Contributo unificato - Procedure di cui all'art. 4 Legge n. 184/1983 - affidi condivisi di minori - versamento dell’anticipazione forfettaria da parte dei Comuni o prenotazione a debito

provvedimento 1 febbraio 2023

I procedimenti disciplinati dalla legge n. 184 del 1983 sono esenti “dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici”, come previsto dall’art. 82 della medesima legge. Pertanto, nelle procedure di cui all'art. 4 Legge n. 184 del 1983 (affido condiviso di minori) non è dovuto il pagamento dell’importo forfettario previsto dall’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002; di conseguenza, tale importo non dovrà essere prenotato a debito nel caso di procedimenti attivati dai Comuni.

Nondimeno, i Comuni non godono della prenotazione a debito delle spese processuali, in quanto non possono essere considerati “amministrazioni pubbliche” ai fini dell’art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002: tale beneficio spetta solo “all'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico” (art. 3, comma 1, lettera q) d.P.R. n. 115 del 2002) e non si rinviene alcuna norma di legge che disponga in tal senso, in favore degli enti territoriali.


Struttura di riferimento

Provvedimento 1 febbraio 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filo Diretto dal Dirigente del Tribunale di Udine – procedure di cui all'art. 4 Legge n. 184/1983 -affidi condivisi di minori- versamento dell’anticipazione forfettaria da parte dei Comuni o prenotazione a debito Rif. prot. DAG n. 20460.E del 27.01.2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

 

Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Udine

e, p.c.,

al sig. Presidente della Corte di appello di Trieste
al sig. Presidente del Tribunale di Udine


Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente del Tribunale di Udine –

procedure di cui all'art. 4 Legge n. 184/1983 -affidi condivisi di minori- versamento dell’anticipazione forfettaria da parte dei Comuni o prenotazione a debito
Rif. prot. DAG n. 20460.E del 27.01.2023

Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 20460.E del 27.01.2023, il Dirigente del Tribunale di Udine ha formulato un quesito volto a conoscere se “1) nelle procedure di cui all'art. 4 Legge n. 184/1983 (affidi condivisi di minori) vada o meno applicata la marca di anticipazione forfettaria pari a € 27,00, oppure si debba prenotare a debito il relativo importo” e se “2) la prenotazione a debito riguarda anche le procedure promosse dai Comuni”.

In premessa, il Dirigente del tribunale ha evidenziato che “La Corte di Cassazione con sentenza del 29/10/2020 n. 23879 Cass. civile sez. trib., si è espressa nel senso che i Comuni non possano essere equiparati all'Amministrazione dello Stato potendo contare su una struttura del bilancio comunale stabilita dal Testo Unico degli Enti Locali che permette loro di beneficiare di una serie di entrate sotto forma di tasse del tutto svincolate dalle entrate dello stato” e che al momento “Le procedure vengono tenute in attesa dell'esito della risposta al presente quesito”.


Per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

In primo luogo, preme evidenziare che l’art. 3 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 contiene le definizioni necessarie all’applicazione del Testo Unico sulle spese di giustizia ed in particolare alla lettera q) definisce la "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" come “l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”.

Tenuta presente tale definizione, deve concludersi che l’articolo 158 del medesimo Testo unico – che, come noto, disciplina il regime delle spese per i procedimenti in cui è parte una amministrazione pubblica - non possa trovare applicazione nei confronti dei Comuni, in quanto non si rinviene “nell’ordinamento attuale un’espressa previsione di legge che ne legittimi l’estensione ai suddetti enti locali” (sentenza del 23/04/2018 n. 3838/3 - Comm. trib. reg. per la Campania)

Tale principio, come correttamente evidenziato nelle premesse del quesito, trova conferma anche nella più recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 23879 del 29.10.2020) che precisa: “gli enti territoriali (nella specie, il Comune), non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di tributo erariale e non locale e non essendo i detti enti "altra amministrazione pubblica", diversa dall'amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme di legge, alla detta prenotazione in forza dell'estensione operata dall'art. 3, lett. q), del citato decreto”)”.


Per quanto concerne il regime delle spese relativo ai procedimenti di cui all’articolo 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 (in materia di affidamento familiare), preme tuttavia evidenziare che in base a quanto sancito dall’art. 82, commi 1 e 2, della medesima legge n.184 del 1983 “1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. 2. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati”.

Tenuto conto dell’ampia previsione di esenzione contenuta in tale disposizione, l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 non dovrà essere versato né tanto meno prenotato a debito in quanto il procedimento di affidamento familiare relativo al minore è esente da ogni spesa.


Va poi ricordato che il testo unico sulle spese di giustizia, d.P.R. n. 115 del 2002, all’art. 143 - intitolato "Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149"- dispone: "1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

  1. gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
  2. le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
  3. le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
  4. i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.


La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio".

Si tratta di una norma di chiusura del sistema delle spese relativo ai procedimenti disciplinati dalla legge n. 184 del 1983, in quanto accanto all’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, spesa o diritti prevede che le spese riconducibili alla difesa e alle eventuali consulenze siano anticipate dallo Stato, se a carico della parte ammessa al patrocinio.

La disposizione riproduce le disposizioni contenute nell’art. 75 della legge 184 del 1983, abrogato dall’art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2022 per essere sostituito dall’attuale disciplina.


Nella Relazione illustrativa al testo unico sulle spese di giustizia si chiarisce poi, a margine dell’art. 143 che "La norma in commento, nonostante nella prassi vi siano state incertezze sulla necessità o meno della richiesta di ammissione al beneficio e sulla conseguente pronuncia di ammissione al fine di farne scaturire gli effetti, fa propria la tesi, presupposta dal decreto legge n. 150/2001, secondo cui è necessaria l'ammissione sulla base dei limiti reddituali...L'elenco delle spese anticipate è ricavato dall'art. 75 e dall'articolo 14 della legge del 1973, cui il primo rinvia; naturalmente, quali delle spese concretamente opereranno per questi procedimenti dipende dalla struttura del procedimento: le più probabili sul piano fattuale saranno gli onorari di avvocati e di consulenti tecnici".


Conclusivamente, in risposta al quesito formulato da codesto Presidente in merito alla debenza dell’importo forfettario previsto dall’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 nelle procedure di cui all'art. 4 Legge n. 184 del 1983 (affido condiviso di minori), questa Direzione generale ritiene che l’importo in esame non debba essere versato, considerato che i procedimenti disciplinati dalla legge n. 184 del 1983 sono esenti “dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici”  come previsto dall’art. 82 della medesima legge; di conseguenza, tale importo non dovrà essere prenotato a debito nel caso di procedimenti attivati dai Comuni.


Nondimeno, i Comuni non godono della prenotazione a debito delle spese processuali, in quanto non possono essere considerati “amministrazioni pubbliche” ai fini dell’art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002: tale beneficio spetta solo “all'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico” (art. 3, comma 1, lettera q) d.P.R. n. 115 del 2002) e non si rinviene alcuna norma di legge che disponga in tal senso, in favore degli enti territoriali.


Tenuto conto della novità della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Trieste, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente tra gli uffici del giudice di pace del distretto.

Cordialità.

Roma, 1 febbraio 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo