Contributo unificato - Eredità giacente - Istanza di nomina del cancelliere incaricato di redigere l’inventario – Pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Non è dovuto
provvedimento 15 giugno 2022
Come già evidenziato nella circolare DAG n. prot. 70387.U del 16.05.2014, il ricorso proposto dal curatore dell’eredità giacente al giudice per la nomina del cancelliere incaricato di redigere l’inventario ex art. 769 c.p.c., in quanto non suscettivo di introdurre un procedimento distinto ed autonomo rispetto a quello delineato dall’art. 528 c.c., non sconta il pagamento del contributo unificato, né delle anticipazioni forfettarie.
Struttura di riferimento
Provvedimento 15 giugno 2022 - Eredità giacenti - pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 per l’istanza di nomina del cancelliere incaricato di redigere l’inventario - Rif. prot. DAG 108297.E del 17.05.2022
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte di appello di Torino
e, p.c.,
all’Ispettorato generale
Oggetto: quesito- eredità giacenti- pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 per l’istanza di nomina del cancelliere incaricato di redigere l’inventario - Rif. prot. DAG 108297.E del 17.05.2022
Con nota prot. 7789/S del 16 maggio 2022 codesto Presidente ha trasmesso il quesito formulato dal tribunale di Biella, volto a chiarire se “per la redazione dell'inventario richiesto dal curatore per1'eredità giacente si apre un nuovo procedimento e quindi si devono versare C.U. e marca da bollo, oppure tale subprocedimento rimane all’interno del procedimento di eredità giacente e quindi non si apre un nuovo procedimento e di conseguenza non deve essere versato alcun nuovo C.U.”.
Codesto Presidente ha avviato un monitoraggio presso gli uffici del proprio distretto per verificare la diffusione della modalità operativa prescelta, nel caso di specie, dal tribunale di Biella; dal monitoraggio svolto non è emerso un comportamento univoco, sì che codesta Presidenza si è determinata ad interpellare questa Direzione generale, senza tuttavia esprimere il proprio parere in merito (sebbene richiesto dalla circolare DAG. N. prot. 67455.U del 14.04.2016- “…il Capo dell’ufficio sovraordinato,… provvederà a trasmettere il quesito a questa Direzione generale esprimendo un motivato parere utile alla risoluzione del quesito proposto sulla base della relazione dell’ufficio richiedente, in modo da fornire in maniera esaustiva l’esatta rappresentazione del caso prospettato e favorire, al contempo, la formulazione di risposte più organiche e tempestive e, ove necessario, l’adozione di determinazioni di carattere generale trasfuse in apposite circolari”).
Ciò posto, per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.
In primo luogo, appare necessario compiere alcune precisazioni rispetto alle affermazioni contenute nel quesito posto dal tribunale di Biella.
I cancellieri del citato tribunale, nel quesito oggetto di disamina, hanno dichiarato:
- di avere “effettuato varie ricerche ed aver rilevato che la presente questione è stata sollevata anche in passato, infatti è stato emesso il D.P.R. 30/5/2002 n. 112 c.d. Testo unico delle spese di giustizia art. 148 eredità giacente che ha affermato «.... che si aprono altrettanti procedimenti di volontaria giurisdizione come nel caso dell'autorizzazione alla vendita di beni mobili o immobili (art. 783 c.p.c.); della richiesta di nomina del pubblico ufficiale che deve procedere all'inventario (art. 769 c.p.c.) (che corrisponde al nostro caso de quo), dell'autorizzazione a compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 530 c.c. e 782 c.p.c.) e, in generale, per tutte le altre istanze sulle quali il tribunale è chiamato a pronunciarsi in camera di consiglio» e per le quali «si andranno a pagare ulteriori contributi unificati";
- che “dopo detto decreto però, nel 2014 e stata emessa la direttiva ministeriale del 12/5/2014 a firma non più dell'Ufficio Legislativo ma della Direzione Generale della Giustizia civile, con la quale il Ministero con detta nota muta l'indirizzo del 22/12/2008 (che seguiva l'andamento del30/05/2002)”
Riguardo a tali affermazioni deve osservarsi che, quanto riportato al punto 1), della nota del Tribunale di Biella non è il testo dell’articolo 148 del d.P.R. n. 115 del 2002; tale articolo, infatti, nel disciplinare il regime delle spese nelle eredità giacenti attivate d’ufficio, dispone che “1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione”.
Il citato articolo non prevede quindi l’apertura di “procedimenti di volontaria giurisdizione” ma si limita ad indicare le spese che devono essere prenotate a debito e quelle che vanno anticipate dall’erario, nel caso in cui la (intera) procedura di eredità giacente sia attivata d’ufficio, e non a richiesta della parte interessata.
Piuttosto, le medesime affermazioni sono da ricondursi a un parere reso dall’Ufficio legislativo nel dicembre del 2008, non indirizzato agli uffici giudiziari bensì, tra gli altri, all’Ispettorato generale e da quest’ultimo richiamato nel rilievo ispettivo mosso proprio al tribunale di Biella nel 2013.
Tale parere, tuttavia, non si è mai tradotto in disposizioni impartite, dalla Direzione generale della giustizia civile, agli uffici giudiziari, né ha formato oggetto di circolari emanate in tal senso dall’allora Direzione generale della giustizia civile.
Di conseguenza, rispetto a quanto affermato al punto 2), con la circolare prot. DAG n. 70387.U del 16.05.2014, la Direzione generale della giustizia non ha mutato il proprio “indirizzo” ma ha fornito per la prima volta chiarimenti agli uffici giudiziari in merito al contributo unificato da versare nei procedimenti di competenza del giudice tutelare, nella procedura dell’eredità giacente e nei procedimenti di proroga dei termini di durata dell’ufficio di esecutore testamentario.
In particolare, con tale ultima circolare si è data soluzione alle problematiche evidenziate dall’Ispettorato generale che, proprio nel corso dell’ispezione svolta presso il tribunale di Biella nel 2013, aveva segnalato la mancata apertura di sub procedimenti, con conseguente omissione del pagamento del contributo unificato per “i ricorsi presentati dal curatore dell’eredità giacente, tendenti ad ottenere le autorizzazioni necessarie al compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (artt. 530 c.c. e 782 c.p.c.), quelli per la nomina dell’ufficiale incaricato dell’inventario dei beni (art. 529 c.c. e 769 c.p.c.)…”.
A fronte di tale segnalazione, la Direzione generale della giustizia civile ha infatti avviato una nuova interlocuzione con l’Ufficio legislativo.
Quest’ultimo, nel rivalutare l’intera materia, ha concluso che il procedimento di curatela dell’eredità giacente “costituisce una procedura unitaria che si apre con il provvedimento di nomina del curatore (art. 528 c.c. e 781 c.p.c.) chiamato ad amministrare i beni che compongono l’asse ereditario (art. 529 c.c.), e si chiude con l’accettazione dell’eredità (art. 532 c.c.). Pertanto, deve ritenersi che le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non dia luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscano modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza sull'operato del curatore (art. 782 c.p.c.), e non debba perciò essere versato né il contributo unificato né l 'anticipazione forfettaria di cui al citato articolo 30. A ciò fa eccezione I' istanza del curatore per essere autorizzato a vendere beni immobili: in tal caso, infatti, la competenza a concedere l'autorizzazione spetta al tribunale in composizione collegiale - anziché al giudice che ha nominato il curatore - il quale, su apposito ricorso, provvede nelle forme del procedimento camerale con decreto reclamabile alla corte d'appello (art. 783, secondo comma, c.p.c.). In tal caso sono, pertanto, dovuti sia il contributo unificato che l'anticipazione forfettaria di cui al citato art. 30”.
Tale parere, in quanto integralmente condiviso dalla Direzione, è stato richiamato e riportato integralmente nella circolare DAG del 16 maggio 2014, con cui si è quindi escluso il versamento di un nuovo contributo unificato per tutte quelle istanze presentate dal curatore al giudice, per l’ordinario svolgimento delle attività connesse alla gestione, amministrazione e conservazione dei beni compresi nell’asse ereditario.
Per le ragioni qui esposte, deve ritenersi che la risposta al quesito formulato da codesta Corte di appello sia già contenuta nel parere reso dall’Ufficio legislativo nel 2014, condiviso dalla Direzione generale della giustizia civile e riportato nella citata circolare DAG n. prot. 70387.U del 16.05.2014: il ricorso proposto dal curatore al giudice dell’eredità giacente, per la nomina del cancelliere incaricato di redigere l’inventario ex art. 769 c.p.c., in quanto non suscettivo di introdurre un procedimento distinto ed autonomo rispetto a quello delineato dall’art. 528 c.c., non sconta il pagamento del contributo unificato, né della marca da bollo (anticipazioni forfettarie).
Infatti, il primo compito demandato al curatore, una volta assunte le sue funzioni, è quello di “procedere all’inventario dell’eredità…”, ex art. 529 c.c.; per adempiere a tale prescrizione il curatore deve chiedere al giudice dell’eredità giacente, nelle forme prescritte dal codice di rito (art. 769 c.p.c.), la nomina del pubblico ufficiale (cancelliere o notaio - art. 769 c.p.c.) che materialmente compirà l’inventario, redigendo apposito verbale.
Tale obbligo viene quindi a configurarsi come un atto necessario e imprescindibile dell’ufficio di curatore dell’eredità giacente e la relativa istanza, anche se da proporre nelle forme del ricorso, non vale a introdurre un procedimento autonomo rispetto a quello principale di curatela, da assoggettare al versamento di un ulteriore contributo unificato e dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Da ultimo preme rammentare che lo stesso Ispettorato generale, con nota prot. IGE 2265.U del 27.02.2014, (prot. DAG 31878.E del 28.02.2014), inviata per conoscenza a codesto Presidente e al Presidente del tribunale di Biella, nel riconsiderare i rilievi mossi al tribunale di Biella nel corso dell’ispezione del 2013, fa presente che “possono ritenersi escluse irregolarità nella trattazione concernente le procedure di eredità giacente”, conformemente al parere reso sia dall’Ufficio Legislativo in data 24 gennaio 2014 che dalla Direzione generale della giustizia civile il 30 ottobre 2013.
Cordialmente
Roma, 15 giugno 2022
Il direttore generale
Giovanni Mimmo