Contributo unificato - Procedimenti ex art. 35-ter Legge 26 luglio 1975 n. 354 – Determinazione del contributo unificato e imposta di registro

provvedimento 5 maggio 2016

L’esercizio dell’azione risarcitoria di cui all’articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975 deve essere assoggettato al versamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’espresso richiamo ai processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c., fra cui rientrano i procedimenti di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., salva la possibilità per la parte ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il procedimento risarcitorio azionato ai sensi del citato art. 35-ter, L. 354/1975, vede come parte resistente l’amministrazione pubblica che, in caso di accoglimento del ricorso, sarà condannata al risarcimento del danno. Pertanto, al decreto definitorio del suddetto procedimento si applica la previsione dell’art.59 del d.P.R. 26 luglio 1986 n. 131, relativa alla registrazione a debito per i provvedimenti e atti che occorrono nei procedimenti contenziosi in cui siano interessate le amministrazioni dello Stato.


Struttura di riferimento

Provvedimento 5 maggio 2016 - Quesito su contributo unificato ed imposta di registro nei procedimenti ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 375


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

(ex Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I)

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Trento

E p.c. All’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Roma

Oggetto: quesito su contributo unificato ed imposta di registro nei procedimenti ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 375


Con nota prot. 1769/2015-1.6-CMG/DP del 6 marzo 2015 codesta Corte di Appello ha proposto i seguenti quesiti con i quali i Tribunali di Bolzano e Trento chiedono di sapere:

  1. se “i procedimenti volti ad ottenere un risarcimento per violazione dell’art. 3 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui all’art. 35-ter, legge 26 luglio 1975 n. 375, siano assoggettati al contributo unificato previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione o altro”;
  2. se, “per il decreto che definisce il procedimento con la liquidazione del risarcimento del danno, debba essere richiesta dal cancelliere la prenotazione a debito, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 26 luglio 1986 n. 131, Testo unico dell’imposta di registro”.


Per fornire una risposta al quesito di cui alla lettera a), relativo al pagamento del contributo unificato nei procedimenti di cui all’art. 35-ter, legge 26 luglio 1975 n. 375, preme rammentare in termini generale:

  • che a norma dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, “E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione….”;
  • che in base al successivo articolo 10 del citato d.P.R., “non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura….”;
  • che l’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che “Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: ……b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI…..”;
  • che l’art. 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975 n. 375, stabilisce che “Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2”.


Tenuto conto delle norme sopra richiamate deve ritenersi che l’esercizio dell’azione risarcitoria, così come disciplinata dall’articolo 35-ter della legge n. 375 del 1975, deve essere assoggettata al versamento del contributo unificato, salvo la possibilità per la parte ricorrente di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

La norma sopra richiamata, infatti, non prevede alcun tipo di esenzione per la procedura in esame ma stabilisce che il tribunale decida in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Di conseguenza, questa Direzione generale ritiene, conformemente a quanto affermato da codesta Corte di Appello, che ai procedimenti ex art. 35-ter, legge 26 luglio 1975 n. 375, debba essere applicato il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, per l’espresso richiamo ai processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del cosdice di procedura civile, tra i quali rientrano i procedimenti di cui agli artt. 737 e seguenti del c.p.c.

Ai procedimenti in esame si applica anche l’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del citato d.P.R. n. 115 del 2002.

Per quanto concerne il quesito di cui al punto b), volto a verificare se “per il decreto che definisce il procedimento con la liquidazione del risarcimento del danno, debba essere richiesta dal cancelliere la prenotazione a debito, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 26 luglio 1986 n. 131, Testo unico dell’imposta di registro”, deve preliminarmente evidenziarsi che la materia dell’imposta di registro rientra nella competenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate, alla quale la presente viene trasmessa per conoscenza.


In ogni modo, salva diversa valutazione da parte dell’organo funzionalmente competente, questa Direzione generale ritiene di potere affermare quanto segue.

Il procedimento risarcitorio azionato ai sensi dell’art. 35-ter, legge 26 luglio 1975 n. 375, vede come parte resistente l’amministrazione pubblica che, in caso di accoglimento del ricorso, sarà condannata al risarcimento del danno.

Di conseguenza, al decreto che definisce il procedimento in esame, è applicabile la previsione normativa dell’articolo 59, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, in base alla quale “si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato…”.

Roma, 5 maggio 2016

Il Direttore generale reggente
Vittoria Orlando