Contributo unificato - Domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. - Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto
provvedimento 20 ottobre 2015
Ai fini dell’art. 14, comma 3, d.P.R. n.115/2002, la domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2 c.p.c. non determina una alterazione del thema decidendum della lite ed è svincolata dalle preclusioni operanti nel giudizio di cognizione. Poiché la sua proposizione non incide sul valore della causa, ai fini del vaglio di cui all’art. 15, comma 2, d.P.R. n.115/2002, il cancelliere non è tenuto a richiedere alla parte che l’abbia proposta il versamento del contributo unificato.
Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., trattandosi di statuizioni adottabili anche d’ufficio, di natura lato sensu sanzionatoria, non è dovuto il versamento del contributo unificato a carico della parte richiedente.
Struttura di riferimento
Provvedimento 20 ottobre 2015 - Quesito sul versamento del contributo unificato in ipotesi di domande ex art. 96 c.p.c.
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
(ex Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I)
Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catania
Oggetto: quesito sul versamento del contributo unificato in ipotesi di domande ex art. 96 c.p.c.
Con nota prot. 8218/U/1.6 del 20.6.2014, codesta Corte di Appello ha trasmesso a questo ufficio un quesito circa l’assoggettabilità al pagamento del contributo unificato della domanda di risarcimento per lite temeraria proposta ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.; in particolare, nella nota del dirigente amministrativo allegata al quesito, si legge che “salvo diverse determinazioni della S.V. le cancellerie di questa Corte continueranno a richiedere il c.u. in ipotesi di richieste di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. I comma” come pure che “si attendono eventuali chiarimenti sul comportamento da tenere ove il riferimento all’art. 96 c.p.c. sia generico oppure venga richiesto espressamente l’art. 96, 3 comma c.p.c.”.
A sostegno della soluzione in senso positivo testé prospettata (quanto meno in relazione alla richiesta ex art. 96, comma 1, c.p.c.), nel quesito in esame si legge che, essendo pacificamente dovuto il versamento del contributo unificato nel caso di proposizione di appello incidentale, "nel momento in cui si chiede il "risarcimento ex art. 96 c.p.c.'', chiedendo qualcosa in più del semplice rigetto dell 'appello e della conferma della sentenza di primo grado, ci troviamo di fronte ad una domanda riconvenzionale, per la quale è previsto il versamento del relativo contributo": così opinando, dunque, il richiedente qualifica come riconvenzionale la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato in seno alla memoria di costituzione, e da tale qualificazione fa discendere la sussistenza dell'obbligo di versamento del contributo unificato
Al fine di fornire risposta al quesito in esame, giova in termini generali ricordare:
- che, a norma dell'art. 14, comma 3, del P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, così come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera b), della l. 12 novembre 2011, n.183, "la parte di cui al comma 1" (ovverosia la parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero fa istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati), "quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l 'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta ";
- che, a norma del successivo 15, "1. Il funzionario verifica l 'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l 'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. 2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa";
- che, alla luce del disposto dell'art. 36 p.c., si qualificano “domande riconvenzionali” quelle che "dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione";
- che, a norma dell'art. 167, comma 2, p.c., nel rito processuale civile ordinario le domande riconvenzionali devono essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 416 p.c. sul rito del lavoro, nell'ambito del quale è altresì prevista, come condizione di ammissibilità della domanda, la necessità di formulare apposita istanza di spostamento della prima udienza (art. 418 c.p.c.);
- che la C. è costante nell'affermare il principio secondo il quale la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., non attenendo al merito della controversia (i cui termini, con riferimento all'oggetto e alle causae petendi delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano dunque immutati secondo la fissazione che deriva dagli atti iniziali) ma esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, non solo non incide sul valore della controversia, che resta perciò contenuto nel limite di valore del giudice adito (sul punto si veda, per tutte Cass. Civ. S.U., 15.11.2007, n. 23726), ma può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto "la parte istante, sovente solo al termine dell'istruttoria, è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l 'entità del danno subito" (in questi termini si vedano, tra le ultime, Cass. civ., sez. II, 7.7.2009, n. 15964, nonché Id., 18.3.2002, n. 3941);
- che è invece pacifica la natura latu sensu sanzionatoria della previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (prescindendo l'adozione della relativa pronuncia di condanna dall'istanza di parte), ragion per cui non si pone, in relazione ad essa, alcuna questione in merito al versamento del contributo unificato da parte di chi abbia sollecitato il potere officioso del giudice a provvedere in tal senso.
Orbene, tanto premesso in termini generali, si deve rispondere al quesito in esame nel senso che, non essendo la domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. qualificabile come domanda riconvenzionale (ai sensi dell'art. 14, comma 3, T.U. 115/2002) - non derivando la sua ammissibilità in giudizio né dalla sussistenza del citato nesso di dipendenza "dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", né dalla sua tempestiva formulazione negli atti introduttivi del giudizio -, e non incidendo la sua proposizione sul valore della causa (ai fini della valutazione di cui all'art. 15, comma 2, T.U. cit.), il cancelliere non sia tenuto a richiedere alla parte che l'abbia proposta il versamento del contributo unificato.
Né a diversa conclusione potrebbe sul punto pervenirsi valorizzando quanto affermato dalla S.C. nelle sentenze della sezione III n. 8197 del 4.4.2013 e n. 17704 del 19.7.2013, in quanto in esse non si afferma che la domanda in questione debba essere necessariamente qualificata come domanda riconvenzionale, bensì che "la proposizione di domanda riconvenzionale di risarcimento ex art. 96 c.p.c." (ovverosia la scelta della parte di proporre a tal fine, con gli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, una domanda riconvenzionale: tali erano i casi sottoposti all'esame della S.C.) "non influisce sui criteri di decisione" del giudice di pace adito: nelle citate sentenze, in altre parole, la proposizione di domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. costituiva semplicemente la circostanza di fatto sulla quale si fondava la questione di diritto (relativa ai criteri di decisione del giudice di pace adito) che la S.C. era chiamata a risolvere.
Il Direttore Generale
Marco Mancinetti