Ausiliari del magistrato – Acconto agli ausiliari del giudice nei casi in cui la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello stato – profili applicativi, anche alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/02

provvedimento 1 aprile 2021

Nei processi con una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nei casi di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/02, come innovato con sentenza n. 217/2019della Corte Costituzionale, gli onorari e le indennità dovuti all’ausiliario sono anticipati dall’erario(non più prenotati a debito, a domanda) sempre che la spesa sia disposta nell’interesse della parte ammessa (art.131, comma 1, d.P.R. cit.).

Non risulta difatti variato il globale impianto del Testo unico sulle spese di giustizia, secondo cui l’ammissione al patrocinio consente di addossare all'erario soltanto le spese del processo “a carico della parte ammessa”. Pertanto, nel caso di processi in cui una sola parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non v’è alcun automatismo tra l’acconto eventualmente disposto dal giudice in favore del CTU e l’anticipazione a carico dell’erario, posto che lo Stato si impegna ad anticipare le sole spese che, diversamente, graverebbero sul non abbiente, con individuazione giudiziale – caso per caso – delle parti processuali chiamate a sostenere l’onere dell’acconto in questione.

Quanto alla possibilità di riconoscere acconti agli ausiliari del magistrato (in sede di conferimento dell’incarico o comunque prima della cessazione dell’attività di consulente) il cui paga-mento sia anticipato dall’erario, laddove la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla luce del vigente ordinamento si nutrono forti perplessità, vertendosi di attività non ancora espletate (si veda l’art. 131, comma 4, d.P.R. 115/2002, a proposito dell’anticipazione delle sole “spese sostenuteper l’adempimento dell’incarico”), analogamente a quanto prospettabile per l’onorario del difensore della parte ammessa, nei cui confronti non è possibile accordare acconti per attività difensive non ancora espletate.


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