Contributo unificato - Correzione dell’errore materiale – Pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002 – Non è dovuto

provvedimento 9 aprile 2018

Il procedimento di correzione di errore materiale di una sentenza o di una ordinanza, di cui agli articoli 287 e ss. del c.p.c., in quanto sviluppo dell’originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere, non è soggetto né al pagamento del contributo unificato, né al versamento dell’importo forfettario di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.


Struttura di riferimento

Provvedimento 9 aprile 2018 - Quesito in tema di pagamento della marca ex art. 30 T.U. spese di giustizia nei procedimenti di correzione errore materiale


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

(ex Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I – Affari civili interni)

Al sig. Presidente della Corte di appello di Perugia
(rif. prot.5418/17 e 3006/18)

e, p.c., all’Ispettorato generale
(rif. prot. n. 52/Q/03-1379 del 21.02.2003)
 

prot. n. 122923 del 26.06.2017 e 57451 del 20.03.2018


Oggetto: quesito in tema di pagamento della marca ex art. 30 T.U. spese di giustizia nei procedimenti di correzione errore materiale


Sintesi dei quesiti

Con le note in oggetto si chiede di conoscere “se nell’ipotesi di sub procedimenti di correzione di errore materiale debba essere versata la marca per anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002”.

Codesta Corte fa presente che, per espressa disposizione ministeriale (circolare DAG n. prot. 1/3758/44/U/03 del 18.03.2003), il procedimento di correzione di errore materiale non è soggetto al versamento del contributo unificato.

La nota in questione, precisa inoltre codesta corte di appello, non chiarisce tuttavia se sia dovuto l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del citato d.P.R. n. 115 del 2002.


Osservazioni

La circolare emanata da questa Direzione generale in data 18 marzo 2003, sopra richiamata, afferma che “l’ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale...il procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli artt. 287 e ss. del c.p.c. ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo (cfr. per tutte Cass., sez. I, sent. n. 13075 del 9 settembre 2002). Tale procedimento, infatti, è preordinato alla eliminazione degli errori di redazione di un documento cartaceo la cui incongruenza, rispetto al contenuto del provvedimento, emerga “icto oculi” e non può incidere in alcun modo sul contenuto della decisione…Da tutto quanto sopra esposto emerge che, per il procedimento in questione, non deve essere pagato il contributo unificato”.

Invero nella richiamata circolare non si fa riferimento al pagamento dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia, proprio in considerazione dell’impianto generale del citato Testo Unico sulle spese di giustizia, deve ritenersi che anche il versamento di tale importo sia collegato alla esistenza di un procedimento giurisdizionale.

A tale proposito preme evidenziare come la dottrina (cfr. S. Satta, Diritto processuale civile, IX ed., pag. 377; Vaccarella-Giorgetti, codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, Torino Utet, 2007) abbia qualificato l’errore materiale “mera svista del giudice che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica” (Altalex, articolo dell’avvocato Luigi Marino, 17.10.2011).

Allo stesso modo la giurisprudenza ha precisato che il procedimento di correzione di errore materiale “non introduce neppure una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente nello stesso giudizio” (Cassazione, Sezione I, sent. n. 9065 del 29 marzo-7 luglio 2000).

Tale principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte che, nel ribadire la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale, ha precisato che tale procedimento “non costituisce nuovo giudizio…rispetto a quello in cui la sentenza è stata emessa” (Cassazione, sez. lavoro, sent. n. 25978 del 24 dicembre 2015)

Infine è il caso di evidenziare che lo stesso Ispettorato generale, interpellato da questa Direzione generale per acquisirne il preventivo parere in vista dell’emanazione della circolare n. prot. 1/3758/44/U/03 del 18.03.2003, sopra richiamata, ebbe modo di evidenziare che “sembra indubitabile – come affermato anche dalla Suprema Corte – che l’istanza tendente alla correzione dell’errore materiale non faccia sorgere un nuovo giudizio o una nuova fase processuale, che siano diversi ed autonomi da quelli in cui è stata pronunciata la sentenza da correggere, dei quali, dunque, bisogna ritenere facciano parte. Sicché, anche in considerazione del fatto che la procedura di che trattasi è provocata da un errore dell’Ufficio…si è del parere che il ricorso de quo ed il rispettivo procedimento appartengano all’originario giudizio e, quindi, rientrino anche nei già assolti obblighi fiscali” (nota n. 52/Q/03-1379 del 21.02.2003).

Sulla base delle considerazioni svolte deve quindi ritenersi non dovuto l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, per le istanze di correzione di errore materiale.


Risposta al quesito

Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:


Quesito 1: se nell’ipotesi di sub procedimenti di correzione di errore materiale debba essere versata la marca per anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.


Risposta: il procedimento di correzione di errore materiale di una sentenza o di una ordinanza, di cui agli articoli 287 e ss. del c.p.c., in quanto parte dell’originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere, non è soggetto né al pagamento del contributo unificato né al versamento dell’importo forfettario di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Roma, lì 9 aprile 2018

Il Direttore Generale
Michele Forziati