Contributo unificato - Riassunzione del procedimento civile a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado - Pagamento del contributo unificato – È dovuto

provvedimento 18 novembre 2015

In caso di riassunzione della causa civile a seguito di annullamento della sentenza di primo grado disposto dalla Corte di appello, si instaura una nuova fase processuale, con l’effetto che la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria sarà tenuta a richiederlo in linea con il disposto dell’art. 9 del d.P.R. n.115/2002, che fa espresso riferimento a “ciascun grado di giudizio”. 


Struttura di riferimento

Provvedimento 18 novembre 2015 - Pagamento del contributo unificato in caso di riassunzione del procedimento civile a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

(ex Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I)

 

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bologna

Oggetto: Pagamento del contributo unificato in caso di riassunzione del procedimento civile a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado
Rif.: Nota della Corte d'appello di Bologna prot. n. 9862 del26.11.2014.

Con la nota in oggetto indicata, codesto ufficio giudiziario ha trasmesso il quesito formulato dal dirigente del Tribunale di Forlì, con cui si chiede di conoscere se, nella ipotesi di riassunzione della causa civile a seguito di annullamento della sentenza di primo grado, disposto dalla Corte d'appello, per nullità della notifica dell'atto di citazione, debba essere nuovamente versato dalla parte il contributo unificato.

Orbene, come noto, 1'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che "E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile ...".

Il Dipartimento per gli affari di giustizia, con la circolare 13 maggio 2002, n. 3 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari), ha precisato che "il contributo si paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal prima. Così, ad esempio, nell’ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo".


È di tutta evidenza, infatti, che, nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, il processo già pendente riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito, e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, come peraltro si ricava dagli artt. 295 e segg. c.p.c. che disciplinano dette fattispecie.

Ne consegue che, trattandosi del medesimo grado di giudizio, a seguito di riassunzione non è dovuto il pagamento di un nuovo contributo unificato.

Questa Direzione generale, poi, con nota del 29 settembre 2003, nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitosi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare D.AG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio, il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto.


Tanto premesso, occorre dunque stabilire se, nel caso in esame, ai fini dell'applicazione della disciplina del contributo unificato, la riassunzione del giudizio determini una mera prosecuzione del giudizio originariamente instaurato, ovvero dia luogo ad un nuovo processo.

Orbene, come noto, l'art. 354 c.p.c. (rubricato "Rimessione al prima giudice per altri motivi") stabilisce che "Fuori dai casi previsti nell’'articolo precedente, il giudice d 'appello non può rimettere la causa al prima giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di prima grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di prima grado a norma dell’art. 161 secondo comma ...Nei casi di rimessione al prima giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’art. 353.

Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".

Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si e definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi tomato al giudice di prime cure.


Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a “ciascun grado di giudizio”.

Roma, 18 novembre 2015

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti