Contributo unificato - Giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione - Controricorso contenente ricorso incidentale “condizionato” - Pagamento del contributo unificato – È dovuto

provvedimento 28 novembre 2022

Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, parte seconda, del d.P.R. n. 115 del 2002, in cui si precisa che la parte è tenuta a pagare un autonomo contributo unificato, a prescindere dall’aumento di valore della causa, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale, deve ritenersi dovuto, al momento della proposizione della domanda e nell’ammontare commisurato al suo valore,  il pagamento del contributo unificato nel caso di proposizione, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, del ricorso incidentale condizionato, con il quale il controricorrente amplia il novero delle questioni suscettibili di disamina da parte del giudice di legittimità.


Struttura di riferimento

Provvedimento 28 novembre 2022 - Pagamento del contributo unificato nel caso di controricorso con ricorso incidentale condizionato. Rif. prot. DAG 159385.E del 28.07.2022


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

 

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione


Oggetto: quesito sul pagamento del contributo unificato nel caso di controricorso con ricorso incidentale condizionato.
Rif. prot. DAG 159385.E del 28.07.2022

Con nota prot. 11935.U del 28.07.2022 codesta Corte di Cassazione ha formulato un quesito volto a chiarire se debba essere versato un autonomo contributo unificato quando “la parte contro la quale il ricorso (principale) è diretto, depositi un controricorso con ricorso incidentale condizionato…che potrà essere preso in considerazione dalla Corte di Cassazione solo all’esito dell’esame del ricorso principale, e dunque solo nell’ipotesi in cui il ricorso principale risulti fondato in tutto o in parte”.

Codesta Suprema Corte fa presente che “il ricorso incidentale condizionato, non comportando (fintanto che, come detto, non sarà accolto il ricorso principale), una modifica del «thema decidendum», non può considerarsi soggetto al pagamento del contributo unificato” ex art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Inoltre, nel quesito si evidenzia che la stessa giurisprudenza sovranazionale giustifica il pagamento di una “doppia imposizione” quando vi sia un ampliamento del petitum, con la conseguenza che “l’obbligo di pagamento del contributo unificato dovrebbe sorgere solo nel caso di accoglimento del ricorso principale che farebbe sorgere la necessità di esaminare il ricorso condizionato”.


Ciò posto, per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

L’art. 371, comma 1, c.p.c. prevede, richiamando l’art. 370, che nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, la parte contro la quale il ricorso è diretto, “deve proporre con l’atto contenente il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza”.

Anche il ricorso incidentale proposto dinanzi alla Cassazione ha come presupposto la soccombenza della parte controricorrente su una o più questioni pregiudiziali di rito, o una o più questioni di merito[1]: in ogni caso non è dubbio che si tratti di impugnazione che “può essere qualificata autonoma rispetto all’impugnazione principale dell’avversario” (così autorevole dottrina, a commento dell’art. 371 c.p.c.).

D’altronde, nell’ambito dell’istituto disciplinato dal codice di rito, è venuto a delinearsi, nella prassi, l’istituto del ricorso incidentale “condizionato”; tale forma di impugnazione, oggetto di vivo dibattito in dottrina e in giurisprudenza, viene utilizzata dalla parte che, pur essendo vittoriosa nel merito, voglia riproporre questioni decise anche implicitamente, in senso a lei sfavorevole, per ottenere, sul punto, la reformatio in melius della sentenza gravata, o evitare che tali questioni restino precluse all’esame del giudice del rinvio.


La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è sovente pronunciata in merito alla “condizionalità” del ricorso incidentale; dapprima le Sezioni Unite, con sentenza n. 212 del 23 maggio 2001, hanno affermato il principio di diritto secondo cui "qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale condizionato avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso sfavorevole, che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire - applicabile anche al giudizio di legittimità (art. 380, comma 2, c.p.c. e 141, comma 1, disp. att. c.p.c.) - non subiscono deroga su sollecitazione delle parti”.

Quindi, le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5456; Cass. civ., Sez. Un., 13 gennaio 2010, n. 356) hanno affermato che il ricorso incidentale avente ad oggetto questioni pregiudiziali di rito, anche attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, non è condizionato all'accoglimento del ricorso principale, tutte le volte che la questione sia rilevabile d'ufficio e sulla medesima non sia stata resa una decisione, esplicita o implicita (v. anche Cass. n. 24750 del 12/08/2022: “il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito”).

In talune pronunce, la Cassazione ha correlato lo scrutinio di ammissibilità del ricorso incidentale condizionato alle peculiarità del caso concreto, ed ha ritenuto che “il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.” (Cass. civ., 18 novembre 2016, n. 23531 e 9671 del 19 aprile 2018).

Venendo ora agli aspetti fiscali connessi alla proposizione di un ricorso incidentale condizionato, occorre richiamare le norme del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in tema di contributo unificato.

Come noto l’art 14, co. 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che “Le altre parti (diverse da quella che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati), quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.

Il successivo art. 15 prevede che ”1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. 2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa”.


Come precisato nella circolare DAG del 15.03.2006, paragrafo 8.1, “La modifica dell'art. 15 del T.U…ha, quindi, la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo da versare”.

Tuttavia, se è vero che il funzionario ha un potere di controllo più pregnante rispetto alla domanda proposta e alla relativa dichiarazione di valore effettuata dalla parte, questo non significa che possa valutare questioni, di natura squisitamente processuale, quali quelle sopra sintetizzate e che risultano oggetto, per quanto particolarmente complesse, dei numerosi pronunciamenti della corte di legittimità.

In breve, il personale di cancelleria non è tenuto a compiere valutazioni su questioni processuali o di merito, né ad accertare, caso per caso, se il ricorso incidentale condizionato possa, o non possa, essere disaminato prioritariamente al ricorso principale, per stabilire se esso sconti o non sconti il contributo unificato[2].

Piuttosto, la debenza del contributo unificato per la proposizione del ricorso incidentale (anche quando condizionato) si ricava, a parere di questa Direzione generale, direttamente dalla lettura del citato articolo 14, comma 3, parte seconda, del d.P.R. n. 115 del 2002, dove si precisa che la parte è tenuta a pagare un autonomo contributo unificato, a prescindere dall’aumento di valore della causa, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale.

É, infatti, pacifico che con il ricorso incidentale condizionato il controricorrente ampli il novero delle questioni suscettibili di disamina del giudice di legittimità, in modo da realizzare quell’ampliamento del “thema disputandum” che, anche secondo la giustizia sovranazionale, giustifica il pagamento dell’ulteriore contributo.


Peraltro, nell’impianto del Testo Unico sulle spese di giustizia il contributo unificato va versato al momento della proposizione della domanda (artt. 8, 9 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002), nell’ammontare commisurato al “valore della causa” che, secondo la relazione illustrativa al testo unico sulle spese di giustizia “si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti (artt. 10 e ss. c.p.c.)”.


In conclusione, questa Direzione generale ritiene che per il ricorso incidentale, ancorché condizionato, il contributo unificato debba essere versato al momento della proposizione della domanda in base alla dichiarazione di valore resa dalla parte.

Cordialmente

Roma, 28 novembre 2022

Il direttore generale
Giovanni Mimmo

 

[1] proprio in relazione al ricorso incidentale condizionato, si è discusso in giurisprudenza se la soccombenza debba essere pratica o implicita o teorica (v. in tema Cass. n. 33109 del 10/11/2021: “in tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica”).

[2] Si pensi, ad esempio, al caso deciso con ordinanza Cass. n. 8096 del 14/03/2022, la cui massima è la seguente:
“Il ricorso per cassazione proposto, nel giudizio introdotto da una pluralità di parti, dalla controparte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre e fondato solo su un motivo relativo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio (nella specie prescrizione) - decisa dalla sentenza impugnata in senso sfavorevole al ricorrente -, pur essendo originariamente affetto da carenza di interesse nei confronti delle parti effettivamente soccombenti per motivi diversi, deve considerarsi ammissibile qualora tali parti abbiano tempestivamente proposto ricorso incidentale, dal momento che, in conseguenza di quest'ultimo, sorge l'interesse del ricorrente principale al riesame delle questioni preliminari decise a lui sfavorevolmente, sicché il ricorso principale si trasforma in ricorso incidentale condizionato su questione che, se fondata, si mostra logicamente assorbente rispetto all'eventuale scrutinio del ricorso incidentale”.