Contributo unificato - Opposizione al rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale - Art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto

provvedimento 29 novembre 2022

Nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale.


Struttura di riferimento

Provvedimento 29 novembre 2022 - Contributo unificato e procedimenti di opposizione al rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale –art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Rif. prot. DAG n. 202422.E del 7.10.2022


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Salerno

e, p.c.

alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati


Oggetto: quesito su contributo unificato e procedimenti di opposizione al rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale –art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.
Rif. prot. DAG n. 202422.E del 7.10.2022

La Corte di appello di Salerno, con nota prot. n.10080 del 7/10/2022 (allegato 1), ha trasmesso la richiesta del Presidente del Tribunale di Salerno volta a chiarire se possa ritenersi ancora attuale l’indirizzo fornito da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 148124.U del 23/09/2020 (indirizzata sempre a codesto ufficio) in merito al regime fiscale cui assoggettare i procedimenti di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel settore penale, disciplinati dall’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, alla luce dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità.

Deve premettersi che, con la nota sopra citata, questa Direzione, nel valorizzare il profilo di autonomia di tale procedimento rispetto al processo penale cui accede e l’impegno della macchina della giustizia nella risoluzione di una controversia ulteriore rispetto a quella affrontata dal giudice penale, aveva ribadito il pregresso orientamento di questa Amministrazione in merito alla debenza del contributo unificato in tali giudizi.


Ad avviso di codesto Ufficio, invece, deve escludersi il pagamento del contributo unificato nei procedimenti in questione, in quanto - in linea con l’indirizzo ampiamente recepito in giurisprudenza - si ritiene che tali giudizi siano strettamente connessi all’esercizio del diritto di difesa in ambito penale e soggetti, quindi, ai principi dell’ordinamento processuale penale, che non prevede il pagamento di tale contributo.

Questa Direzione generale, alla luce dell’indirizzo che è prevalso nelle recenti statuizioni della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 28367 del 19-07-2022; Cass. pen., Sez. IV, Sent. N.5351 del 10-02-2020), ritiene che tale conclusione meriti di essere condivisa.

Infatti, con orientamento costante, la Corte di legittimità ha statuito che: a) l'opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale; b) tale opposizione rappresenta uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale; c) al giudizio di opposizione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, si applica il rito sommario civile di cognizione, ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili.


Può dirsi dunque ormai recepito, nella giurisprudenza della Suprema Corte, l'orientamento secondo il quale “le controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale” (Cass. pen., Sez. IV, Sent. N.6875 del 23-02-2021).

Nelle citate pronunce la Cassazione ha ritenuto pertanto erroneo l’avvio alla trattazione dell'affare secondo le regole civilistiche, con iscrizione del procedimento nel registro della cancelleria civile SICID, disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

In particolare, la Corte, nell’accogliere il ricorso avverso il provvedimento che onerava la parte ad iscrivere l’opposizione ex art.99 in questione al “ruolo civile generale degli affari contenziosi” ha ritenuto che “il provvedimento impugnato è certamente illegittimo, in quanto onera l'istante di adempimenti (iscrizione del ricorso nel ruolo civile e pagamento del contributo unificato) che non sono previsti dalla legge nell'ambito del procedimento ex art. 99 cit. in disamina”.

Le considerazioni sopra esposte rendono inevitabile il superamento delle disposizioni impartite in precedenza con nota n. prot. DAG 148124.U del 23/09/2020; piuttosto, si deve concludere che nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non sia dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale.


Ciò premesso, avuto riguardo alla richiesta relativa al registro su cui iscrivere tali procedimenti, appare evidente che gli stessi non dovranno essere iscritti nel registro della cancelleria civile SICID, bensì nei registri in uso al settore penale, rimettendosi alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ogni valutazione in merito alla eventuale implementazione dei sistemi informativi in uso presso gli Uffici, per la gestione dei procedimenti in oggetto.

Roma, 29 novembre 2022

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo