Contributo unificato - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – Determinazione del contributo unificato
provvedimento 15 giugno 2018
Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazioni al codice della strada, che appartengono, senza alcun limite di valore, alla competenza del giudice di pace, il contributo unificato da versare nel caso in cui abbiano ad oggetto più verbali di accertamento è unico e deve essere determinato in base al valore della controversia e, dunque, sul valore complessivo delle sanzioni opposte e non con riferimento ad ogni singola sanzione irrogata.
Struttura di riferimento
Provvedimento 15 giugno 2018 - Quesito relativo all’opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada – Art. 7 d.lgs. n. 150/2011
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
(ex Direzione generale della giustizia civile - Ufficio I – Affari civili interni)
Al sig. Presidente della Corte di appello di Torino
(rif. prot. 13104/S/2017)
Oggetto: Quesito relativo all’opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada – Art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Rif. prot. DAG 189657.E dell’11.10.2017.
Sintesi dei quesiti
Con la nota in oggetto codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito posto dal funzionario giudiziario del giudice di pace di Alba volto a conoscere quale sia l’importo del contributo unificato relativo al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che abbia ad oggetto più verbali di accertamento.
Codesta Corte ha svolto una ricognizione sul modus operandi adottato dagli uffici del giudice di pace del proprio distretto, all’esito della quale è emerso che gli uffici adottano comportamenti differenziati e in alcuni casi “la questione non è stata nemmeno affrontata”. Nel richiedere l’intervento di questa Direzione generale, codesta Corte non ha espresso il proprio “motivato parere utile alla risoluzione del quesito proposto sulla base della relazione dell’ufficio richiedente” (come invece richiesto dalla circolare emanata da questa Direzione generale in tema di formulazione dei quesiti: nota prot. DAG n. 67455.U del 14.4.2016), ragion per cui non è dato sapere quale sia, sull’argomento, la posizione che codesto ufficio ritiene di condividere tra quelle prospettate dai diversi uffici del giudice di pace.
Osservazioni
Come noto l’articolo 9 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 dispone che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile ..., secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”. A norma del successivo articolo 14, tale importo deve essere versato dalla parte “che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati”.
Come detto, l’importo da versare a titolo di contributo unificato è stabilito dall’articolo 13 del medesimo decreto e si determina in base al valore o al tipo di procedimento azionato; il valore del processo è “determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi”, e “deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito” (art. 14, comma 2, d.P.R. cit.).
Dalla lettura delle norme sopra riportate si evince che il contributo unificato versato dalla parte che dà impulso al procedimento è unico e che il suo valore è commisurato al valore del “processo”, determinato in base ai principi del codice di procedura civile.
Come noto, l’articolo 10 del codice di procedura civile, nell’individuare la competenza per valore del giudice, dispone che “Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”.
L’articolo 104 del codice di rito, rubricato “pluralità di domande contro la stessa parte”, prevede che “Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’art. 10 secondo comma”.
Le opposizioni a sanzione amministrativa irrogate per violazione al codice della strada appartengono, senza alcun limite di valore, alla competenza del giudice di pace in base al combinato disposto degli artt. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 22-bis legge 24 novembre 1981, n. 689 (così Corte di cassazione, ord. n. 15694 del 27 luglio 2005 e n. 25028 del 23 ottobre 2017). Si tratta, quindi, di una competenza per materia attribuita al giudice di pace senza alcun limite di valore (così Corte di cassazione, ord. n. 25028 del 29 ottobre 2017).
Tanto chiarito, deve invece rilevarsi che l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 26434 del 16 dicembre 2014, richiamata dal Tribunale di Asti per sostenere che “debbano essere calcolati tanti contributi unificati quanti sono i verbali opposti, anche se contenuti in un unico ricorso in opposizione, trattandosi di più violazioni commesse con più azioni in tempi diversi”, non pare correttamente riferibile al quesito prospettato. Nel giudizio definito con la citata ordinanza, infatti, la Suprema Corte ha dovuto pronunciarsi in merito ad un provvedimento adottato dal giudice di pace che, nel valutare la possibilità di una reiterazione dell’illecito, ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 689 del 1981, ha ritenuto di applicare un’unica sanzione pecuniaria per ogni singola data in cui sono state accertate le violazioni, consistenti nel transito senza autorizzazione in zone a traffico limitato”. Orbene, la valutazione espressa dalla Corte di cassazione nell’ordinanza in esame (secondo la quale “il quarto comma dell’art. 8-bis non consente di unificare le sanzioni per gli illeciti plurimi commessi, ma agisce soltanto come limite alla configurabilità della reiterazione al dispiegarsi degli ulteriori effetti sanzionatori che aggravano la sanzione base”) non riguarda l’aspetto fiscale del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, e dunque non incide sulla determinazione dell’ammontare del contributo unificato, riguardando soltanto l’aspetto sostanziale della pronuncia del giudice.
Lo stesso dicasi per il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 9 marzo 2016, che aveva ad oggetto la valutazione della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il valore della lite nei processi tributari. Tale sentenza ha tuttavia una portata significativa in quanto, pur dichiarando l’inammissibilità della questione, compie una particolare analisi sul contributo unificato nei diversi tipi di giurisdizione civile, amministrativa e tributaria, chiarendo in particolare:
- che “L’art. 13, comma l, del d.P.R. n. 115 del 2002 ha introdotto un nuovo regime di tassazione degli atti giudiziari, costituito da un «contributo unificato» fissato secondo i due criteri, alternativi o concorrenti, della materia e della proporzione al valore della controversia…”;
- che “L’applicazione del contributo unificato è stata estesa al processo tributario dall’art. 37, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) – convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111…”;
- che, “Quanto alla determinazione del contributo, l’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce criteri diversi per il processo civile, amministrativo e tributario. Nel primo, per la quantificazione del contributo – come determinato dai primi sei commi del predetto art. 13 – vengono in rilievo sia la materia che il valore della controversia; nel secondo – disciplinato dal comma 6-bis del medesimo articolo – è stato adottato il criterio della differenziazione per materia; nel processo tributario – per i ricorsi davanti alle commissioni tributarie – il successivo comma 6-quater stabilisce importi crescenti per scaglioni di valore delle liti”;
- che “L’art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002 fissa i criteri per l’individuazione degli obbligati al pagamento e per la determinazione del valore dei processi. Nel processo civile il valore, fissato mediante rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo. Per quanto riguarda il processo amministrativo è prevista una disciplina specifica per i ricorsi in materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture e contro i provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti. Nel processo tributario il comma 3-bis dell’art. 14, nel testo precedente le modifiche apportate dalla legge n. 147 del 2013, prevedeva che: «[…] il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito»”.
Orbene, dalla lettura della sentenza del giudice delle leggi appare chiaro che, nella materia civile, il contributo unificato è commisurato al valore della controversia: poiché dunque il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che si svolge dinanzi al giudice di pace è un procedimento civile, non possono in relazione ad esso mutuarsi principi dal processo tributario (che, per l’appunto, si svolge dinanzi alle commissioni tributarie) né, di conseguenza, richiamarsi il disposto dell’articolo 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002, che, nella sua attuale formulazione, dispone che il valore della lite è determinato “per ciascun atto impugnato anche in appello”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere nel senso che, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento, il contributo unificato da versare è unico e deve essere determinato in base al valore del procedimento e, dunque, sul valore complessivo delle sanzioni opposte.
Risposta al quesito
Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:
Quesito 1: se l’importo del contributo unificato relativo al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che abbia ad oggetto più verbali di accertamento debba essere calcolato con riferimento ad ogni singola sanzione irrogata.
Risposta: nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento, tenuto conto delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 9 marzo 2016, il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte.
Roma, lì 15 giugno 2018
Il Direttore generale
Michele Forziati