Magistratura onoraria - Contributo V.P.O. ex art.119 D.L. n.18/2020 - Divieto di cumulo con reddito di ultima istanza - Modalità di restituzione delle somme già corrisposte
provvedimento 5 agosto 2021
È espressamente esclusa per legge la possibilità di cumulo tra le indennità previste dall’art. 44 e succ. modificazioni, e quella prevista dall’art. 119 del medesimo decreto-legge n. 18/2020, trattandosi di indennità incompatibile “con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto”.
Quanto alle modalità di restituzione delle somme corrisposte ai VPO ai sensi dell’art. 119 del d.l.18/2020, appare preferibile far precedere la trattenuta dalla intimazione alla restituzione (entro il termine assegnato) di quanto percepito indebitamente (art. 2033 c.c.), mediante bonifico bancario da operare a beneficio del capitolo “Entrate eventuali Ministero della giustizia Cap. 3530”, causale: “restituzione contributo COVID”.