Magistratura onoraria - Partecipazione dei giudici onorari minorili al consiglio di disciplina - Liquidazione indennità ex art. 4, co. 1, d.lgs. n. 273/1989 - Esclusione

provvedimento 14 ottobre 2020

In base all’ordinamento positivo, le udienze per le quali può riconoscersi un’indennità ai magistrati onorari sono quelle tenute da un organo giurisdizionale, quale il tribunale per i minorenni, mentre il consiglio di disciplina costituisce un organo di natura amministrativa. Inoltre, essendo prevista la corresponsione delle indennità di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28.7.1989, n. 273 – a cui rinvia l’art. 66 del d.P.R. 115/2002 (con riferimento agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori) - esclusivamente per lo svolgimento da parte dei GOT di udienze, civili o penali, essa non può essere liquidata per attività diverse da quelle espressamente previste in quanto, quale norma di spesa, la stessa è di “stretta interpretazione”.

Pertanto, per la partecipazione dei magistrati onorari minorili ai consigli di disciplina presso gli istituti penitenziari minorili è escluso il versamento delle indennità previste per la partecipazione alle udienze del tribunale per i minorenni, difettando una specifica disposizione normativa in tal senso.


Struttura di riferimento