Contributo unificato - Intervento autonomo e iscrizione a ruolo effettuata dal convenuto – Determinazione del contributo unificato

provvedimento 22 marzo 2016

Premesso che, in forza del tenore letterale dell’art. 14, comma 3, II parte del d.P.R. 115/02, solo l’intervento autonomo disciplinato dall’art. 105, comma 1, c.p.c. fa sorgere l’obbligo al versamento del contributo unificato, poiché si ricollega all’ampliamento del thema decidendum, a differenza di quanto avviene per il mero intervento adesivo (art. 105, comma 2, c.p.c.), nel caso in cui il convenuto “parte diligente” iscriva per primo a ruolo la causa richiedendo nel suo atto di costituzione anche la chiamata di terzo, questi sarà tenuto, in base alle generali disposizioni di cui all’art. 14, comma 1 e 3, del d.P.R. 115/2002 a versare sia il contributo unificato relativo alla domanda proposta dall’attore, sia un ulteriore contributo unificato per la sua chiamata di terzo.


Struttura di riferimento

Provvedimento 22 marzo 2016 - Quesiti del Giudice di pace in materia di contributo unificato dovuto per i casi di intervento autonomo e per iscrizione a ruolo effettuata dal convenuto


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

(ex Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I)
 

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catania

Oggetto: quesiti del Giudice di pace in materia di contributo unificato dovuto per i casi di intervento autonomo e per iscrizione a ruolo effettuata dal convenuto

Con nota prot. n. 00517/U/1.6 codesta Corte di Appello ha trasmesso due quesiti posti dall’Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa e volti a chiarire, ai fini del pagamento del contributo unificato:

  1. “cosa debba intendersi per intervento autonomo, e cioè se in esso sia inteso comprendere tutti i casi di intervento volontario (e cioè l’intervento principale, quello autonomo e quello adesivo dipendente)”;
  2. “se il convenuto parte diligente che iscrive a ruolo la causa depositando il proprio fascicolo di parte contenente la copia notificata dell’atto di citazione e la comparsa di risposta con chiamata di terzo, debba limitarsi a versare soltanto il contributo unificato che avrebbe dovuto versare l’attore, ovvero anche un ulteriore contributo per la chiamata di terzo”


Con riferimento al primo dei quesiti posti dall’ufficio del Giudice di pace si evidenzia che questa Direzione generale ha già fornito risposta con la nota n. prot. 20600 del 5 febbraio 2015, inviata a tutti i Presidenti di Corte di appello, che ad ogni buon conto si ritrasmette.


Per quanto concerne invece il quesito di cui al punto b) della presente nota si rappresenta che:

  • l’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, così come modificato dall’art. 28, comma 1, lettera b), della l. 12 novembre 2011, n. 183, prevede che “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”;
  • il medesimo articolo 14 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, al comma 3 stabilisce che “la parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.


Orbene, tanto premesso in termini generali, si deve precisare che nell’ipotesi in cui il convenuto “parte diligente” iscriva per primo la causa a ruolo richiedendo nel proprio atto di costituzione anche la chiamata di terzo, sarà tenuto, in base alle norme sopra richiamate, al versamento sia del contributo unificato relativo alla domanda proposta dall’attore sia al pagamento di un ulteriore contributo unificato per la chiamata in causa del terzo.

Il Direttore generale reggente
Vittoria Orlando