Contributo unificato - Ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo – Determinazione del contributo unificato
provvedimento 25 febbraio 2021
In linea con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria non rende la causa di valore indeterminabile; pertanto, l’importo dovuto a titolo di contributo unificato resta parametrato sull'importo della sola sanzione pecuniaria.
Struttura di riferimento
Provvedimento 25 febbraio 2021 - Corresponsione del contributo unificato nei ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Rif. prot. DAG n. 196170.E del 2.12.2020
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte di appello di Ancona
Oggetto: quesito su corresponsione del contributo unificato nei ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Rif. prot. DAG n. 196170.E del 2.12.2020
Con nota di codesta corte di appello, n. prot. 9024 del 2 dicembre 2020, è stato trasmesso, tramite il Presidente del tribunale di Ancona, il quesito formulato dal funzionario giudiziario del Giudice di Pace di Ancona, volto a verificare se “nel ricorso in opposizione a verbale di accertamento per violazione di norme del codice della strada, cui si accompagna l’opposizione alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo, il valore della causa debba essere ancorato esclusivamente a quello portante del verbale di contestazione monetariamente definito oppure se, stante la peculiarità e la consistenza della sanzione accessoria, il processo viene ad assumere un valore indeterminato, con effetti significativi riguardo alla maggiore consistenza del contributo unificato da corrispondere”,
Il funzionario richiama sull’argomento la sentenza n. 13598 del 16 giugno 2014 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che, “quando l'oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l'eventuale sanzione accessoria, il valore della causa non diventa indeterminato, ma resta circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria”; tuttavia, prosegue il funzionario, nella citata pronuncia “la sanzione accessoria era costituita dalla sola decurtazione dei punti sulla patente, la cui consistenza è ben diversa rispetto a quella portata dalla fattispecie del sequestro di un veicolo”.
Il funzionario dell’Ufficio del giudice di pace di Ancona non indica tuttavia quale sia, al momento, il comportamento adottato dall’ufficio per la determinazione del contributo unificato nei procedimenti in oggetto; il Presidente del tribunale di Ancona e codesta Corte di appello non esprimono alcuna valutazione sul quesito in oggetto, né hanno svolto indagini circa il comportamento adottato dagli altri uffici del distretto sull’argomento in esame.
A tale proposito preme rammentare che con nota n. prot. 67455 del 14.4.2016 (all. n. 1) è stato chiesto ai Presidenti di Corte di appello che, nel trasmettere un quesito formulato da un ufficio giudiziario del proprio distretto, verifichino “se la questione in parola sia stata già affrontata e risolta da altri uffici del medesimo distretto con una soluzione dallo stesso ritenuta condivisibile” (in quanto, “in tal caso, appare evidente come sia del tutto superfluo investire anche questa Direzione generale”). In caso contrario, ovvero qualora detta soluzione non sia condivisa dal Capo dell’ufficio sovraordinato, quest’ultimo provvederà a trasmettere il quesito a questa Direzione generale esprimendo un motivato parere utile alla risoluzione del quesito proposto sulla base della relazione dell’ufficio richiedente, in modo da fornire in maniera esaustiva l’esatta rappresentazione del caso prospettato e favorire, al contempo, la formulazione di risposte più organiche e tempestive e, ove necessario, l’adozione di determinazioni di carattere generale trasfuse in apposite circolari”.
Nel caso in esame, peraltro, il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13598 del 16 giugno 2014, cui fa riferimento il funzionario del Giudice di Pace di Ancona, sembra già contenere in sé la risposta al quesito in quanto la Suprema Corte afferma che:
- “il legislatore, nel disciplinare il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha stabilito, con l’art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, 689, e ribadito, con l’art.6 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, che l’applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, non comporta l’attribuzione della competenza per l’opposizione al tribunale allorché si versa nell’ambito del contenzioso derivante dalla violazione delle norme del codice della strada;
- che questa indifferenza della sanzione accessoria, in materia di violazioni previste dal codice della strada, rispetto alla individuazione del giudice competente ha un effetto di sistema, proiettandosi al di là del riparto tra giudice di pace e tribunale e valendo anche ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese processuali, che è e resta, quindi, quello parametrato sull’importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dalla comminatoria della sanzione accessoria;
- che una diversa interpretazione - implicando ricadute per il cittadino anche in punto di determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (,che ai sensi dell'art.13 del d.R. 30 maggio 2002, n. 115, per i processi civili di valore indeterminabile è fissato in un importo ben maggiore rispetto ai 37 euro che sono dovuti per i processi di valore fino a 1.100 euro, in cui rientra la maggior parte delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del codice della strada) - si porrebbe in contraddizione non solo con la struttura semplificata del giudizio di opposizione al verbale di contravvenzione del codice della strada o alla conseguente ordinanza di ingiunzione, ma finirebbe anche con il gravare tale giudizio di oneri tali da rendere in concreto difficile l’accesso alla giustizia, risolvendosi in un ostacolo e in un impedimento al pieno esercizio e all’effettivo svolgimento del diritto fondamentale di cui all'art. 24 Cost”
Ciò posto, qualora codesta Corte ritenesse comunque necessario riproporre il quesito in esame, si prega di verificare preventivamente il comportamento adottato dagli uffici del distretto, indicando la soluzione ritenuta preferibile.
Cordialmente.
Roma, 25 febbraio 2021
Il direttore generale
Giovanni Mimmo