Foglio delle notizie - Pagamento in via amministrativa ai sensi degli articoli 12-ter, 12-quater, legge n. 283/1962 – capitolo di bilancio e modalità di versamento
provvedimento 28 marzo 2023
Le previgenti modalità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono rimaste invariate all’esito della riforma apportata, dal d. lgs. n.150/2022 al sistema di esecuzione delle pene pecuniarie; con particolare riferimento al pagamento in via amministrativa previsto dal combinato disposto art. 12-ter, art. 12-quater legge n. 283/1962, il versamento potrà essere eseguito, mediante F-23, con codice tributo Agenzia Entrate 772T, in favore del capitolo 2523, Titolo II, Capo XX dello stato di previsione dell’entrata, assegnato alla Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Ministero della Salute).
Struttura di riferimento
Provvedimento 28 marzo 2023 - Modalità di versamento della pena pecuniaria ai sensi dell’art 70 del d.lgs. n. 150 del 2022- Artt. 12 ter e 12 quater della legge n. 283 del 1962. Richiesta indicazione capitolo di bilancio- Rif. Prot. DAG n. 30467 del 6 febbraio 2023
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna
e, p.c.,
All’Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro
Servizio Bilancio
Al Sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Oggetto: Modalità di versamento della pena pecuniaria ai sensi dell’art 70 del d.lgs. n. 150 del 2022- Artt. 12 ter e 12 quater della legge n. 283 del 1962. Richiesta indicazione capitolo di bilancio- Rif. Prot. DAG n. 30467 del 6 febbraio 2023
- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha inoltrato il quesito ricevuto dalla locale AUSL volta a conoscere “gli estremi del conto corrente/IBAN e dell’intestatario da indicare nel verbale di ammissione al pagamento in caso di ottemperanza del contravventore per il versamento della pena pecuniaria destinata all’entrate del Bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 12 ter e quater Legge n.283 del 1962, così come modificate dall’art. 70 d. lgs. 150/2022”.
- Al riguardo, giova premettere che, all’esito della depenalizzazione [1] di tutte le fattispecie di reato inizialmente previste dalla legge n. 283/1962, fatta eccezione che per le violazioni punite dagli artt. 5, 6 e 12 della stessa legge [2], il capitolo 2523, Titolo II, Capo XX dello stato di previsione dell’entrata, assegnato alla Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Ministero della Salute), già deputato a ricevere i “proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande”, è stato impiegato anche per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie (da reato depenalizzato), senza modifica della sua precedente denominazione.
In ogni caso, per il pagamento (spontaneo) sia delle ammende, che della sanzione amministrativa irrogata dall’organo accertatore, avrebbe dovuto utilizzarsi, così come si è in effetti utilizzato, il modello F-23.
Tale modalità di pagamento ben può essere utilizzata anche per il pagamento in via amministrativa da operarsi ai sensi del combinato disposto artt. 12-ter, 12-quater legge n. 283/1962, così come introdotti dall'articolo 70, comma 1, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 [3].
A termini di tali disposizioni, applicabili alle “contravvenzioni … in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto”, al contravventore è data la possibilità di estinguere la contravvenzione (art. 12-ter), elidendone tutte le conseguenze dannose o pericolose, laddove (a) ottemperi, entro il termine assegnato, alle prescrizioni impartite dall’organo accertatore nell’esercizio delle funzioni di P.G., ovvero dagli stessi organi di P.G.; (b) all’esito della verifica del regolare adempimento delle prescrizioni impartite, dia corso al pagamento in via amministrativa di una somma “pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, …destinata all'entrata del bilancio dello Stato” (art. 12-quater).
Difatti:
- in linea generale, vertendosi in tema di sanzioni amministrative, le previgenti modalità di pagamento debbono dirsi invariate all’esito della riforma apportata, dal d. lgs. n.150/2022, al sistema sanzionatorio penale, con particolare riferimento all’esecuzione delle pene pecuniarie;
- conseguentemente, con particolare riferimento al pagamento in via amministrativa previsto dal combinato disposto art. 12-ter, art. 12-quater legge n. 283/1962, il versamento, come per le sanzioni amministrative già previste dalla legge n. 283/1962, potrà essere eseguito, mediante F-23, con codice tributo Agenzia Entrate 772T, in favore del capitolo 2523, Titolo II, Capo XX dello stato di previsione dell’entrata, assegnato alla Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Ministero della Salute).
- Per scrupolo di completezza, merita qualche altra considerazione il pagamento della vera e propria pena pecuniaria (ammenda) prevista, dagli artt. 6 e 12, per le violazioni non depenalizzate di cui agli artt. 5, 6 e 12 legge n. 283/1962.
A tal proposito, vale rammentare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 181-bis disp. att. c.p.p.[4]
“1. Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione.
2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.
Merita aggiungere che, ai sensi dell’art. 97 d. lgs. n. 150/2022 [Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie]:
“1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore”.
Pertanto, laddove si verta di reato commesso prima del 30 dicembre 2022 [5], la riscossione della pena pecuniaria (in questo caso, dell’ammenda) dovrà essere curata seguendo le previgenti disposizioni del d.P.R. n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia di spese di giustizia: artt. 227 bis – 227 - quater).
Laddove si tratti di reato consumato in data successiva, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma secondo, art. 181-bis disp. att. c.p.p., e fino a quanto non saranno adottate tutte le misure organizzative necessarie ai pagamenti, per evidenti ragioni di tutela della finanza pubblica si potrà continuare ad assolvere al debito per pena pecuniaria irrogata ai sensi della legge n. 283/1962 con le modalità previgenti, sopra indicate (par. §-2).
Cordialità
Roma, 28 marzo 2023
il direttore generale
Giovanni Mimmo
[1] Operata con d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 1: “Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni”.
[2] Rispettivamente punite con la pena dell’ammenda alternativa a quella dell’arresto.
[3] come disposto dall'articolo 99-bis del d. lgs 150/2022 medesimo.
[4] Così come inserito dall'art. 41, comma 1, lett. gg), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
[5] Data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, ai sensi dell’art. 99-bis del medesimo testo di legge, come aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199.