Contributo unificato - Procedimenti aventi ad oggetto i rimborsi elettorali – Pagamento del contributo unificato – È dovuto
provvedimento 5 ottobre 2021
La legge n. 157 del 3 giugno 1999, recante "nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", alla quale occorre fare riferimento in tema di rimborso delle spese sostenute da partiti e movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali, non dispone alcuna forma di esenzione fiscale dei procedimenti contenziosi che abbiano ad oggetto la distribuzione di rimborsi elettorali. È pertanto dovuto il contributo unificato secondo gli importi e i criteri fissati dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Struttura di riferimento
Provvedimento 5 ottobre 2021 - Contributo unificato ex art. 9 d.P.R. n.115 del 30 maggio 2002- Procedimenti aventi ad oggetto i rimborsi elettorali Rif. prot. DAG n. 188837.E del 21.09.2021
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte di appello di Perugia
Oggetto: quesito in ordine al contributo unificato ex art. 9 d.P.R. n.115 del 30 maggio 2002- Procedimenti aventi ad oggetto i rimborsi elettorali
Rif. prot. DAG n. 188837.E del 21.09.2021
Con nota prot. 7392 del 21 settembre 2021, codesta Corte di Appello ha trasmesso il quesito formulato dal Dirigente del tribunale di Perugia volto a chiarire se possano considerarsi esenti dal versamento del contributo unificato i procedimenti aventi ad oggetto la distribuzione di rimborsi elettorali e precisamente il contenzioso “aperto tra movimenti e formazioni politiche nonché partiti politici e associazioni e loro "successori", aggregatisi in occasioni di consultazioni elettorali, che ha per oggetto la rivendicazione di tutto o parte di quanto erogato a titolo di rimborso elettorale”.
Il Dirigente del tribunale di Perugia, con una ricostruzione bene argomentata, ritiene che tale materia non possa considerarsi esente da contributo unificato e che le motivazioni addotte dai vari movimenti politici a sostegno dell’esenzione (“le controversie hanno ad oggetto diritti di partecipazione politico elettorali ovvero con essa si reclama la tutela di primari diritti di rilevanza costituzionale cioè quello di poter concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ex art. 49 Cost. diritto del quale il rimborso elettorale costituisce un mero strumento con consequenziale esenzione dal contributo unificato trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti di partecipazione elettorale”), non siano accettabili in quanto non vi è alcuna espressa dichiarazione di esenzione nelle diverse norme che disciplinano i rimborsi elettorali.
Il Presidente del Tribunale di Perugia, così come codesto Presidente, condividono la posizione del Dirigente amministrativo ma chiedono conferma di tale posizione a questa Direzione generale.
Ciò posto, in via preliminare si osserva che la ricostruzione svolta dal Dirigente amministrativo e le motivazioni poste a sostegno della debenza del contributo unificato nei procedimenti aventi ad oggetto la ripartizione dei rimborsi elettorali tra diversi movimenti e formazioni politiche, sono ampiamente condivise da questa Direzione generale.
Ad ulteriore sostegno di quanto già indicato nella nota del Dirigente del tribunale di Perugia preme solo richiamare i principi generali sanciti dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
In particolare si ricorda che:
l’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che “1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico”;
il successivo articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che “E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10”;
l’articolo 10, comma 1, del medesimo testo unico dispone che “Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, mentre il comma 6 dello stesso articolo precisa che “La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.”;
l’articolo 15, del citato testo unico sulle spese di giustizia, stabilisce che “Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. 2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa”.
Dalle norme sopra richiamate emerge chiaramente che le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato devono essere espressamente previste da diposizioni normative e che tale “ragione di esenzione” deve essere espressamente dichiarata dall’avvocato nell’atto introduttivo.
Il funzionario addetto all’ufficio giudiziario deve poi compiere un controllo sia sulla dichiarazione di esenzione che su quella di valore contenuta nell’atto e deve verificare che sia stato versato il corrispondente contributo unificato previsto dall’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Le dichiarazioni rese dagli avvocati nei procedimenti aventi ad oggetto la ripartizione dei rimborsi elettorali tra diversi schieramenti politici, così come riportate dal Dirigente nel quesito oggetto di disamina, non contengono alcun richiamo a norme di esenzione ma ritengono che la materia sia esente perché “funzionali all’esercizio del diritto elettorale” o posti “a tutela di primari diritti di rilevanza costituzionale, cioè quello di poter concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Tali dichiarazioni non possono essere considerate un valido motivo di esenzione in quanto il contenzioso in esame investe solo aspetti “economici” del rimborso elettorale spettante alle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni e non intacca in alcun modo il diritto al voto dei cittadini, costituzionalmente garantito.
A sostegno di tale affermazione vi è da considerare che quando il legislatore ha ritenuto di volere esentare da imposte o tributi la materia elettorale lo ha fatto in modo esplicito come nel caso del contenzioso amministrativo avente ad oggetto “le operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”.
In questo caso l’art. 127 del codice amministrativo dispone che “gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale”.
Come correttamente osservato dallo stesso Dirigente del tribunale di Perugia sono state parimenti considerate esenti dal pagamento del contributo unificato anche le controversie in materia elettorale di competenza del giudice orinario di cui agli articoli 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 (“delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza cd incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali”; “azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo”; “impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale in materia di elettorato attivo”); in tutte queste ipotesi le norme sopra richiamate dispongono espressamente che “Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria”.
Diversamente la legge n. 157 del 3 giugno 1999, recante "nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", alla quale occorre fare riferimento in tema di rimborso delle spese sostenute da partiti e movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali (Cassazione sez. unite sentenza n. 6331 del 23.04.2012), non prevede alcuna specifica norma sulla competenza a decidere l’eventuale contenzioso né dispone alcuna forma di esenzione.
In tale materia la competenza del giudice ordinario si ricava quindi in via residuale dall’articolo 126 del codice del processo amministrativo secondo cui “Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”.
Come precisato dalla III sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5102 del 19.07.2019, “Vengono trattate con il rito elettorale tutte le questioni che hanno ad oggetto le sole "operazioni elettorali", ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo le singole posizioni che hanno la consistenza dell'interesse legittimo, non del diritto soggettivo”, e “che il potere di contestazione del piano di ripartizione effettuato dall'Ufficio di Presidenza, riconosciuto dal regolamento della Camera dei Deputati 26,07.94 ha carattere di mero rimedio interno di verifica della regolarità dell'espletamento della procedura di quantificazione e ripartizione dei contributi” (Cass. n. 6331 del 23.04.2012).
Per quanto concerne quindi il contenzioso avente ad oggetto la materia dei fondi destinati ai contributi elettorali e la loro distribuzione, la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ha precisato che “i fondi destinati ai contributi elettorali, nella specie, pur rientrando nel bilancio della Camera dei deputati, non sono pertinenti all'attività istituzionale delle Assemblee parlamentari, ma ricoprono una funzione strumentale all'esercizio di quell'attività”, con la conseguenza che “le controversie aventi ad oggetto il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali per la nomina dei rappresentati italiani al Parlamento Europeo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario”..
Sulla base delle considerazioni che precedono e ritenuto che non si rinviene nell’attuale ordinamento una norma che disponga l’esenzione fiscale dei procedimenti contenziosi che abbiano ad oggetto la distribuzione di rimborsi elettorali, questa Direzione generale, nel condividere la posizione espressa da codesta Corte, ritiene che per essi debba essere versato il contributo unificato secondo gli importi e i criteri fissati dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Roma, 5 ottobre 2021
Il direttore generale
Giovanni Mimmo