DAG 88803.E del 26.04.2023

Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 88803.E del 26.04.2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo ha formulato un quesito volto a conoscere quale sia la modalità operativa da seguire con riferimento al versamento del contributo unificato “nell'ambito di procedimenti ove una parte processuale è costituita da più soggetti portatori di un unico centro di interessi, ma sottoposti a regime fiscale diverso”

In particolare, il Dirigente chiede di chiarire se, nel caso in cui le parti attrici di un procedimento siano il Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, “il versamento del contributo unificato e delle spese forfetizzate deve essere regolarizzato dalla predetta Agenzia Nazionale (ANBSC) ovvero se a quest'ultima può essere estesa l'esenzione soggettiva di cui beneficia il Ministero dell'Economia e delle Finanze con prenotazione a debito ai sensi dell'art. 158, comma 1, lett. a), DPR n. 115/2002”.


Per rispondere al quesito in oggetto si osserva quanto segue.

Come noto, secondo l’impianto del Testo unico sulle spese di giustizia – d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - le amministrazioni statali e quelle ammesse, da apposite norme di legge, alla prenotazione a debito, all’atto dell’iscrizione a ruolo di un procedimento civile non sono tenute al pagamento contestuale del contributo unificato, né delle altre imposte e spese a loro carico, in quanto le stesse vengono prenotate a debito o anticipate dallo Stato, in ogni caso con annotazione sul foglio delle notizie (art. 3, lettere q) ed s); art. 11, art. 15 e art. 280 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Non si tratta quindi di un caso di “esenzione soggettiva” in favore della parte pubblica, come ritenuto dal Dirigente di Palermo, ma del particolare regime di gestione delle spese del procedimento, ove a carico della PA che sia ammessa alla prenotazione a debito; la voce di spesa viene quindi annotata a futura memoria sul foglio notizie, ed eventualmente recuperata all’esito del giudizio, laddove ve ne sia titolo, in base alla regola generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., e nel rispetto dei criteri fissati dagli artt. 158 e 159 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Tra le amministrazioni statali che godono della prenotazione a debito non è ricompresa l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in quanto né la norma istitutiva di tale ente né altra norma speciale attribuiscono all’Agenzia tale beneficio.


Sulla base di tali considerazioni deve quindi ritenersi che, nel caso prospettato da codesto Dirigente, il contributo unificato, che è una obbligazione tributaria unitaria così come unico è il valore del procedimento, debba essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito.

Diversamente argomentando si finirebbe per estendere, in via amministrativa, un beneficio che, invece, può essere attribuito solo dalla legge; il tutto, con inevitabili ricadute sull’entrata finanziaria dello Stato, e con rischio di esposizione a responsabilità per danno erariale.


Tenuto conto della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Palermo, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurarne idonea diffusione tra tutti gli uffici del distretto.


Roma, 23 maggio 2023

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo