Foglio delle notizie - Sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio per alcuni coimputati e dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso per altri - Recupero dei crediti

provvedimento 22 maggio 2023

Nei processi con più coimputati, e in materia di recupero delle spese processuali nonché delle pene pecuniarie irrogate per reati consumati prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, al fine di evitare danni all’Erario, gli Uffici giudiziari investiti dai vari gradi e dalle varie fasi del processo sono tenuti a scambiare e condividere vicendevolmente la documentazione necessaria alla riscossione, in modo da mettere l’Ufficio competente al recupero, individuato ai sensi dell’art. 665 c.p.p., in condizione di effettuare gli adempimenti di cui all’art 5 della Convenzione tra il Ministero ed Equitalia Giustizia del 23 settembre 2010, rinnovata il 28 dicembre 2017, per gli imputati condannati in via definitiva.


Struttura di riferimento

Provvedimento 22 maggio 2023 - Quesito in materia di recupero crediti in caso di sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio solo per alcuni imputati – Rif. Prot. DAG 00465999E del 28 febbraio 2023

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Al sig. Presidente della Corte di appello omissis

e, p.c.,

Al sig. Presidente della Corte di appello di omissis
Al sig. Presidente del Tribunale omissis

Oggetto: Quesito in materia di recupero crediti in caso di sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio solo per alcuni imputati
Rif. Prot. DAG 00465999E del 28 febbraio 2023.

  1. Con nota prot.n. 1811 del 18 febbraio 2023 codesto ufficio ha inviato, “per le determinazioni di competenza”, uno specifico quesito volto a chiarire “in vigenza della circolare n. 9 del 2003 e dei citati orientamenti giurisprudenziali [1]”, a quale Ufficio spetti “la competenza per la gestione dell’attività di riscossione nel caso di annullamento con rinvio per alcuni imputati e dichiarazione di inammissibilità per altri”.
  2. Al fine di fornire elementi di risposta, appare opportuno ricostruire la vicenda processuale, come desunta dalla documentazione allegata all’istanza e dagli atti acquisiti presso Equitalia Giustizia, in sede istruttoria.

In particolare:

  • con sentenza del 23 novembre 2011, il GUP del Tribunale omissis condannava omissis alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, omissis alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 4.000 di multa, omissis alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 32.000 di multa, omissis alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 12.000 di multa, omissis alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 60.000 di multa, omissis alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa e omissis alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 32.000 di multa. Condannava altresì gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali e disgiuntamente a quelle relative alla propria custodia cautelare. Disponeva, inoltre, la sospensione condizionale della pena inflitta a omissis
  • con sentenza del 26 ottobre 2011, la Corte di appello omissis, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP omissis condannava:
  • omissis concesse le attenuanti generiche, alla pena rideterminata in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 16.000,00 di multa;
  • omissis esclusa la recidiva, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
  • omissis alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 28.000,00 di multa;
  • omissis alla pena di anni otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

La Corte d’appello di omissis confermando nel resto, respingeva l’impugnazione proposta da omissis e li condannava al pagamento delle spese del grado.

Tutti i condannati proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di omissis in data 26 ottobre 2011.

Con sentenza del 2 ottobre 2012 la Corte di Cassazione - omissis - annullava la sentenza emessa dalla Corte di appello di omissis nei confronti di omissis limitatamente alla recidiva, rinviando alla Corte d’appello omissis, e rigettando nel resto il ricorso per omissis; dichiarava inammissibili i ricorsi di omissis condannandoli al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte di appello di omissis quale giudice di rinvio, con sentenza del 22 maggio 2013 rideterminava la pena nei confronti di omissis nella misura di anni otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, nonché di omissis in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 28.000,00 di multa.

La Corte di Cassazione, in data 15 aprile 2014, rigettava il ricorso proposto da omissis avverso la sentenza della Corte di appello omissis del 22 maggio 2013, condannandolo al pagamento delle spese processuali.

  1. Così descritta, in sintesi, la vicenda processuale e passando alla ricostruzione di quanto avvenuto con riferimento alla attività di recupero dei crediti nei confronti dei condannati, dalla documentazione acquisita emerge quanto segue:

- con nota del 29 dicembre 2022, l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale omissis chiedeva all’Ufficio Recupero Crediti presso la Corte di appello di omissis, di “comunicare il numero di partita di credito eventualmente aperta nei confronti di omissiscon riferimento alla sentenza emessa dalla citata Corte, in data 26 ottobre 2011, irrevocabile il 2 ottobre 2012 (doc. allegato alla pec del 9 gennaio 2023);

- in evasione di tale richiesta, con pec del 10 gennaio 2023, l’Ufficio recupero crediti della Corte di appello omissis precisava di non avere “provveduto all’apertura di partite di credito nei confronti di omissis, attribuendo la competenza al recupero alla Corte di appello di omissis quale “sede di rinvio - come da sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2 dicembre 2012”; in quella sede l’Ufficio omissis rimarcava: “Si evidenzia sin d’ora che gli atti risultano trasmessi alla Corte di Appello omissis (Si allega sentenza n. omissis con relative annotazioni)”;

- con pec dell’11 gennaio 2023, l’Ufficio Gip del Tribunale di omissis chiedeva pertanto, all’Ufficio Recupero crediti della Corte di appello di omissis, “con riferimento alla sentenza della Corte di appello omissis, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2 ottobre 2012 i cui atti della procedura sono stati trasmessi in data 31 agosto 2022, e dai quali risultano aperte le note A n.2331/2020 e 2331/2020”, di “comunicare il numero di partita di credito eventualmente aperta da codesto Ufficio nei confronti di omissis la cui pronuncia è divenuta irrevocabile in data 1.12.2012”;

- con pec del 16 gennaio 2023, l’Ufficio recupero crediti della Corte d’appello omissis in evasione di tale richiesta, forniva i seguenti chiarimenti: “non risultano lavorazioni o partite di credito relativamente alla sentenza della Corte di Cassazione n. omissis –

con pec del 14 febbraio 2023, indirizzata all’Ufficio Recupero Crediti della Corte di Appello omissis, il preposto all’Ufficio GIP del Tribunale omissis precisava quanto segue: “facendo seguito alle interlocuzioni avute con gli Uffici recupero crediti in indirizzo allo stato non risultano aperte le partite di credito nei confronti di omissis […] in caso di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello giudice competente a conoscere dell’esecuzione è il giudice di rinvio (Cass. Penale, 28.4.2009 n.19374). Pertanto, quest’ufficio non si assume alcuna responsabilità in ordine al mancato recupero nei confronti dei condannati anche alla luce della circostanza che il fascicolo riguardante tutte le posizioni, e non solo quelle oggetto di annullamento con rinvio è stato trasmesso alla Corte d’appello di omissis e non tempestivamente a quest’ufficio, seppur incompetente segnalando un probabile recupero crediti”;

- con pec del 17 febbraio 2023, indirizzata all’Ufficio recupero crediti omissis e.p.c. all’Ufficio Gip-GUP dal Tribunale omissis, il preposto all’Ufficio recupero crediti di omissis invitava il corrispondente ufficio di omissis a procedere all’iscrizione degli articoli di credito nei confronti degli imputati omissis nei cui confronti la Cassazione, con sentenza irrevocabile in data 02 ottobre 2012, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, adducendo a sostegno le stesse ragioni del Tribunale omissis, e altresì evidenziando: “l’ufficio declina ogni responsabilità in ordine al mancato recupero dei crediti”.

Come accennato, risultando incompleta la documentazione a corredo del quesito, questa Direzione generale ha avviato apposita interlocuzione con Equitalia giustizia S.p.A., che ha trasmesso il carteggio in suo possesso, da cui si apprende che:

  • in data 8 marzo 2023, l’Ufficio Recupero Crediti della Corte di Appello omissis con nota Mod-B (di cui all’art.5, integrazione atti, della Convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia giustizia, stipulata il 23 settembre 2010, e rinnovata in data 28 dicembre 2017), ha richiesto ad Equitalia giustizia di “procedere allo sgravio della multa nei confronti di omissis di cui alla sentenza della omissis del 22.05.2013, in quanto assorbita nella partita di credito n. 447/2015 relativa al provvedimento di cumulo emesso della omissis
  • in data 13 aprile 2023, con altra nota Mod-B, l’Ufficio Recupero Crediti della Corte d’appello omissis ha trasmesso il foglio delle notizie relativo alla sentenza della Corte di appello di omissis del 26 ottobre 2011, nei confronti di omissis per avviare la riscossione richiedendo contestualmente “l’annullamento totale dell'invio atti di cui al modello A/A1 002331/2020- 08304806105.

Dalla documentazione così pervenuta si evince, inoltre, che:

- come già detto, codesto ufficio, ritenendosi competente, ha trasmesso, in data 13 aprile u.s., ad Equitalia Giustizia S.p.A., i fogli delle notizie dei diversi Uffici giudiziari coinvolti nel procedimento penale definito nei confronti dei condannati indicati in narrativa, come in particolare emerso dall’interlocuzione con la società Equitalia Giustizia;

- su richiesta del 14 marzo 2023 dell’Ufficio Recupero Crediti di codesta Corte di appello, il Tribunale omissis ha restituito tutto il fascicolo del procedimento penale di cui all’oggetto; il fascicolo è pervenuto a codesta Corte il 28 marzo 2023;

- con mail dell’11 maggio, Equitalia Giustizia, in risposta alla richiesta di chiarimenti di quest’ufficio, inerente al Mod-B) nonché all’eventuale apertura delle partite di credito nei riguardi di omissis ha specificato che “a seguito di contatto telefonico intervenuto con l’URC della Corte di Appello omissis e con la cancelleria dello stesso ufficio giudiziario che ha trasmesso i fogli notizie per il recupero, confermiamo che con il modello B 1451/2023, trasmesso in data 14 aprile 2023, l’ufficio giudiziario ha inteso richiedere il recupero nei confronti dei omissis divenuti irrevocabili a seguito della sentenza di Cassazione emanata a seguito di impugnazione della sentenza omissis”.

  1. Tale l’iter amministrativo di recupero, vale incidentalmente osservare che in materia di individuazione del “giudice dell’esecuzione” ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 3, ultima parte: “Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio”; anche nel caso in cui l'annullamento con rinvio abbia riguardato solo alcuni coimputati, per il principio di unitarietà dell’esecuzione accolto in giurisprudenza, il giudice del rinvio è competente per l'esecuzione anche con riferimento alla posizione dei coimputati nei cui confronti la sentenza sia già definitiva, e ancorché non si sia ancora pronunziato (Cass. I, n. 27843/2015; Cass. I, n. 5146/2018; Cass., I, n. 48933/2019). Ciò si afferma “tenuto conto del fatto che la disposizione contenuta nell'art. 655, comma 3, ultima parte fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza “in executivis” che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo” (Cass. I, n. 29045/2018).

Tuttavia, questa Amministrazione non ha titolo per pronunciarsi su questioni che riguardano la competenza, la cui soluzione spetta all’Autorità giudiziaria e, nello specifico, alla Corte regolatrice (v. anche Cass. I, n. 5146 del 22/11/2017; Cass. I, n. 11882 del 25/02/2015), se non per quanto attiene ai conseguenti adempimenti amministrativi a carico degli uffici.

Ciò posto, vale osservare che, dalla documentazione acquisita da questo Ufficio, non emerge la ragione della tardiva richiesta di apertura della partita di credito nei riguardi di tutti i condannati in via irrevocabile fin dal 2 ottobre 2012; parimenti, non si evincono le motivazioni delle tempistiche osservate, da codesta Corte, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla trasmissione degli atti ad Equitalia Giustizia S.p.A., ai fini dell’avvio della procedura di riscossione.

Infine, la corrispondenza intercorsa tra gli Uffici non sembra avere coinvolto, almeno fino alla data del quesito in esame (28 febbraio 2023), i Capi degli Uffici giudiziari, che invece ben avrebbero potuto e dovuto essere interpellati, al fine della più sollecita definizione della questione.

  1. Ciò premesso, merita aggiungere le seguenti ulteriori considerazioni.

Per quanto attiene alla competenza e alla gestione dell’attività di riscossione, si osserva come il richiamo alla circolare del 26 giugno 2003 (Istituzione dei registri previsti dall’art. 161 del d.P.R. del d.P.R. n. 115 del 2002), laddove indica il criterio per l’individuazione dell’ufficio tenuto alle operazioni di recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, non considera alcune rilevanti modifiche normative.

Si allude alla legge n. 69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con cui è stato abrogato il comma 2 dell’art. 535 c.p.p., che prevedeva la condanna in solido degli imputati al pagamento delle spese processuali, sì da venir meno il regime di solidarietà. Con il medesimo intervento di legge, è stato altresì modificato l’art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002 mediante l’introduzione di un nuovo criterio di recupero delle spese processuali, ossia per intero, forfettizzato e pro-quota nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. Per effetto di tale sostanziale modifica, in assenza del vincolo di solidarietà, è venuto meno l’obbligo per gli Uffici di iscrivere una partita cumulativamente intestata a tutti i condannati.

A seguito delle menzionate modifiche normative, questa Direzione generale, in data 14 luglio 2009 (all.1), ha provveduto ad emanare una nuova circolare, con cui sono state impartite nuove disposizioni agli Uffici giudiziari in ordine alle modalità di quantificazione dell’importo dovuto per spese processuali, all’esito dell’eliminazione del vincolo di solidarietà.

Si osserva, pertanto, che il criterio dettato dal paragrafo 9), lett. B) della circolare del 26 giugno 2003, richiamata nel quesito in oggetto, risulta ormai superato, ove si consideri che la modalità operativa ivi prospettata presupponeva un vincolo di solidarietà ormai espunto dall’ordinamento.

In particolare, la circolare n. 9/2003 avrebbe potuto applicarsi in presenza di solidarietà tra coimputati condannati in via irrevocabile e coimputati non ancora attinti da sentenza definitiva, disponendo l’apertura della partita di credito, in un primo momento, da parte dell’Ufficio di Primo Grado, e solo in via eventuale da quello di secondo grado (“l’attività di recupero verrà attivata solo a seguito dell’accertamento dell’infruttuosità della procedura di riscossione effettuata dal primo grado”); per la stessa ragione, la circolare in questione prevedeva che il numero di partita di credito fosse comunicato dall’ufficio recupero crediti di primo grado a quello di secondo grado, e viceversa (“Il coordinamento tra le attività di riscossione dei due uffici così articolato consentirà la dovuta applicazione del regime di solidarietà per le spese processuali al fine della migliore collaborazione tra gli uffici, gli stessi dovranno, sollecitamente, rendere all'ufficio mittente copia di ogni comunicazione loro trasmessa con attestazione di ricevuta”).

È evidente che, una volta modificato il sistema normativo esaminato dalla circolare, quest’ultima non avrebbe potuto considerarsi valido riferimento, in parte qua, ai fini dell’individuazione dell’Ufficio tenuto ad attivare il recupero a carico dei coimputati condannati in via definitiva, in seno a procedimento infine pervenuto al giudice del rinvio.

Ciò posto, resta fermo che, al fine di evitare danni all’Erario, conseguenti all’attesa della definizione della vicenda processuale coinvolgente più coimputati, gli Uffici giudiziari investiti dai vari gradi e dalle varie fasi del processo, restino tenuti a scambiare e condividere la documentazione necessaria alla riscossione, in modo da mettere l’Ufficio competente al recupero in condizione di effettuare gli adempimenti di cui all’art 5 della Convenzione tra il Ministero ed Equitalia Giustizia del 23 settembre 2010, rinnovata il 28 dicembre 2017, per gli imputati condannati in via definitiva.

In tali termini va dunque data risposta al quesito in oggetto, concludendosi che:

- il paragrafo 9, lett. B), della circolare n. 9 del 26 giugno 2003 non configura valido termine di riferimento, anche considerando le modifiche normative intervenute in materia di spese processuali, per la fattispecie considerata nel caso di specie;

- esula dalla competenza di questa Direzione generale di pronunciarsi sui conflitti di competenza tra Uffici, quanto all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, trattandosi di questioni rimesse alle prerogative dell’Autorità giudiziaria, ed in particolare al potere-dovere di scrutinio spettante alla Corte regolatrice;

- in materia di recupero delle spese processuali, nonché delle pene pecuniarie irrogate per reati consumati prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, al fine di evitare danni all’Erario, gli Uffici giudiziari investiti dai vari gradi e dalle varie fasi del processo restano tenuti a scambiare e condividere vicendevolmente la documentazione necessaria alla riscossione, in modo da mettere l’Ufficio competente al recupero, individuato ai sensi dell’art. 665 c.p.p., in condizione di effettuare gli adempimenti di cui all’art 5 della Convenzione tra il Ministero ed Equitalia Giustizia del 23 settembre 2010, rinnovata il 28 dicembre 2017, per gli imputati condannati in via definitiva.

L’occasione è pertanto opportuna per invitare le Ill.me SS.LL. a far sì che, presso i rispettivi Uffici, siano adottate tutte le misure organizzative necessarie a garantire: (a) il coinvolgimento del Capo dell’Ufficio, per le Sue appropriate valutazioni, laddove il caso e, comunque, in presenza di dubbi idonei a produrre lungaggini o ritardo degli adempimenti, con conseguente esposizione a responsabilità per danno erariale; (b) il tempestivo avvio delle procedure di recupero delle pene pecuniarie e delle spese processuali.

Roma, 22 maggio 2023

Cordialità.

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

[1] Sentenze Corte di Cassazione Prima Sezione Penale n. 19374 del 28 aprile 2009 (depositata l’8 maggio 2009) e n. 33062 del 14 luglio 2011 (depositata il 2 settembre 2011).