Contributo unificato - Opposizione ad ordinanza di ingiunzione – Istanza di sospensione del provvedimento impugnato – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto

provvedimento 26 febbraio 2021

L’istanza di sospensione dell’ordinanza ingiunzione proposta in pendenza del relativo giudizio di opposizione non instaura un autonomo procedimento (distinto da quello di merito), che possa giustificare, in base ai principi fissati dal d.P.R. n.115/2002, il versamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello già versato per il giudizio di opposizione.


Struttura di riferimento

Provvedimento 26 febbraio 2021 - Opposizione ad ordinanza di ingiunzione e opposizione a cartella esattoriale – istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato- contributo unificato. Rif. prot. DAG n. 140187.E del 10.09.2020


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Catania


Oggetto: quesito su opposizione ad ordinanza di ingiunzione e opposizione a cartella esattoriale – istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato- contributo unificato.

Rif. prot. DAG n. 140187.E del 10.09.2020


Con nota prot. 2220/2020 codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dal Presidente del tribunale di Catania volto a chiarire se:

  • “sia applicabile o no alle istanze di sospensione dell’esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, il contributo unificato previsto in generale dalla normativa per i procedimenti civili e cautelari in corso di causa”;
  • “sia applicabile o no il contributo unificato alle istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie”.

Nel quesito vengono prospettate due opposte tesi: una basata sulla natura cautelare dell’istanza di sospensione, che farebbe propendere per il versamento di un autonomo contributo unificato; l’altra che esclude il versamento di un contributo unificato autonomo, in quanto il provvedimento che decide sull’istanza di sospensiva non è impugnabile secondo quanto previsto dall’articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Il tribunale di Catania, tuttavia, non indica quale sia al momento il comportamento adottato dall’ufficio; diversamente, il tribunale di Caltagirone dichiara di percepire per l’istanza di sospensione proposta nell’ambito del giudizio di opposizione all’ingiunzione di pagamento e alla cartella esattoriale il contributo unificato di euro 98,00 previsto per i procedimenti in camera di consiglio, mentre i tribunali di Ragusa e Siracusa non percepiscono un autonomo contributo unificato per l’istanza di sospensiva.

Codesta Corte di appello, nel prendere atto delle difformità di comportamento degli uffici del proprio distretto, trasmette il quesito in esame senza esprimere alcuna valutazione in merito alla soluzione ritenuta preferibile.

Ciò posto, per fornire adeguata risposta ai quesiti in esame, deve premettersi quanto segue.


Come noto, l’articolo 9 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 dispone che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile ..., secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”; a norma del successivo articolo 14, tale importo deve essere versato da “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati” (art. 14, comma I, d.P.R. cit.).

L’importo da versare a titolo di contributo unificato è stabilito dall’articolo 13 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 e si determina in base al valore o al tipo di procedimento azionato.


Venendo ora ai quesiti posti all’esame di questa Direzione generale, occorre rammentare che l’articolo 5 del d.lgs. 15 del 1° settembre 2011 prevede che “1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1”.

Il successivo articolo 6 disciplina l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione e al comma 7 dispone che “L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5”.

Per comprendere appieno la natura del provvedimento di sospensiva adottato ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 150 del 2011, appare opportuno richiamare le osservazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 19 ottobre 2018, con la quale sono state esaminate e risolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo con riguardo alla non impugnabilità delle ordinanze che decidono sulla sospensione del provvedimento oggetto di opposizione.


Il giudice delle leggi ha infatti affermato che “Quanto alla scelta del legislatore delegato - di prevedere che, sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, il giudice decida «con ordinanza non impugnabile» - questa non si discosta dai criteri direttivi fissati dalla delega, in quanto è in linea con l'obiettivo, cui la stessa è finalizzata, di «semplificazione» dei procedimenti civili di cognizione regolati da legislazione speciale e rientranti nella giurisdizione ordinaria. Obiettivo che il legislatore delegato ha, appunto, perseguito con l'uniformare il regime della cautela, interna alla fase di cognizione, al modello processuale che ne esclude l'impugnabilità autonoma e anticipata, riservando al giudice della cognizione la decisione definitiva sulla cautela unitamente al merito, anche a fini di contenimento della durata dei procedimenti oggetto del delegato riordino… Così è, per quanto qui rileva, nel caso, appunto, dei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, di cui all'art. 6, comma 7, del predetto d.lgs. n. 150 del 2011, connotati dalle caratteristiche della celerità, della mera eventualità di un'istruzione in senso stretto - siccome essenzialmente documentale - e dalla particolarità del relativo oggetto, che si risolve nella contestazione della legittimità della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione… Procedimenti, dunque, quelli qui in questione, in relazione ai quali non è irragionevole la scelta del legislatore delegato del 2011 di sottrarli alla regola di reclamabilità dei provvedimenti di concessa o denegata sospensione di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. Ciò anche in considerazione della natura solo latamente cautelare delle ordinanze che decidono sulla sospensione o meno dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati nelle controversie oggetto del riordino in questione. Ordinanze peraltro strutturalmente analoghe a quelle interne al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale del pari non impugnabili sono sia l'ordinanza del giudice della opposizione che decide sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto (art. 648 cod. proc. civ.), sia l'ordinanza che decide (a contrario) sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria già concessa inaudita altera parte (art. 649 cod. proc. civ.).”.


Dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale appare evidente che il provvedimento di sospensione ha un valore solo “latamente cautelare” e la valutazione in merito alla sua adozione è rimessa al giudice chiamato a decidere il merito della controversia; di conseguenza, l’istanza di sospensiva non instaura un autonomo procedimento (distinto da quello di merito), che possa giustificare, in base ai richiamati principi fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia, il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Inoltre, nella richiamata sentenza, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

A tale proposito preme rammentare che la Direzione generale della giustizia civile, su parere conforme dell’Ufficio legislativo, in merito all’istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 649 del c.p.c., ha affermato che “con la presentazione di tale istanza non si instaura, neppure quando venga vagliata in via anticipata rispetto al merito, “un autonomo procedimento speciale con una disciplina specifica rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo nell’ambito della quale si inserisce”, con conseguente inapplicabilità del disposto del comma 3, lettera b), dell’art. 13 cit.”; peraltro, secondo il citato parere dell’Ufficio legislativo, “non rileva il fatto che, secondo la giurisprudenza il provvedimento di sospensione ex art. 649 c.p. c. ha natura cautelare, poiché le disposizioni contenute nel TU sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica” (nota prot. DAG 63912.U del 31.03.2017).


Di conseguenza, pur inserendosi la previsione dell’articolo 649 c.p.c. nell’ambito del “Libro IV, titolo I, del codice di procedura civile”, richiamato dall’articolo 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, tale istanza non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l’opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017).

Per quanto riguarda invece il quesito di cui al punto 2), (“è applicabile o no il contributo unificato alle istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie”), considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva.


Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati.

Cordialmente.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale
Giovanni Mimmo