Contributo unificato - Decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo - Formazione del titolo esecutivo e versamento dei diritti di copia presso gli uffici del giudice di pace non abilitati al pct

provvedimento 27 aprile 2023

Presso gli Uffici del giudice di pace non ancora abilitati al processo civile telematico, l’avvocato non può procedere autonomamente all’attestazione di conformità del provvedimento di esecutorietà emesso dal giudice, agli effetti dell’art. 475 c.p.c.; pertanto sarà cura della cancelleria rilasciare copia del decreto di cui agli artt. 647 e 654 c.p.c. e attestarne la conformità all’originale; per il rilascio di tali copie andranno riscossi i relativi diritti, da calcolare secondo quanto previsto nell’allegato n. 7 richiamato dall’art. 268 tusg, operando poi la riduzione alla metà ex art. 271 tusg, ed eventualmente applicando (sull’importo dimezzato) la maggiorazione di cui all’art. 270 tusg (in caso di urgenza).

Ad ogni modo è buona prassi che le cancellerie annotino sempre il provvedimento di esecutorietà sul SIGP online in modo che l'avvocato abbia a disposizione tutte le informazioni relative al procedimento, in quanto idonea a sopperire, sia pure in parte, alla momentanea mancanza del PCT e a consentire all’utenza di conoscere gli eventi rilevanti del giudizio iscritto presso l’Ufficio del giudice di pace.


Struttura di riferimento

Provvedimento 27 aprile 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dai Presidenti dei Tribunali di Bolzano e Rovereto – formazione del titolo esecutivo e diritti di copia Rif. prot. DAG n. 75356.E e n. 75365.E del 5.04.2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

 

Ai sig.ri Presidenti dei Tribunali di Bolzano e Rovereto

e, p.c.,

al sig. Presidente della Corte di appello di Trento
al sig. Presidente della Corte di appello di Trento
Sezione distaccata di Bolzano



Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dai Presidenti dei Tribunali di Bolzano e Rovereto – formazione del titolo esecutivo e diritti di copia
Rif. prot. DAG n. 75356.E e n. 75365.E del 5.04.2023

Con mail Filodiretto acquisite al prot. DAG n. 75356.E e n. 75365.E del 5.04.2023, i Presidenti dei Tribunali di Bolzano e di Rovereto hanno formulato un quesito volto a conoscere la modalità con la quale gli Uffici del Giudice di Pace, presso cui non è ancora operativo il processo civile telematico, possano rilasciare “le copie analogiche conformi all'originale dei provvedimenti al fine dell'esecuzione degli stessi”.

 I Presidenti evidenziano che il quesito si ponga soprattutto per i decreti ingiuntivi non immediatamente esecutivi, avendo riscontrato difformità tra le prassi operative, e “…principalmente due modalità di procedere al rilascio dei dati di esecutorietà del decreto ingiuntivo: una mediante certificazione della cancelleria e l'altra mediante rilascio di copia conforme del decreto di esecutorietà, con riscossione dei rispettivi diritti. Una parte minoritaria degli uffici provvede invece a caricare il provvedimento di esecutorietà sul SIGP online in modo che l'avvocato abbia a disposizione i dati per il precetto”.


Per fornire risposta al quesito in esame si osserva quanto segue.

Come noto, l’articolo 3, comma 34, del d.lgs. 149 del 2022 ha apportato rilevanti modifiche al Titolo I, Libro III, del codice di rito e alle relative disposizioni di attuazione; in particolare, a modifica dell’art. 475 c.p.c., è stata eliminata l’originaria “Spedizione in forma esecutiva” (con la quale il cancelliere o il notaio o altro pubblico ufficiale, apponeva sul titolo la formula rituale di cui al comma 3 del citato articolo).

Attualmente, l’articolo (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) testualmente recita “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria… per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474… devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”.

Correlativamente, è stato modificato l’art. 153 disp. att. c.p.c., con integrale abrogazione del primo comma, laddove attribuiva al cancelliere il compito di “rilasciare” la copia del titolo giudiziale in forma esecutiva.

Con l’art. 4, comma 12, del d.lgs. 149 del 2022 è stato poi inserito nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile il Titolo V-ter (Disposizioni relative alla giustizia digitale).


Tra le disposizioni di rilievo spiccano

- l’art. 196-octies disp. att. c.p.c. (potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria), per il quale (comma 2, secondo periodo): “il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche”;

- l’art. 196-undecies disp. att. c.p.c. (modalità dell'attestazione di conformità), secondo cui “[I] L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima. [II]. L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico. [III]. Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. [IV]. I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto”.

Tali ultime norme, pur essendo in vigore dal 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 1, del d.lgs. 149 del 2022), per i procedimenti proposti innanzi al Giudice di Pace potranno trovare immediata applicazione solo presso gli Uffici già abilitati al Processo Civile Telematico; per tutti gli altri sarà necessario attendere il 30 giugno 2023 (art. 35, comma 3, del d.lgs. 149 del 2022), entrando allora in vigore, anche per tali uffici, le norme sul deposito telematico obbligatorio degli atti e dei provvedimenti.

Per tali ragioni, gli uffici del giudice di pace che non beneficiano ancora del PCT, dovranno rilasciare la copia analogica del titolo esecutivo (allo stesso modo non digitale), attestata conforme all’originale, secondo la previsione dell’attuale art. 475 c.p.c., e percepire i relativi diritti di copia come disciplinati dal d.P.R. n. 115 del 2002.


Ciò premesso, avuto riguardo al caso disciplinato dall’articolo 647 c.p.c. il titolo si compone del provvedimento monitorio, già rilasciato in copia conforme dalla cancelleria e notificato dall’avvocato alla parte debitrice (corredato delle relate di notifica) e del provvedimento con il quale il giudice dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, a fronte dell’attestazione di cancelleria di non proposta opposizione.

Poiché l’art. 475 c.p.c. dispone che le sentenze e i provvedimenti del giudice per valere come titolo per l’esecuzione forzata devono essere rilasciati in copia conforme all’originale, laddove l’avvocato non possa, come nel caso considerato, procedere autonomamente all’attestazione di conformità del provvedimento di esecutorietà emesso dal giudice, sarà cura della cancelleria rilasciare copia del decreto emesso ex art. 647 c.p.c., e di attestarne la conformità all’originale, quindi di allegarla alla copia conforme del decreto ingiuntivo già in possesso dell’avvocato ed utilizzata per la notifica.


Solo in questo modo sarà rispettata appieno la previsione della nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c. e il titolo esecutivo risulterà composto da “una copia attestata conforme all'originale”, avuto riguardo sia al decreto ingiuntivo in quanto tale, sia alla declaratoria di esecutorietà, che resterà conservata agli archivi dell’Ufficio.

Ai fini di tale attestazione di conformità andranno riscossi i diritti di copia di cui all’allegato n. 7 richiamato dall’art. 268 del d.P.R. n. 115 del 2002, rammentando che a mente dell’art. 271 del medesimo testo unico nei processi davanti al giudice di pace i diritti di copia sono ridotti della metà e che per “il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza o con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato” (art. 270 d.P.R. n. 115 del 2002).


Per quanto concerne la prassi di “caricare il provvedimento di esecutorietà sul SIGP online in modo che l'avvocato abbia a disposizione i dati per il precetto”, questa Direzione generale ritiene che sia praticabile solo con riguardo alla ipotesi disciplinata dall’art. 654 c.p.c., dove “ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova
notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula” (art. 654, comma2, c.p.c.).

Ciò non esclude la possibilità di richiedere la copia conforme del decreto con cui il giudice, ai sensi dell’art. 654, comma 1, c.p.c. dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo a seguito del rigetto dell’opposizione (con sentenza irretrattabile) o della declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione: anche in questo caso saranno dovuti i diritti di cui alla citata tabella 7 richiamata dall’art. 268 d.P.R. n. 115 del 2002.


Deve comunque considerarsi una buona prassi quella di inserire sul SIGP tutte le informazioni relative al procedimento (non solo quello relativo al decreto ingiuntivo e per le finalità di cui all’art. 654 c.p.c.), in quanto idonea a sopperire, sia pure in parte, alla momentanea mancanza del PCT e a consentire all’utenza di conoscere gli eventi rilevanti del giudizio iscritto presso l’Ufficio del giudice di pace.


Tenuto conto della questione esaminata, si invitano i Presidenti delle Corti di appello di Trento e della sezione distaccata di Bolzano, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente tra gli uffici del proprio distretto.

Cordialità.

Roma, 27 aprile 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo