Contributo unificato - Atti depositati a mezzo del servizio postale dinanzi al giudice di pace e contestuale invio del contributo unificato pagato tramite contrassegni

provvedimento 24 febbraio 2023

Nei casi in cui la legge consente il deposito dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale, se la consegna del plico all’agente postale è avvenuta entro il 31 dicembre 2022, è applicabile al pagamento del contributo unificato la normativa in vigore prima della modifica apportata, all’art. 192, d.P.R. n. 115/2002, dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; pertanto, in tali casi, deve ritenersi valido il pagamento del contributo unificato a mezzo contrassegno, anche se il plico contenente l’atto introduttivo è pervenuto in cancelleria (e quindi è stato iscritto a ruolo) in epoca successiva al 1° gennaio 2023.


Struttura di riferimento

Provvedimento 24 febbraio 2023 - Quesito su atti depositati a mezzo del servizio postale dinanzi al giudice di pace prima del 1° gennaio 2023 e contestuale invio del contributo unificato pagato tramite contrassegni. Rif. prot. DAG n. 27902.E del 6.02.2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Catanzaro
 


Oggetto: quesito su atti depositati a mezzo del servizio postale dinanzi al giudice di pace prima del 1° gennaio 2023 e contestuale invio del contributo unificato pagato tramite contrassegni
Rif. prot. DAG n. 27902.E del 6.02.2023

Con nota prot. 1879 del 6 febbraio 2023, codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito del Presidente del tribunale di Castrovillari volto a sapere se “il contributo unificato, relativo al fascicolo ricevuto dall'ufficio del Giudice di pace via posta dopo il 1° gennaio 2023, ma spedito dal difensore in epoca antecedente a tale data, debba essere versato secondo modalità telematiche”.

L’Ufficio ritiene che sia “corretta la prassi seguita di richiedere il versamento telematico per i ricorsi iscritti dal 1.1.2023, a prescindere dalle modalità prescelte di deposito del fascicolo”, in quanto “l'art. 13 d.lgs. 149/2022 non contiene alcuna deroga all'obbligo generalizzato del deposito telematico del contributo unificato a partire dal 1.1.2023”, con la conseguenza che “le modalità prescelte dall’avvocato del deposito del fascicolo (presso la cancelleria o mediante spedizione del fascicolo), non possono alterare la disposizione che prevede, inderogabilmente, l'obbligo del deposito telematico del contributo a partire dal 1.1.2023 per i procedimenti iscritti da tale data”.


Al fine di rispondere al quesito in esame occorre coordinare la normativa che consente il deposito dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale dinanzi al giudice di pace con i recenti interventi del legislatore sulle modalità di pagamento del contributo unificato.

Il d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 prevede all’art.6, comma 6, che il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione “è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”; la possibilità di deposito del ricorso a mezzo del servizio postale è prevista anche per l'opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice dalla strada, ai sensi del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011, art. 7, che detta identico regime sul punto.

In difetto di previsione normativa in merito all’individuazione del momento di pendenza della lite, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tutte le ipotesi in cui è ammesso il deposito dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve considerarsi, “quale data di inizio della lite, quella di spedizione del ricorso contro l’ordinanza di ingiunzione, non quella della materiale ricezione del medesimo da parte del cancelliere”, con ciò ritenendo che sia del tutto irrilevante il momento in cui tale atto giunga alla cancelleria o sia iscritto a ruolo (v. Cass. civ. Sez. III, ordinanza, 04-11-2022, n. 32586; Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 9486 del 09-04-2021).


Per quanto riguarda il pagamento del contributo unificato, come noto, ai sensi dell’art.192 del d.P.R. n.115/2002, nel testo anteriore alla riforma c.d. Cartabia del d.lgs. n.149/2022, per i procedimenti iscritti presso il giudice di pace era consentito il pagamento anche tramite contrassegni, ferma restando la possibilità di assolvere il pagamento con modalità telematiche consentita durante l’emergenza pandemica, come chiarito dalla Direzione generale dei sistemi informativi con nota prot. 26789.U del 12.08.2020, richiamata nella circolare diramata da questo Ufficio prot. DAG n. 146227.U del 21.09.2020 (“sul Portale dei Servizi Telematici è già disponibile la funzionalità per pagare il contributo unificato ed i diritti di cancelleria per i procedimenti presso gli uffici del Giudice di Pace che hanno fatto richiesta di essere abilitati all’accettazione dei pagamenti telematici (rif. nota DGSIA 17923.U del 21.05.2020). Parimenti gli uffici del Giudice di Pace, sempre che abbiano inviato la richiesta di abilitazione di cui sopra, hanno già da ora la possibilità di verificare e accettare (con conseguente annullamento della ricevuta) i pagamenti telematici relativi a contributo unificato e diritti di cancelleria.”).


A seguito della riforma di cui al menzionato d.lgs. n.149/2022, questa Direzione generale, con nota prot. DAG n.18018.E del 24.01.2023 pubblicata sul sito del Ministero della giustizia, sezione Filo Diretto, al seguente link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC414248, ha rappresentato che, in forza di quanto stabilito dall’art. 192, commi 1 e 1-quinquies, d.P.R. 115/2002, come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, e dunque anche nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace, il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

Considerato dunque che fino al 31 dicembre 2022 era consentito il pagamento del contributo unificato a mezzo contrassegni nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace e che, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui la legge prevede il deposito dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale il processo deve intendersi pendente dal momento della consegna del plico all’agente postale, da parte del notificante, deve ritenersi che, per i ricorsi proposti al Giudice di pace a mezzo del servizio postale, con consegna del plico all’agente postale entro il 31 dicembre 2022, pur se pervenuti in cancelleria (e dunque iscritti a ruolo) in epoca successiva al 1° gennaio 2023, è applicabile al pagamento del contributo unificato la normativa in vigore prima della modifica apportata dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; pertanto, in tali casi, deve ritenersi valido il pagamento del contributo unificato a mezzo contrassegno.


Diversamente, qualora la spedizione a mezzo posta sia stata operata a partire dal 1° gennaio 2023, e dunque nel vigore della nuova normativa di cui all’art. 192, commi 1 e 1-quinquies, d.P.R. 115/2002, il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

In tal senso va data quindi risposta al quesito posto dall’Ufficio giudiziario; per scrupolo di completezza appare opportuno segnalare che, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 192 d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, “Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento”.


Considerata la novità della questione affrontata la S.V. è pregata di dare massima divulgazione del presente provvedimento, tra gli uffici del distretto.

Cordialmente.

Roma, 24 febbraio 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo