Contributo unificato - Procedimenti di opposizione avverso le sanzioni della Banca d’Italia, della Consob e dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari – Determinazione del contributo unificato

provvedimento 27 novembre 2022

Nei procedimenti promossi dinanzi alla Corte di appello aventi ad oggetto l’opposizione alle sanzioni comminate dalla Consob o dalla Banca d’Italia ex artt. 195 e 196 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il contributo unificato dovrà essere determinato in base agli scaglioni di valore di cui all’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

A tali procedimenti non andrà applicata la maggiorazione prevista dal comma 1-bis del medesimo articolo 13, in quanto la corte d'appello è giudice di prima istanza e, di conseguenza, non troverà applicazione neanche il successivo comma 1-quater del citato art.13.


Struttura di riferimento

Provvedimento 27 novembre 2022 - Contributo unificato nei procedimenti di opposizione avverso le sanzioni della Banca d’Italia, della Consob e dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Milano


Oggetto: quesito contributo unificato nei procedimenti di opposizione avverso le sanzioni della Banca d’Italia, della Consob e dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.
Rif. prot. DAG n. 204636.E dell’11.10.2022

Con nota prot. 12165/Pres/22 codesta Presidenza ha chiesto di indicare quale sia il contributo unificato da applicare ai procedimenti promossi dinanzi alla Corte di appello aventi ad oggetto l’opposizione alle sanzioni comminate dalla Consob o dalla Banca d’Italia ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Codesto Presidente evidenzia che prima della riforma operata con il d.lgs. n.72 del 12 maggio 2015, il comma 7 del citato art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, prevedeva: “La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato”; a partire dal 2015 il procedimento ha assunto le forme di un giudizio ordinario, disciplinato in dettaglio, da definirsi con sentenza e non più con decreto.

Il venir meno del riferimento al procedimento in camera di consiglio e la diversa modalità di definizione impongono la valutazione del contributo unificato da esigere nei procedimenti in esame.


Come noto, il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, prevede il pagamento del contributo unificato per ciascun grado di giudizio, il cui importo è determinato sulla base dei criteri fissati dall’art. 13 del medesimo Testo Unico, vale a dire il valore del procedimento ovvero la materia oggetto del contendere (Corte Costituzionale sent. n. 78 del 7 aprile 2016 - “Quanto alla determinazione del contributo, l’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce criteri diversi per il processo civile, amministrativo e tributario. Nel primo, per la quantificazione del contributo – come determinato dai primi sei commi del predetto art. 13 – vengono in rilievo sia la materia che il valore della controversia…”).

Per i procedimenti in camera di consiglio, l’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede un contributo unificato in termine fisso pari a 98 euro (“1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:…b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898…”).

Tale contributo unificato era sicuramente applicabile ai procedimenti di opposizione disciplinati dall’art. 195 del d.lgs. 58 del 1998, nella formulazione antecedente alla riforma del 2015, proprio in virtù dell’esplicito richiamo al procedimento in camera di consiglio, allora operato dalla norma.


Con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 72 del 2015, è venuto meno il richiamo al procedimento in camera di consiglio e il giudizio, così come disciplinato dall’attuale formulazione dell’art. 195, commi 4, 5, 6, 7, 7bis e 8, risulta ora articolato secondo lo schema tipico del processo ordinario di cognizione, con la conseguenza che il contributo unificato dovrà essere determinato in base agli scaglioni di valore di cui all’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

A tali procedimenti non andrà tuttavia applicata la maggiorazione prevista dal comma 1bis del medesimo articolo 13 in quanto la corte d'appello è giudice di prima istanza e, di conseguenza, non troverà applicazione neanche il successivo comma 1-quater in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione “l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'appello non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, sicché non può trovare applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce all'ipotesi in cui sia stata respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile l'impugnazione, anche incidentale” (Cass. Civ. sent. N. 13150 del 30.06.2020).


Identica valutazione va fatta per i procedimenti disciplinati dall’art. 196 del d.lgs. 58 del 1998-Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari- in considerazione del richiamo espresso operato da tale norma alla procedura delineata dai commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195 del medesimo d.lgs. 58 del 1998 (il comma 4bis dell’art. 196 così dispone: “Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195”).

Cordialmente.

Roma, 27 novembre 2022

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo