Foglio delle notizie - Spese di viaggio per l’esecuzione di misura di sicurezza detentiva - non integrano spese di giustizia ai fini del rimborso
provvedimento 17 giugno 2021
Nell’elenco dell’art. 5, d.P.R. n. 115/2002 - che distingue fra le spese ripetibili da porsi a carico del condannato e quelle non ripetibili da porsi a carico definitivo dell’Erario - non ricade alcuna ipotesi di rimborso delle spese anticipate per il trasferimento di soggetti prevenuti, in esecuzione di misure di sicurezza detentiva. Tali attività appaiono connesse non al compimento di atti processuali delegati dal magistrato, bensì all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale, cosicché, non configurandosi delle “spese di giustizia”, il rimborso di detti oneri non può essere imputato al capitolo 1360 di spesa di questo Ministero.
Struttura di riferimento
Provvedimento 17 giugno 2021 - Rimborso spese per l’esecuzione della misura detentiva. Rif. prot. DAG n. 114476E del 28 maggio 2021
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile
Alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello omissis
Oggetto: Rimborso spese per l’esecuzione della misura detentiva. Rif. prot. DAG n. 114476E del 28 maggio 2021
Con nota prot.n. 2167 del 28 maggio 2021, codesto ufficio ha trasmesso il quesito della locale Procura, concernente “la possibilità di qualificare come spese di giustizia il rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’autorità di pubblica sicurezza per l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva”; si tratta, nel caso in esame, del trasferimento del prevenuto presso la colonia agricola di Isili- Sardegna- raggiungibile per via aerea o marittima.
Il Commissariato di omissis, delegato all’esecuzione della misura di sicurezza, ha rappresentato alla Procura omissis (come si legge nella nota prot.n. 2029 del 14 maggio u.s., allegata al quesito) che “il pagamento delle spese relative a persone non appartenenti al Dipartimento di Pubblica Sicurezza non rientri nelle previsioni dell’istituto relativo all’anticipo missione previsto dal d.P.R. 7 agosto 1992 n.417, né sono previsti appositi capitoli di spesa per l’esecuzione della misura”
Preliminarmente, si possono definire come spese di giustizia le spese anticipate dall’Erario che debbano essere poi ripetute nei confronti dei condannati e delle persone civilmente responsabili del reato, ad eccezione dei casi nei quali il condannato sia ammesso a patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 107 e segg. D.P.R. n. 115 del 2002.
Al riguardo giova ricordare che nella Parte I, Disposizioni generali, Titolo II Disposizioni generali relative al processo penale, del d.P.R. n. 115 del 2002 all’art. 4, Anticipazione delle Spese, è stabilito il principio per cui le spese del processo penale sono anticipate dall’erario - ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Al successivo articolo 5, spese ripetibili e non ripetibili, è contenuta l’elencazione delle spese, distinguendosi tra quelle che saranno poste a carico del condannato, ai sensi degli artt. 200 e segg. del citato d.P.R., e quelle invece non ripetibili che resteranno in carico all’Erario.
Tra le spese ripetibili, elencate nell’art.5 sopra richiamato, non è contemplata alcuna ipotesi di rimborso delle spese anticipate per il trasferimento del prevenuto in esecuzione di misure di sicurezza detentive - nel caso di specie di assegnazione alla colonia agricola, i cui presupposti sono indicati dagli artt. 216 e 217 del c.p.
Giova aggiungere che con circolare del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 15 marzo 2006, avente ad oggetto la “Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia”, in considerazione dell’aumento delle spese da imputare al capitolo 1360, venivano impartite agli uffici giudiziari delle istruzioni volte a contenere l’incremento della spesa; in particolare, al punto 6), sebbene relativo alle trasferte di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, veniva precisato che “la competenza passiva di questo Ministero dovrebbe essere limitata soltanto alle trasferte connesse ad atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai soggetti predetti. Di tal ché, le spese originate dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia. Analogamente, trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa od anche da semplici informazioni od indagini non espressamente e direttamente delegate dal magistrato non possono trovare imputazione nelle spese di giustizia”
Infine, con nota prot. DAG n. 83733U del 24 giugno 2013, la Direzione generale della giustizia civile, in risposta a quesito prospettato dalla Procura omissis, avente ad oggetto le spese di trasferta connesse alla traduzione di cittadini sottoposti a misure di sicurezza, specificava che “ le spese di trasferta occorse per l'accompagnamento di cittadini sottoposti a misura di sicurezza non possono essere considerate come spese di giustizia, trattandosi di provvedimenti non connessi al compimento di atti processuali delegati dal magistrato bensì all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale”.
Alla luce di quanto sopradetto, e non avendosi neppure piena contezza della natura del titolo della misura di sicurezza inflitta al prevenuto (ché nulla è specificato a riguardo, dall’Ufficio richiedente), va predicato che le spese di viaggio per l’esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola non abbiano natura di spese di giustizia, e pertanto il rimborso delle stesse non possa essere imputato al capitolo 1360.
Cordialità.
Roma, 17 giugno 2021
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo