Contributo unificato - Opposizione dell’intimato nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto per finita locazione o morosità – Determinazione del contributo unificato

provvedimento 11 aprile 2022

Nei procedimenti ai sensi degli artt. 665 e seguenti del c.p.c., ove l’intimato si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo di un difensore) a svolgere opposizione (art. 660, comma 6 c.p.c.), ossia a chiedere il rigetto della convalida dello sfratto formulata dall’intimante, egli non deve versare alcun contributo unificato, non implicando tale opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale strettamente intesa. Pertanto, nessuna incidenza ha la considerazione che la parte abbia svolto opposizione personalmente o a mezzo di un difensore laddove, come nel caso di specie, il procedimento consenta la partecipazione al giudizio senza l’ausilio della difesa tecnica.

Diversamente, la vera e propria costituzione dell’intimato (a mezzo difensore) nella fase sommaria del procedimento, così come quella operata a seguito di mutamento del rito, genera l’obbligo di pagamento del contributo unificato, se venga soddisfatta una delle condizioni previste dall’articolo 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002.


Struttura di riferimento

Provvedimento 11 aprile 2022 - Questioni interpretative in merito al contributo unificato e relativa misura, nelle ipotesi di opposizione dell’intimato - Rif. prot. DAG 28426.E del 9.02.2022


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Bologna


Oggetto: questioni interpretative in merito al contributo unificato e relativa misura, nelle ipotesi di opposizione dell’intimato - Rif. prot. DAG 28426.E del 9.02.2022

Con nota prot. 1001 del 9 febbraio 2022, codesto Presidente, nel richiamare una risposta a quesito fornita ad altro ufficio giudiziario e massimata nel foglio di informazione n. 1/2021 di questa Direzione generale, ha chiesto se nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto per finita locazione o morosità (artt. 665 e seguenti del c.p.c.):

  • l’opposizione presentata dal difensore, per conto dell’intimato, con comparsa di costituzione sia da assoggettare al versamento di un autonomo contributo unificato per l’intero, commisurato al valore della domanda, all’atto del deposito della comparsa nel procedimento sommario;
  • il contributo debba essere versato anche quando l’opposizione allo sfratto sia esperita dalla parte intimata comparsa personalmente in udienza, senza l’assistenza del difensore.

Codesto Presidente ha svolto una ricognizione presso gli uffici del distretto riscontrando prassi difformi che hanno determinato la necessità di proporre un quesito al Ministero senza, tuttavia, indicare la soluzione ritenuta preferibile dall’Ufficio di presidenza della Corte.

Fatto salvo quanto precisato nel foglio di informazione n. 1/2021 sopra richiamato in merito al versamento del contributo unificato da versare per “le domande (tutte le domande), spiegate a seguito di mutamento di rito ex art. 667 c.p.c.”, si osserva quanto segue.

A termini, dell’art. 14 comma 3, primo periodo, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, la parte che introduce la lite (“che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo”), già obbligata (in quanto tale) al pagamento del contributo unificato (v. l’art. 14, comma 1), è tenuta a un pagamento integrativo, “…quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa”.

A termini dell’art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002, “le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.


Ciò posto, va aggiunto che la c.d. opposizione alla convalida dello sfratto, che l’intimato può fare sia personalmente (art. 660, comma 6 c.p.c.) che con l’assistenza di un difensore, in sé e per sé considerata consiste nell’esplicitazione della volontà di opporsi al provvedimento di convalida richiesto dall’intimante; essa si risolve, sotto il profilo squisitamente processuale, nella mera istanza di rigetto della domanda giudiziale (richiesta di convalida) già formulata dall’intimante.

Proprio perché trattasi di attività che può anche prescindere dallo svolgimento di difese tecniche strettamente intese (quali, ad esempio, il rilievo di eccezioni processuali o di merito in senso lato e in senso stretto), la giurisprudenza di legittimità ritiene che “nel giudizio di convalida di sfratto per morosità l'intimato ha la facoltà di comparire personalmente ovvero di nominare un procuratore speciale, il quale - senza poter svolgere attività riservate alla difesa tecnica - può semplicemente manifestare la volontà dell'intimato di opporsi o meno alla convalida e ciò anche tramite un terzo all'uopo incaricato di presentarsi all'udienza, pur senza conferirgli poteri rappresentativi, giacché al predetto circoscritto fine è sufficiente la presenza in udienza di chiunque sia in grado di far ritenere comparso l'intimato (Cass. sez. III, 27/04/2011, n.9416).

Nella stessa ottica si pone autorevole dottrina, per la quale anche laddove il convenuto si avvalga di un avvocato, quest'ultimo potrà limitarsi a svolgere le relative difese verbalmente all'udienza di convalida, senza necessità del deposito di una formale comparsa, dovendosi ciò ritenere implicitamente consentito dall'ampio novero di facoltà riconosciute all'intimato in questa fase, compresa la possibilità di proporre opposizione senza ausilio di un difensore tecnico.


Da quanto sin qui esposto, si ricava che ove l’intimato si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo di un difensore) a svolgere opposizione, ossia a chiedere la declinatoria della convalida dello sfratto, egli non debba versare alcun contributo unificato, non implicando l’opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale strettamente intesa.

Pertanto, nessuna incidenza ha, agli effetti della normativa di riferimento, la considerazione che la parte abbia svolto opposizione personalmente o a mezzo di un difensore laddove, come nel caso di specie, il procedimento consenta la partecipazione al giudizio senza l’ausilio della difesa tecnica.


Diversamente, nel procedimento previsto dagli articoli 665 e seguenti del c.p.c. la vera e propria costituzione dell’intimato (a mezzo difensore) nella fase sommaria del procedimento, così come quella operata a seguito di mutamento del rito, genera l’obbligo di pagamento del contributo unificato, se venga soddisfatta una delle condizioni previste dall’articolo 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002.

Cordialmente

Roma, 11 aprile 2022

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo