Contributo unificato - Domanda riconvenzionale, chiamata di terzo o intervento autonomo nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo – Determinazione del contributo unificato
provvedimento 13 luglio 2020
Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se - come nella gran parte dei casi - si costituisce per prima la parte opponente e propone una domanda riconvenzionale, sarà tenuta al versamento del solo contributo unificato proprio del giudizio di opposizione se la domanda riconvenzionale rientra, per valore, nello stesso scaglione di riferimento del giudizio di opposizione: in tal caso, il contributo sarà dovuto nella misura ridotta risultante dall’applicazione del disposto dell’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio del 2002. Diversamente, ove dalla proposizione della domanda riconvenzionale sia derivato un aumento di valore della causa, la parte opponente dovrà corrispondere il maggior contributo “integrativo” dovuto in relazione a tale maggior valore, ai sensi dell’art.14, comma 3, prima parte, d.P.R. cit.
L’opposto che si costituisce e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo, pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002). Diversamente, qualora l’opposto si costituisce nel giudizio il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale (ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio), e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo, pagherà il contributo unificato per intero, commisurato al valore della domanda.
Struttura di riferimento
Provvedimento 13 luglio 2020 - Contributo unificato dovuto in caso di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo o intervento autonomo nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. Rif. prot. DAG n. 32982.E del 14.02.2019
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte di appello di Milano
Oggetto: Quesito sul contributo unificato dovuto in caso di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo o intervento autonomo nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo.
Rif. prot. DAG n. 32982.E del 14.02.2019
Con nota n. prot. 1354/Pres/Q/2019 del 14 febbraio 2019 codesta Presidenza ha trasmesso il quesito formulato dal Dirigente del Tribunale di Milano volto a chiarire quale sia l’importo del contributo unificato da versare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quando l’opposto, costituendosi in giudizio, proponga a sua volta domanda riconvenzionale o formuli chiamata di terzo o svolga intervento autonomo.
Il Dirigente del tribunale ricorda che, come affermato dalla Direzione generale della giustizia civile nella nota 14/7/05 n. 1543 DAG, nonché nella nota DAG 10/11/2015 n. 0169084, “deve differenziarsi l’ipotesi in cui l’opponente si limita a chiedere la revoca della ingiunzione da quella in cui il medesimo introduce un’autonoma domanda riconvenzionale che modifichi il valore della domanda e, di conseguenza, quello del CU. Il legislatore ha stabilito infatti la riduzione a metà del CU nella considerazione che a questo CU si somma quello già versato dal ricorrente in sede di ricorso per decreto ingiuntivo”.
Tuttavia, prosegue il Dirigente, con la nota DAG 23/02/2018.0038947, diretta al Presidente della Corte di appello di L’Aquila, “il Ministero della giustizia ha di contro puntualizzato che, nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l’intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tale domanda senza specificare tuttavia se tale interpretazione sia riferibile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, contrariamente alle direttive precedentemente impartite in merito”.
La cancelleria del tribunale di Milano non condivide la risposta fornita da questo Ufficio alla Corte di appello di L’Aquila, ritenendo che “il convenuto opposto che propone domanda riconvenzionale o chiamata di terzo o intervento autonomo è tenuto al pagamento del c.u. per intero”.
Nessuna valutazione è stata fornita da parte di codesta corte di appello in merito alle osservazioni formulate dal dirigente del tribunale di Milano, così come non si è fatto cenno alle modalità operative seguite presso gli altri uffici giudiziari del distretto, come richiesto dalla nota prot. DAG 67455 del 14.4.2016.
In via preliminare deve rammentarsi che con nota n. prot. 214025.U del 7.11.2019 (allegato 1), inviata al solo Presidente del tribunale di Milano (la nota in esame scaturiva da una segnalazione di un avvocato che riteneva errata l’applicazione della circolare DAG 10/11/2015 n. 0169084 da parte del tribunale di Milano), la Direzione generale della giustizia civile ha già fornito alcuni chiarimenti in merito al contributo unificato dovuto dalla parte che propone opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.
Il quesito in esame mira tuttavia a chiarire quale sia l’importo del contributo unificato a cui è tenuto l’opposto (il ricorrente della fase monitoria) che, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’ingiunto, modifichi la domanda e proponga a sua volta domanda riconvenzionale, chiamata in causa del terzo o intervento autonomo.
Come noto, il ricorso per decreto ingiuntivo e il relativo giudizio di opposizione rientrano tra i procedimenti contemplati dal Libro IV, Titolo I, del c.p.c. per i quali l’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio del 2002 prevede il dimezzamento del contributo unificato.
Tuttavia le norme del Testo Unico sulle spese di giustizia nulla dispongono in merito al pagamento del contributo unificato nell’ipotesi in cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente proponga anche una domanda riconvenzionale.
Per rispondere al quesito in esame occorre fare quindi riferimento ai principi generali fissati dal d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificando, rammentando che mentre l’articolo 13 individua gli importi del contributo unificato sulla base di un criterio legato al valore della causa e/o al tipo di procedimento azionato, il successivo articolo 14 indica i soggetti tenuti al pagamento ed il momento in cui lo stesso deve essere effettuato.
A tale proposito si rammenta che l’originaria formulazione dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevedeva che “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato” mentre il successivo comma 3 disponeva che “La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
Tale era il testo in vigore a luglio del 2005 quando, con nota n. prot. 1543 del 14 luglio 2005, la Direzione generale della giustizia civile aveva risposto ad un quesito formulato proprio da codesta Corte di appello (se “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il contributo unificato debba essere versato per intero in relazione allo scaglione determinato dalla domanda riconvenzionale, ovvero debba essere ridotto alla metà in riferimento al trattamento speciale riservato dalla legge al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”), affermando che “il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non possa essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale. Deve differenziarsi l’ipotesi in cui l’opponente si limita a chiedere la revoca della ingiunzione da quella in cui il medesimo introduce un’autonoma domanda riconvenzionale che modifichi il valore della domanda e, di conseguenza, quello del c.u”.
Di conseguenza, secondo l’allora vigente formulazione dell’articolo 14, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 – che, vale la pena ricordare, è norma di portata generale che si applica a tutti i tipi di procedimento – la parte (senza distinzione alcuna tra attore-ricorrente e convenuto-resistente) che modificava la domanda, proponeva una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo, aumentando il valore della causa, doveva versare un contributo unificato che andava ad integrare quello originariamente già pagato.
Successivamente, l’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) ha profondamente modificato l’art. 14, comma 3, del citato d.P.R. n. 115 del 2002.
Infatti, mentre il 1° comma dell’articolo 14 ha conservato la formulazione originaria, il successivo comma 3 è stato novellato prevedendo che “La parte di cui al comma 1, (vale a dire la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.
La nuova disposizione ha quindi operato un distinguo tra gli obblighi fiscali a cui è tenuta “la parte che per prima si costituisce in giudizio” e quelli che invece ricadono su “le altre parti”, introducendo per queste ultime il versamento di un autonomo contributo unificato, commisurato al valore, quando “modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento”.
Da tale nuovo assetto normativo ne è derivato che:
- la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati deve pagare il contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 e deve versare un contributo unificato integrativo (rispetto a quello già versato con l’iscrizione a ruolo), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa (art. 14, comma 3, prima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002);
- le altre parti (diverse da quelle indicate al punto “a”), quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a versare un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta (art. 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002).
Alla luce della nuova disposizione normativa e a fronte dei numerosi quesiti pervenuti dagli uffici giudiziari, la Direzione generale della giustizia civile ha diramato la circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, disponendo che in “un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che per prima si costituisce in giudizio (normalmente l’opponente, seppure in linea astratta non può escludersi che, nel rito ordinario civile, questa coincida con la parte opposta) è tenuta a pagare il contributo unificato, in misura tuttavia dimezzata rispetto all’importo previsto dalla legge per lo scaglione di valore di riferimento, in virtù del citato art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002. Se tuttavia la parte opponente, in seno all’atto di opposizione, non si limita a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma propone anche domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro, deve trovare applicazione anche la disposizione dell’art. 14, comma 3, citato… la parte opponente sarà tenuta al versamento del contributo unificato di importo: a) corrispondente a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall’applicazione dell’art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002, nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale non abbia comportato un aumento di valore della causa rilevante ai fini della determinazione del contributo unificato; b) corrispondente a quello dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore. In questo caso il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte)”.
Di conseguenza, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se — come nella gran parte dei casi avviene — si costituisce per prima la parte opponente e propone una domanda riconvenzionale, sarà tenuta al versamento del (solo) contributo unificato proprio del giudizio di opposizione se la domanda riconvenzionale rientra, per valore, nello stesso scaglione di riferimento del giudizio di opposizione: in tal caso, il contributo sarà dovuto nella misura ridotta risultante dall’applicazione del disposto dell’art. 13 d.P.R. cit., e non nella misura intera, in quanto — come detto — la norma dell’art. 14, comma 3, prima parte, prevede che il pagamento integrativo sia dovuto solo nel caso in cui, dalla proposizione della domanda riconvenzionale, sia derivato “1‘aumento di valore della causa” rilevante ai fini della determinazione del contributo unificato, senza dunque alcuna considerazione dell’importo del contributo unificato in concreto dovuto per l’introduzione del giudizio nell’ambito del quale viene proposta la domanda riconvenzionale.
Diversamente, ove dalla proposizione della domanda riconvenzionale sia derivato un aumento di valore della causa, la parte opponente dovrà corrispondere il maggior contributo dovuto in relazione a tale maggior valore (in tal senso le note già inviate al tribunale di Milano in data 7.11.2019, n. prot. 214025, di cui all’allegato 1).
Da quanto fino ad ora riportato, appare chiaro che le indicazioni fornite dalla Direzione generale della giustizia civile con le circolari e le singole risposte a quesito sopra richiamate hanno affrontato il tema relativo al pagamento del contributo unificato dovuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dall’opponente-ingiunto, che iscrive per primo la causa a ruolo e propone anche una domanda riconvenzionale.
Il quesito formulato da codesta corte d’appello, invece, chiede di verificare se l’opposto-creditore ricorrente che si costituisce nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e popone una domanda riconvenzionale, una chiamata in causa del terzo o svolga intervento autonomo possa beneficiare del dimezzamento del contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002.
A tale proposito codesta corte di appello richiama una risposta a quesito fornita dalla Direzione generale della giustizia civile alla corte di appello di L’Aquila (nota DAG 23/02/2018 n. prot. 0038947.U), con la quale si è ritenuto che il dimezzamento del contributo unificato previsto per i procedimenti speciali di cui al libro IV, Titolo I del c.p.c., debba essere riconosciuto in favore di tutte le parti processuali e non solo in favore della parte che per prima si costituisce in giudizio (il quesito ha riguardato in particolare “l’importo del contributo unificato che deve versare il resistente che, costituendosi in un giudizio di accertamento tecnico preventivo, propone domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo o intervento autonomo”).
La conclusione a cui è pervenuta questo Ufficio si basa sulla considerazione che, come già ricordato nelle premesse, alle “altre parti processuali” che propongano domanda riconvenzionale, chiamata in causa del terzo o svolgano intervento autonomo si applica l’art. 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, senza dimenticare l’agevolazione fiscale disposta dall’art. 13, comma 3, del medesimo Testo Unico sulle spese di giustizia in favore di tutti i procedimenti speciali.
Diversamente argomentando, si assisterebbe ad una paradossale incongruenza in forza della quale chi instaura un procedimento speciale andrebbe a pagare un contributo unificato commisurato al valore della causa con il dimezzamento previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre il convenuto o resistente che, costituendosi nel medesimo giudizio, propone a sua volta una domanda riconvenzionale di identico valore andrebbe a versare un contributo unificato intero.
Ciò posto questa Direzione generale ritiene che il principio indicato nella risposta a quesito fornita alla corte di appello di L’Aquila debba essere applicato anche in favore dell’opposto-ricorrente che, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, modifichi la domanda, proponga a sua volta domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo o svolga intervento autonomo.
A tale proposito occorre rammentare che la formulazione dell’articolo 14, comma 3, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, “ha chiaramente inteso valorizzare l’elemento fattuale della costituzione in giudizio “per prima” a discapito della assunzione della posizione di attore o di convenuto nell’ambito del processo” (circolare DAG n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015), con la conseguenza che nessuna influenza può avere sulla determinazione del contributo unificato quel ribaltamento delle parti che si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tuttavia, proprio in considerazione dell’innegabile particolarità che si riscontra solo nel procedimento in esame, il dimezzamento previsto dall’articolo 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, si applicherà con alcuni accorgimenti secondo il seguente schema:
- l’opponente che chiede la sola revoca della ingiunzione ovvero, pur formulando una domanda riconvenzionale, non muta il valore della causa (in quanto la domanda riconvenzionale si pone nel medesimo scaglione di valore del decreto ingiuntivo), pagherà un contributo unificato dimezzato (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, prima parte del d.P.R. n. 115 del 2002); l’opposto, che si costituisce nel medesimo giudizio e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002- si ricorda, infatti, che l’opposto ha già pagato metà contributo unificato al momento della proposizione del ricorso monitorio – circolare 1543 del 14/7/2005);
- l’opponente che, oltre alla revoca dell’ingiunzione, propone una domanda riconvenzionale cui consegue l'aumento del valore della causa (in quanto la riconvenzionale si pone in uno scaglione di valore superiore a quello del ricorso del decreto ingiuntivo), pagherà il contributo unificato fissato per lo scaglione di valore della riconvenzionale per intero (in questo caso, come ricordato nella circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, “il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte))”; l’opposto che si costituisce nel medesimo giudizio (il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio) e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda.
Roma, 13 luglio 2020
Il direttore Generale
Giovanni Mimmo