Spese di giustizia - Traduzione o asseverazione di perizie in casi particolari - Imposta di bollo - È dovuta
provvedimento 29 settembre 2021
La corresponsione dell’imposta di bollo sul verbale con cui il traduttore, alla presenza del cancelliere, assevera l’espleta-mento dell’incarico, è correlata all’attività di autentica della firma apposta, in ossequio all’art. 1 della tariffa, allegato A, del d.P.R. n. 172 del 26 ottobre 1972: in tale ipotesi il can-celliere, quale pubblico ufficiale, è chiamato a ricevere l’atto di asseverazione, e dopo aver accertato l’identità personale del dichiarante, ad attestare la riferibilità della perizia o della traduzione al professionista che l’ha sottoscritta e ha prestato il giuramento (vd. nota Agenzia delle Entrate, prot. 237944 del 17.9.2021).
Tali principi si rispecchiano nelle ipotesi della traduzione giurata o dell’asseverazione di certificati rilasciati all’estero in materia di stato civile o anche rilasciati dallo Stato italiano ma da tradurre in lingua straniera, dinanzi al cancelliere, per le quali trova applicazione l’art. 1 comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede il pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00, per ogni foglio per gli «Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi»”.
Di contro, l’imposta di bollo non può considerarsi assorbita dal contributo unificato eventualmente dovuto per il procedi-mento a cui la traduzione o l’asseverazione ipoteticamente afferiscono, poiché tali atti non appaiono intrinsecamente antecedenti, funzionali o necessari al procedimento, secondo l’accezione di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 115/2002, e poiché non ricorre il requisito soggettivo posto dalla circolare n. 70/E del 14.8.2002 dell’Agenzia delle Entrate (vd. massima precedente), non potendosi considerare il traduttore o il perito quale “parte” processuale.