Spese di giustizia - Traduzioni giurate - Imposta di bollo - Non esonerabilità ai fini dell’art. 18, d.P.R. 115/2002
provvedimento 1 giugno 2021
Nel regime di esonero dal bollo ai sensi dell’art. 18 d.P.R. n. 115/2002 non possono ricomprendersi le traduzioni giurate dinanzi al cancelliere, in quanto non costituenti atti necessari e funzionali al procedimento: si tratta infatti di atti oggettivamente neutri, privi di un’intrinseca funzionalità o correlazione con un procedimento giurisdizionale, e carenti del requisito soggettivo del beneficiario dell’esenzione, il quale - in base alla circolare n. 70/E del 14.8.2002 dell’Agenzia delle Entrate - deve rivestire la qualità di “parte processuale” (tale non potendosi considerare il traduttore o il perito).