Magistratura onoraria - Dichiarazione di adesione ad astensione dalle udienze indetta dalle associazioni di categoria - Espletamento di limitate attività processuali in udienza - non debenza della corrispondente indennità di udienza

provvedimento 26 maggio 2021

Secondo il codice deontologico di autoregolamentazione dei magistrati onorari per le astensioni dalle attività giudiziarie, pubblicato in GU n. 58 dell’11.3.2002, la manifestata adesione all’astensione non esime il magistrato dal dover assi-curare i servizi essenziali ad esso delegati  (per la cui definizione lo stesso codice rinvia al p.to 4 dello stesso testo) nonché “gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri” - di cui alla lettera e) del punto 4) richiamato. Anche in tale ipotesi, la trattazione di procedimenti indifferibili rientra nei doveri di ufficio a cui il magistrato non può sottrarsi, e comporta l'applicazione della trattenuta sugli emolumenti

Per gli stessi principi, qualora, a seguito della manifestazione di adesione, il magistrato onorario partecipi all’udienza per limitate attività processuali (quale la mera ricezione delle date di rinvio), non è dovuta la correlativa indennità di udienza. 


Struttura di riferimento