Contributo unificato - Ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi alla Corte di appello – Determinazione del contributo unificato
provvedimento 29 aprile 2016
La parte che per prima si costituisce in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è tenuta a pagare il contributo unificato, in misura dimezzata rispetto all’importo di legge per lo scaglione di riferimento, ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002; qualora si costituisca per primo l’opponente e questi, oltre a richiedere la revoca del decreto ingiuntivo, proponga domanda riconvenzionale, si applica anche il disposto dell’art. 14, comma 3, del medesimo testo unico.
In questo caso, la parte opponente è tenuta a versare un contributo unificato d’importo a) pari a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, qualora la domanda riconvenzionale non comporti un aumento di valore della causa rilevante ai fini della determinazione del contributo unificato; b) pari a quello dovuto per la proposizione della riconvenzionale, nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore: in tal caso il contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione della opposizione a D.I. (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex art. 13, comma 3) e in parte (per l’eccedenza) alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di pagamento “integrativo” ex art. 14 comma 3, prima parte).
Struttura di riferimento
Provvedimento 29 aprile 2016 - Iscrizione a ruolo di ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi alla Corte di Appello- contributo unificato dovuto-quesito
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
(ex Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I)
Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catania
Oggetto: iscrizione a ruolo di ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi alla Corte di Appello- contributo unificato dovuto-quesito
Con nota prot. n. 13165/U/1.6 del 18 novembre 2015, codesta Corte di Appello ha trasmesso il quesito posto dal Direttore Amministrativo, responsabile della I e II sezione civile della medesima Corte, nel quale si evidenzia che “in data 22.10.2015 è stato iscritto presso questa Corte un procedimento civile in cui, a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte, è stata chiesta l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 83.440,38, con versamento del contributo unificato di euro 379,50”.
Il Direttore Amministrativo precisa poi che il funzionario addetto alla ricezione degli atti per l’iscrizione al ruolo generale ha ritenuto che “il contributo unificato dovuto in sede di impugnazione era pari ad euro 1.138,50 ed ha richiesto il versamento della differenza”.
Ciò premesso, il Direttore Amministrativo chiede, “dubitando sulla correttezza del contributo unificato dovuto”, quale sia l’esatto importo da versare “nel caso in cui si verta in ipotesi di giudizio speciale in grado unico dinanzi a questa Corte”.
Al fine di fornire risposta al quesito in esame, giova in termini generali ricordare:
- che a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, “il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione……..”;
- che a norma del medesimo art. 13, comma 3, del citato d.P.R. n. 115 del 2002 “ il contributo unificato è ridotto della metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo……..;
- che, a norma del successivo art. 14, così come modificato dall’art. 28, comma 1, lettera b), della l. 12 novembre 2011, n. 183, “ La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (…) 2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. ……
- che, a norma del successivo art. 15, “ Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. 2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa”.
Orbene, tanto premesso in termini generali, si deve evidenziare che, l’atto depositato è stato qualificato dall’avvocato come “ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo” e che nelle conclusioni è stato indicato il valore della domanda proposta così come previsto dal citato articolo 14, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ne consegue che il giudizio in esame non può essere qualificato come “impugnazione”; pertanto non può trovare applicazione la previsione normativa dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 che, come precisato, prevede l’aumentato della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione.
Inoltre, come risulta dalla lettura delle norme sopra riportate, il funzionario che riceve l’atto non deve compiere alcuna valutazione sull’ammissibilità della domanda proposta dal punto di vista processuale, ma deve limitarsi a verificare l’esistenza della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa e la corrispondenza tra l’importo del contributo unificato versato e quello previsto dal corrispondente scaglione di valore, tenendo altresì conto delle eventuali specificità del rito prescelto.
Ciò posto, questa Direzione generale ritiene che, nell’ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo azionato dinanzi ad una Corte di Appello, debba essere versato il contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 e che sia da escludere l’applicazione del comma 2-bis del medesimo articolo in quanto tale norma si riferisce al contributo unificato da pagare nei procedimenti di impugnazione.
Roma, 29 aprile 2016
Il Direttore generale reggente
Vittoria Orlando