Magistratura onoraria - Doppia indennità V.P.O. delegati per udienza - Criteri di liquidazione in ipotesi di sospensione dell’udienza

provvedimento 5 agosto 2021

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 273/1989, la corresponsione dell’indennità per i vice procuratori onorari deve intendersi ancorata all’effettiva partecipazione ad una o più udienze o comunque all’effettivo espletamento di attività specifiche (per le quali sia conferita la delega del competente Procuratore della repubblica), ai fini del cui computo non può tenersi conto del tempo durante cui il giudice abbia disposto eventuali sospensioni dell’attività di udienza, risultanti dal verbale, con rifissazione ad orario definito ed allontanamento del giudice e delle parti. 

Pertanto, ai fini del riconoscimento della c.d. doppia indennità al V.P.O. delegato per l’udienza, non si deve considerare il tempo trascorso nelle pause tra la celebrazione di un processo ed altro al quale partecipi il V.P.O., dovute alla trattazione di altri processi con la partecipazione di un pubblico ministero diverso, professionale od onorario.


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