Contributo unificato - Procedure di esdebitazione – Determinazione del contributo unificato

provvedimento 15 ottobre 2022

Nella procedura di esdebitazione introdotta nella legge fallimentare dall’art. 128 del d.lgs. n. 5 del 2006 e promossa su ricorso del debitore dopo la chiusura del fallimento e nella procedura di esdebitazione che sorge nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ex art. 14-terdecies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è dovuto il contributo unificato in misura fissa, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di procedimenti che si svolgono secondo lo schema della camera di consiglio di cui all’art.737 c.p.c.; è altresì dovuto l’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo testo unico delle spese di giustizia.


Struttura di riferimento

Provvedimento 15 ottobre 2022 - Quantificazione del contributo unificato in caso di ricorso per esdebitazione ex art. 14tercecies legge n. 3 del 27 gennaio 2012 Rif. prot. DAG 153672.E del 21.07.2022


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile

 

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Torino

e, p.c.

all’Ispettorato generale


Oggetto: quesito concernete la quantificazione del contributo unificato in caso di ricorso per esdebitazione ex art. 14-tercecies legge n. 3 del 27 gennaio 2012
Rif. prot. DAG 153672.E del 21.07.2022
 

Con nota prot. 12752/S del 21 luglio 2022, codesto Presidente ha trasmesso il quesito formulato dal tribunale di Torino, volto a chiarire se:

  1. “le procedure di esdebitazione ex art. 128 del d.lgs. 5/2006 (artt142 e ss. della legge Fallimentare) sono da considerarsi procedimenti di volontaria giurisdizione e pertanto soggetti al contributo unificato in misura fissa o se sono procedimenti ordinari il cui contributo unificato deve essere calcolato in base al valore;
  2. “le procedure di cui all’articolo 14terdecies della legge n. 3/2012 sono sottoposte al versamento del contributo unificato in misura fissa (attualmente euro 98) oltre che alle anticipazioni forfettarie ex art. 30 T.U. 115/2002”.

Il Direttore del tribunale di Torino ha evidenziato che la circolare DAG prot. 114831.U dell’8 settembre 2010 ha disposto che la procedura di esdebitazione, introdotta nella legge fallimentare dall’art. 128 del d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, debba essere iscritta sul registro dei procedimenti in camera di consiglio con versamento dello specifico contributo unificato e dell’importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d’ufficio di cui all’art. 30 del testo unico delle spese di giustizia.

Tuttavia, prosegue il Direttore, il tribunale di Torino, “a seguito della circolare DAG dell’1/4/2016 prot. 0059390.U ha applicato alle suddette procedure il contributo unificato «calcolato in base al valore del debito residuo» oltre all’importo forfettizzato non considerando le stesse procedimenti di volontaria giurisdizione e quindi non rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 13, comma1, lett. B), TU spese di giustizia”.


Diversamente, le procedure di esdebitazione previste dall’art. 14terdecies della legge n. 3 del 2012, sono considerate dal tribunale di Torino procedimenti di volontaria giurisdizione con la conseguente applicazione del relativo contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’importo forfettario previsto dall’art. 30 del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia.


Tenuto conto delle valutazioni espresse dal tribunale di Torino, codesto Presidente ha svolto una verifica presso gli uffici del proprio distretto (come previsto dalla circolare DAG 67455.U del 14 aprile 2016), e ha appurato che solo il tribunale di Vercelli adotta il medesimo modus operandi di Torino mentre tutti gli altri uffici giudiziari applicano a entrambi i procedimenti in esame il contributo unificato in misura fissa di cui all’art. 13, comma1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 (applicabile, tra gli altri, sia ai procedimenti di volontaria giurisdizione che a quelli in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c.) e l’importo forfettizzato di cui all’art. 30 del medesimo Testo Unico.


Tenuto conto delle diverse modalità operative seguite dagli uffici giudiziari del distretto, codesto Presidente ha inoltrato il quesito a questa Direzione generale senza tuttavia fornire “un motivato parere utile alla risoluzione del quesito” né indicare “una soluzione ritenuta dallo stesso condivisibile” (cfr. circolare DAG 67455.U del 14 aprile 2016 cit.).


Orbene, per fornire risposta ai quesiti in esame si osserva che

Infatti, la circolare DAG prot. 114831.U dell’8 settembre 2010 è stata emanata, “concordando con l’orientamento espresso dall’Ispettorato”, per disciplinare il pagamento del contributo unificato nella procedura di esdebitazione, introdotta nella legge fallimentare dall’art. 128 del d.lgs. n. 5 del 2006. Per tale procedura il contributo unificato è stato individuato con riferimento al tipo di procedura azionata e quindi, trattandosi di un procedimento in camera di consiglio, il contributo da corrispondere è stato ancorato a quello in misura fissa dettato dall’art.13 comma 1, lettera b, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Successivamente, la circolare DAG dell’1/4/2016 prot. 0059390.U, con cui è stato regolamentato il contributo unificato “nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi cd. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare”, lungi dal qualificare tali procedure come di volontaria giurisdizione, ha piuttosto richiamato i due criteri stabiliti dal TU per la quantificazione dell’importo del contributo unificato, basati rispettivamente sul valore della domanda, in base alla dichiarazione resa dalla parte, oppure sulla materia o tipo di procedimento azionato.

Ciò posto deve ritenersi che il primo dei quesiti formulato dal tribunale di Torino trovi, ancora oggi, la sua naturale risposta nella citata circolare DAG dell’8 settembre 2010, prot. 114831.U, sopra richiamata, che ascrive le procedure di esdebitazione promosse su ricorso del debitore dopo la chiusura del fallimento, nel novero dei procedimenti da trattare in camera di consiglio e, in quanto tali, da assoggettare –come già detto - al contributo unificato in misura fissa di cui all’art. 13, comma 1, lettera b, del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce non solo ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ma anche “ai processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile”, tra i quali ricadono i procedimenti in camera di consiglio, ex art. 737 c.p.c.


Per quanto riguarda il secondo dei quesiti proposto dal tribunale di Torino, relativo cioè al contributo unificato da versare per il procedimento di esdebitazione che sorge nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ex art. 14terdecies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, si osserva che:

-il comma 6 del citato articolo prevede che al procedimento “Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”;

-l’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 115 del 2002, prevede il pagamento di un contributo unificato in misura fissa per i “…per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile”, tra i quali ricadono i procedimenti in camera di consiglio, ex art. 737 c.p.c.

 

Dalla lettura delle norme sopra riportate, si evince che anche per l’esdebitazione di cui all’art. 14terdecies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, si applica, in quanto compatibile, il rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui all’art.737 c.p.c. per i quali è dovuto il pagamento del contributo unificato in misura fissa ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 115 del 2002, nonché l’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo Testo Unico sulle spese di giustizia.

Cordialmente.

Roma, 15 ottobre 2022

Il direttore generale
Giovanni Mimmo