Contributo unificato - Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto
provvedimento 30 marzo 2017
L’istanza volta alla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, di cui all’art. 649 c.p.c., non comporta l’instaurazione di un autonomo procedimento, tale da giustificare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per il giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
Struttura di riferimento
Provvedimento 30 marzo 2017 - Chiarimento su versamento di un autonomo contributo unificato all’atto della presentazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte di appello di Torino
Oggetto: Ufficio del giudice di pace di Torino. Proposta di quesito in materia di contributo unificato.
Rif. prot. DAG n. 201691.E dell’8.11.2016.
Con nota prot. n. 19407.U dell’8 novembre 2016, codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito posto dall’Ufficio del giudice di pace di Torino volto a chiarire se sia dovuto il versamento di un autonomo contributo unificato all’atto della presentazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, distinguendo tra due differenti ipotesi:
- richiesta di sospensiva da esaminare alla prima udienza di trattazione;
- richiesta di sospensiva da decidersi in via anticipata rispetto all’esame del merito.
Nel quesito in esame il Direttore amministrativo responsabile dell’ufficio del giudice di pace di Torino, premesso di essersi “uniformato alla prassi del tribunale di Torino che esige il pagamento del contributo unificato di € 98.00+27.00, qualora sia presente nell’atto di citazione in opposizione una richiesta di sospensiva”, ritiene invece che per la disamina dell’istanza di sospensiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo andrebbe percepito il contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto della pronuncia della Cassazione (sentenza n. 3979 del 13 marzo 2012) che considera il provvedimento di sospensiva ex art. 649 c.p.c. “lato sensu cautelare”, il che consentirebbe “di applicare la normativa sul c.d. procedimento cautelare uniforme e di essa l’art. 669-sexies cod. proc. civ., nella parte in cui consente appunto l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa”.
Preliminarmente si invita codesta spettabile Corte di appello a volere, per il futuro, considerare il contenuto della circolare emanata da questa Direzione generale in data 14 aprile 2016, n. prot. 67455.U, inviata a tutti gli uffici giudiziari ed avente ad oggetto “Modalità di formulazione dei quesiti in materia di servizi di cancelleria e di spese di giustizia”: in particolare, si richiama l’attenzione sulla necessità che, “prima di inoltrare il quesito a questa amministrazione, il Capo dell’ufficio giudiziario presso il quale è sorta la problematica dovrà sottoporre la stessa al Capo dell’ufficio sovraordinato, formulando le necessarie osservazioni e rappresentando l’impossibilità di trovare una soluzione in sede locale. Quindi, il Capo dell’ufficio sovraordinato dovrà verificare se la questione in parola sia stata già affrontata e risolta da altri uffici del medesimo distretto con una soluzione dallo stesso ritenuta condivisibile. In tal caso, appare evidente come sia del tutto superfluo investire anche questa Direzione generale”.
Venendo ora alla disamina del quesito in oggetto, si evidenzia che questa Direzione generale, a fronte di un precedente identico quesito posto da un altro ufficio giudiziario, ha acquisito sull’argomento in esame il parere dell’Ufficio legislativo, che, con nota prot. LEG. 1337.U del 9.2.2015, ha evidenziato che “la sospensione dell’esecuzione provvisoria dell’articolo 649 c.p.c. non configura un procedimento speciale con una disciplina specifica rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo nell’ambito della quale si inserisce. Né rileva il fatto che, secondo la giurisprudenza il provvedimento di sospensione ex art. 649 c.p.c. ha natura cautelare, poiché le disposizioni contenute nel TU sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica. Ciò rende irrilevanti gli effetti cautelari eventualmente prodotti dal provvedimento di sospensione che costituisce l’oggetto immediato del ricorso ex art. 615, secondo comma c.p.c., posto che l’art. 13 del TU sulle spese di giustizia stabilisce l’obbligo di pagamento del contributo unificato per i processi speciali di cui al libro IV, titolo I, c.p.c., tra cui non rientra il procedimento in esame, e non genericamente per tutti i processi con funzione cautelare”.
Di conseguenza, pur inserendosi la previsione dell’articolo 649 c.p.c. nell’ambito del “Libro IV, titolo I, del codice di procedura civile”, richiamato dall’articolo 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, tale istanza non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Sulla base delle considerazioni svolte, vorrà la S.V. valutare l’opportunità di diramare la presente nota agli uffici del proprio distretto, in considerazione della prassi (di diverso avviso) adottata dal tribunale di Torino, così come riferito dal Direttore amministrativo dell’Ufficio del giudice di pace di Torino.
Roma, 30 marzo 2017
Il Direttore generale
Michele Forziati