Contributo unificato - Esenzione ex art. 82 legge n. 184/1983 – Materie di competenza dei Tribunali per i minorenni – Non sussiste per le istanze dell’adottato maggiore di età

provvedimento 30 maggio 2014

L’art. 82 della legge n. 184/1983, nel riconoscere l’esenzione per gli atti e per le procedure previste dalla stessa legge ne circoscrive, tuttavia, l’ambito di applicazione alle sole persone “minori di età”; pertanto, il beneficio non può ritenersi estensibile anche alle istanze formulate dall’adottato maggiore di età così come disciplinate dall’art. 28, legge n. 184 del 4 maggio 1983.


Struttura di riferimento

Provvedimento 30 maggio 2014 - Articolo 82 legge n. 184 del 4 maggio 1983 esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni tassa o diritto, con riferimento alle materie di competenza dei Tribunali per i Minorenni

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

(ex Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I)

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli
 

Oggetto: articolo 82 legge n. 184 del 4 maggio 1983 esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni tassa o diritto, con riferimento alle materie di competenza dei Tribunali per i Minorenni

In merito al quesito formulato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, relativo alla esenzione delle istanze presentate dall’adottato maggiore di età, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, della legge n. 184 del 4 maggio 1983, si deve segnalare quanto segue.

La legge n. 184 del 4 maggio 1983, intitolata “Diritto del minore ad una famiglia”, prevede all’articolo 82 una norma di chiusura con la quale si stabilisce che “gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei confronti di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuto ai pubblici uffici”.

La norma in esame, nel riconoscere l’esenzione per gli atti e per le procedure previste dalla legge n. 184/1983, ne circoscrive, tuttavia, l’ambito di applicazione alle sole persone “minori di età”, di conseguenza, può ritenersi che il beneficio non possa estendersi anche alle istanze formulate dall’adottato maggiore di età così come disciplinate dall’articolo 28 della legge n. 184 del 4 maggio 1983.

Roma, 30 maggio 2014

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti