Contributo unificato - Modalità di versamento dal 1 gennaio 2023

provvedimento 30 gennaio 2023

In forza di quanto stabilito dall’art. 192, commi 1 e 1-quinquies, d.P.R. 115/2002, come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n.2), D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, e dunque anche nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA)


Struttura di riferimento

Provvedimento 30 gennaio 2023 - Modalità di versamento del contributo unificato per gli uffici del Giudice di Pace - Rif. prot. DAG n. 18018.E del 24.01.2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente del Tribunale di Caltagirone

e, p.c.,

alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
al sig. Presidente della Corte di appello di Catania
 


Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Presidente del Tribunale di Caltagirone – modalità di versamento del contributo unificato per gli uffici del Giudice di Pace - Rif. prot. DAG n. 18018.E del 24.01.2023

Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 18018.E del 24.01.20223, il Presidente del Tribunale di Caltagirone, in qualità di Dirigente dell’Ufficio del giudice di Pace di Caltagirone, ha formulato un quesito volto a conoscere se “l’art. 13 del d.l. n. 149 del 10/10/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/2022 Serie generale n. 243) si applichi anche agli Uffici del Giudice di pace con decorrenza dal 1° gennaio 2023”, in quanto “se è vero che presso gli uffici del Giudice di Pace non è ancora stato attivato il processo telematico, gli Uffici sono già abilitati all’utilizzo della piattaforma PagoPa e quindi sarebbero pronti a passare dalla modalità facoltativa a quella obbligatoria, laddove la normativa sopra citata fosse agli stessi applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2023”.


Per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

Come correttamente evidenziato da codesto Presidente, l’art. 13, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 149 del 2022 ha novellato l’art. 192 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di modalità di pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario.

Tale il testo dell’art. 192, all’esito della modifica:


1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento

[omissis]

1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023

1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta»”;

Ne discende che anche per gli Uffici del Giudice di pace, facenti parte del plesso della giurisdizione ordinaria (giudice ordinario) il pagamento del contributo unificato, a partire dal 1° gennaio 2023 deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).


Per quanto attiene alle eventuali questioni, di carattere tecnico-informatico, relative alla gestione telematica dei procedimenti iscritti presso gli Uffici del giudice di pace, così come per quanto attiene al controllo e all’accettazione della ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato, si invita codesto Presidente a contattare la Direzione generale per i sistemi informativi che, come noto, ha competenza in ordine alla “programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni” (art. 5, comma 2, lett. a), d.P.C.M. 84/2015 e ss. mm. e ii.).


Ciò posto, in risposta al quesito formulato da codesto Presidente in ordine alla modalità di pagamento del contributo unificato presso gli uffici del Giudice di pace, questa Direzione generale ritiene che in forza di quanto stabilito dall’art. 192, commi 1 e 1-quinquies, d.P.R. 115/2002, come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n.2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, e dunque anche nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace, il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).


Tenuto conto della novità della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Catania, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente tra gli uffici del giudice di pace del distretto.

Cordialità.

Roma, 30 gennaio 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo