Equitalia giustizia - Modalità di pagamento ex art. 460 comma 1 lettera h) ter c.p.p. - Rif. Prot. DAG n. 20462.E del 27 gennaio 2023

provvedimento 3 febbraio 2023

Alle pene pecuniarie irrogate per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Struttura di riferimento

Provvedimento 2 febbraio 2023 - Risposta a quesito posto su Filo Diretto dal Dirigente del Tribunale ordinario di Udine - Modalità di pagamento ex art. 460 comma 1 lettera h) ter c.p.p. - Rif. Prot. DAG n. 20462.E del 27 gennaio 2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Dirigente del Tribunale di Udine

e, p.c.,

Alla Direzione generale per i Sistemi Informativi automatizzati
Sede
Al Sig. Presidente della Corte di appello di Trieste
Al Sig. Presidente del Tribunale di Udine
 


Oggetto: Risposta a quesito posto su filo diretto dal Dirigente del Tribunale ordinario di Udine - Modalità di pagamento ex art. 460 comma 1 lettera h) ter c.p.p. - Rif. Prot. DAG n. 20462.E del 27 gennaio 2023


Con mail Filodiretto, acquisita al prot. DAG n. 20462.E del 27 gennaio 2023, codesto Dirigente ha formulato un quesito relativo alle modalità di pagamento della pena pecuniaria irrogata con decreto penale, alla stregua di quanto previsto dall’art. 460 comma 1 lettera h) ter c.p.p., così come inserito dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia).


In particolare, codesto Ufficio ha segnalato che:

- per quanto attiene al decreto penale di condanna sono state previste quali ipotesi di definizione “l’accesso alla giustizia riparativa o l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di 1/5, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto con rinuncia all'opposizione;

- dalla disamina del testo normativo, definito riforma Cartabia e decreti successivi, non si trova alcuna indicazione sulle modalità in cui il pagamento deve essere effettuato né sui codici che dovrebbero essere utilizzati per il pagamento”;

Pertanto, ha proposto come soluzioni operative il ricorso a Pago- PA ovvero la prosecuzione dell’utilizzo del modello F23, con i correlati codici tributo del proprio ufficio recupero crediti.


Ai fini dell’evasione del quesito, giova la normativa dettata dal d.lgs. n 150 del 2022 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).


In particolare l’articolo 97, Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che: “Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore”.

Ai sensi dell’art. 99-bis, d. lgs. n. 150/2022 (così come aggiunto dall’art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), il medesimo testo di legge è entrato “in vigore il 30 dicembre 2022”.


Orbene, dalla lettura del terzo comma dell’articolo sopracitato si desume che, per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.P.R. n.115 del 2002 e all’art. 1 comma 367 legge 24 dicembre 2007. Nondimeno, dal decreto penale allegato al quesito, si trae che esso sia riferito a reato consumato il 21 ottobre 2020, quindi nella piena vigenza della normativa modificata dalla Riforma Cartabia.

Ragione per cui, non sussistono impedimenti ad utilizzare, per il pagamento (ed eventuale recupero) della pena pecuniaria irrogata per reato consumato in data antecedente all’entrata in vigore della Riforma, le modalità prescritte dalle norme previgenti.


Per quanto attiene alla proposta di utilizzare, alternativamente, la piattaforma prevista dall’art. 5, comma 2, d. lgs. n. 82/2005 (PagoPA), che sottende l’implementazione dei sistemi e dei registri informatici in uso presso gli uffici giudiziari, si invita codesto Dirigente a contattare la Direzione generale per i sistemi informativi che, come noto, ha competenza in ordine alla “programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni” (art. 5, comma 2, lett. a), d.P.C.M. 84/2015 e ss. mm. e ii.).


In conclusione, in risposta al quesito questa Direzione precisa che:

  • Per le pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia si applicano “le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Tenuto conto della novità della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di Appello di Trieste, a cui la presente nota è inviata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente tra gli uffici del distretto.

Roma, 2 febbraio 2023

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo