Foglio delle notizie - Processi in cui è parte un’amministrazione pubblica - prenotazione a debito ai sensi dell’art.158 d.P.R. 115/2002 - Agenzia delle Entrate-Riscossione - esclusione

provvedimento 16 febbraio 2023

Agenzia delle Entrate-Riscossione non è annoverabile tra le amministrazioni pubbliche che possono beneficiare della prenotazione a debito di cui all’articolo 158 d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente obbligo per la stessa di corrispondere le spese connesse all’instaurazione di un giudizio civile, se a suo carico in qualità di parte del giudizio.


Struttura di riferimento

Provvedimento 16 febbraio 2023 - Processi in cui è parte un’amministrazione pubblica- prenotazione a debito ai sensi dell’art.158 d.P.R. 115/2002 - Agenzia delle Entrate-Riscossione - esclusione Rif. prot. DAG n.3460.E 9/01/2023

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al Presidente della Corte di appello di Torino

E, p.c.

Spett.le Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - Settore servizi-Ufficio Servizi fiscali
Spett.le Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Spett.le Agenzia delle Entrate-Riscossione
protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it 


Oggetto: processi in cui è parte un’amministrazione pubblica- prenotazione a debito ai sensi dell’art.158 d.P.R. 115/2002 - Agenzia delle Entrate-Riscossione - esclusione
Rif. prot. DAG n.3460.E 9/01/2023

Con nota n. prot. 208/S del 9 gennaio 2023 il Presidente della Corte di appello di Torino ha trasmesso il quesito posto dal Presidente del Tribunale di Torino in merito alla qualificazione giuridica dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito anche Ader) ai fini dell’applicazione della normativa fiscale dettata dal d.P.R. 115/2002 per i processi in cui è parte l’amministrazione pubblica.

In particolare, ha allegato una nota pervenuta dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, Settore servizi-Ufficio Servizi fiscali che, previa qualificazione dell’Ader come Amministrazione dello Stato, ritiene ad essa applicabile la prenotazione a debito a richiesta del cancelliere; ritenuto, invece, che l’Ader viene definita dal proprio Statuto come ente pubblico economico, escluso dal novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, d.lgs. n.165/2001, l’Ufficio ha chiesto di conoscere se, nei giudizi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’imposta di registro e le anticipazioni forfettarie debbano essere prenotate a debito, ai sensi rispettivamente dell’art.59 lett. a) d.P.R. 131/1986 e dell’art.158 d.P.R. 115/2002.

Attesa la questione di carattere generale, codesto Presidente ha ritenuto di non dare corso alla preventiva verifica delle prassi seguite dagli uffici del distretto.

Per rispondere al quesito proposto, occorre partire dall’assetto delineato dalla normativa sulle spese di giustizia.

Come reso palese dall'inequivoco tenore del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 158, il contributo unificato nel processo civile ed amministrativo, al pari delle altre imposte e spese menzionate dalla norma, è prenotato a debito (se a carico dell’amministrazione) nel processo "in cui è parte l'amministrazione pubblica".

E la definizione di quest'ultima, quale soggetto ammesso alla prenotazione a debito, è ricavabile in via esclusiva dallo stesso d.P.R., art. 3, lett. q), a mente del quale "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico".

Ne discende che le amministrazioni statali e quelle ammesse da apposite norme di legge alla prenotazione a debito, all’atto dell’iscrizione a ruolo generale di un procedimento civile, non sono tenute ad effettuare il pagamento contestuale del contributo unificato e delle altre imposte o spese poste a loro carico in quanto le stesse verranno prenotate a debito, vale a dire annotate sul foglio delle notizie ai fini del loro successivo recupero (art. 280 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Trattandosi di una previsione normativa che ha ricadute sulla finanza pubblica, il legislatore ha previsto che il beneficio in questione sia attribuito alle pubbliche amministrazioni (diverse da quelle dello Stato) non in forza di un automatismo, bensì in virtù di specifiche norme di legge.

In particolare, tale previsione è stata contemplata per le Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio; per tali amministrazioni, infatti, l’articolo 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio”.

Analoga previsione ha riguardato le Agenzie per le erogazioni in agricoltura, che sono state parificate alle amministrazioni dello Stato dall’art. 69, comma 7, del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 (comma inserito dal d.l. n. 182 del 9 settembre 2005, art. 3 comma 5-decies). 

Orbene, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione[1] non può essere equiparata all'amministrazione dello Stato, atteso che per l'inquadramento tra le altre amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico occorre un previo intervento legislativo (al pari di quanto è accaduto per le Agenzie fiscali con il citato D.L. n. 16 del 2012), nel caso di specie mancante.

Rimane pertanto esclusa l’applicazione dell’art.158 d.P.R. 115/2002 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con conseguente obbligo per la stessa di corrispondere le spese connesse all’instaurazione di un giudizio civile, se a suo carico in qualità di parte del giudizio.

Va considerato che analoghe conclusioni sono state raggiunte dalla Direzione generale della giustizia civile con nota prot. 34831.U del 19/02/2018 con riferimento al pagamento del contributo unificato nei processi in cui è parte l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Infatti, il d.l. n. 4 del 4 febbraio 2010, convertito in legge 21 marzo 2010 n. 50, poi confluito nel d.lgs. del 2011 n. 159, con il quale è stata istituita la predetta Agenzia, non riconosce alla stessa la possibilità di prenotare a debito le spese del processo civile.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, interpellato in merito, ha ritenuto con nota n. prot. DF.DFDGT.U.7891 del 31.07.2017 che “codesta Agenzia non possa fruire dell’istituto della prenotazione a debito nei processi tributari in cui è parte”.

Con riferimento alla giustizia ordinaria, la Direzione generale della giustizia civile, recependo il parere dell’Ufficio Legislativo, ha dunque ritenuto che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non possa essere annoverata tra le “amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica”, ammessa alla prenotazione a debito ai sensi dell’art. 3, lettera q), del citato d.P.R. n. 115 del 2002.

Vale infine la pena rammentare che le norme tributarie che prevedono esenzioni ed agevolazioni hanno carattere eccezionale, e non sono suscettibili di interpretazione analogica a casi che non siano espressamente menzionati.

Solo per completezza preme evidenziare il diverso ambito di operatività dell’art.157 d.P.R. 115/2002 (norma pure citata nel quesito proposto), che disciplina il regime delle spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo, esaminato dalla Direzione generale della giustizia civile nella circolare prot. 50945.U del 3/04/2014 (allegato 1).

L'art. 157 cit., nel prevedere una particolare agevolazione in favore dei concessionari, limita l'applicabilità della prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese per notifiche a richiesta d’ufficio e dei diritti di copia alla sola procedura esecutiva di tutte le entrate iscritte a ruolo, disponendo che il concessionario (e non la cancelleria) annoti tali spese come prenotate a debito, per poi recuperarle unitamente al credito principale per il quale si procede (art. 234 d.P.R. 115/2002). La norma richiama espressamente l’articolo 48 del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui «le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario».

L'art. 48 menzionato è dettato con specifico riferimento al recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito, e non introduce una deroga generale in favore del concessionario alla disciplina in tema di spese di giustizia stabilita dal D.P.R. n. 115 del 2002.

Dunque, all’infuori dei casi espressamente previsti dagli artt. 157 e 48 cit., non si applica la prenotazione a debito e l’agente della riscossione è gravato dal pagamento di tutte le spese e le imposte previste a suo carico.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve rispondersi al quesito formulato nel senso che Agenzia delle Entrate-Riscossione non è annoverabile tra le amministrazioni pubbliche che possono beneficiare della prenotazione a debito di cui all’articolo 158 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Cordialità.

Roma, 16 febbraio 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo


[1] In base alla legge istitutiva, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico (art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225), sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo dell’Agenzia delle entrate.