Contributo unificato - Valore delle controversie di impugnazione delle delibere di assemblea condominiale, agli effetti della determinazione del CU

provvedimento 20 maggio 2023

Nei procedimenti di impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, il valore da considerare ai fini del pagamento del contributo unificato è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione.


Struttura di riferimento

Provvedimento 20 maggio 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo-contributo unificato nell’impugnazione delle delibere assembleari di condominio - Rif. Prot. DAG 88793.E del 26.04.2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo

e, p.c.,

al sig. Presidente della Corte di appello di Palermo
 


Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo-contributo unificato nell’impugnazione delle delibere assembleari di condominio - Rif. Prot. DAG 88793.E del 26.04.2023

Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 88793.E del 26.04.2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo formula un quesito volto a conoscere “se sia corretto - per le cause di impugnazioni delle delibere condominiali con cui è chiesta la declaratoria di nullità e/o annullamento totale e/o parziale della stessa senza null'altro essere specificato - il pagamento del contributo unificato correlato al valore indeterminato… ritenendo in ogni caso che la verifica sull'incidenza in termini economici della delibera sul singolo condomino, ove non espressamente specificata in atti, costituisca un quid pluris rispetto all'attività amministrativa connessa all'iscrizione a ruolo degli atti introduttivi”.

Il Dirigente soggiunge che “la giurisprudenza di merito e quella di legittimità sono costanti nel precisare che il valore delle cause aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari va determinato, di volta in volta, in ragione di quanto costituisca oggetto di contestazione, in tema di piano di riparto; occorre, in sintesi, fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, deve farsi riferimento al «thema decidendum», e non già al «quid disputandum»" (sent. Corte di Cassazione, sez. VI/III, n. 21227/2018)”.


Per rispondere al quesito in oggetto si osserva quanto segue.

Come noto, l’importo del contributo unificato da versare al momento dell’iscrizione a ruolo è determinato in base al valore della causa ovvero, in ragione della materia oggetto del contendere, secondo i criteri fissati dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il valore della causa è determinato in base ai principi fissati dal codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi e “deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito” (art. 14, comma 2, d.P.R. n.115 del 2002).

Se nell’atto manca la dichiarazione di valore, “il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)” dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (comma 6, art. 13).

Il funzionario è tenuto a “verifica(re) l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica(re) inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.” (art. 15 d.P.R. n. 115 del 2002).


Ciò posto, l’ufficio deve in primo luogo verificare che l’atto introduttivo, così come l’atto di costituzione in giudizio del convenuto che proponga domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo o che formuli intervento autonomo, contengano la dichiarazione di valore di cui al richiamato art. 14, comma 2, d.P.R. n.115 del 2002 e che tale dichiarazione sia congrua rispetto alla domanda formulata; se la parte omette tale dichiarazione, il procedimento si riterrà di valore massimo, come stabilito dal citato art. 13, comma 6, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia.

Per quanto attiene al valore dei giudizi d’impugnazione delle delibere condominiali, è vero che, per diverso tempo, la giurisprudenza nomofilattica ha ritenuto che “ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all’importo contestato (ex art. 12 c.p.c.), relativamente alla sua singola obbligazione, e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione dell’incompetenza, occorre avere riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum";” (Cass., 28 agosto 2018, n. 21227; Cass., 5 luglio 2013, n. 16898; Cass., 16 marzo 2010, n. 6363).


Tuttavia, di recente, la Corte di Cassazione, mutando orientamento, ha statuito: “la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro” (Cass., ordinanza n. 19250 del 7 luglio 2021; Cass., sentenza n. 9068 del. 21 marzo 2022).


Nella citata sentenza viene enunciato il seguente principio di diritto; “nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito”.

Tenuto conto delle considerazioni svolte e del principio di diritto sopra richiamato, deve affermarsi che nei procedimenti di impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, il valore del procedimento, che ad ogni modo deve essere indicato nell’atto introduttivo, è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione.


Tenuto conto della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Palermo, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.


Roma, 20 maggio 2023

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo