Contributo unificato - Fase cautelare relativa all’opposizione avverso una procedura esecutiva esattoriale, ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 - Contributo unificato dovuto per l’atto di opposizione con istanza sospensiva

provvedimento 15 giugno 2021

Nella procedura esecutiva descritta dall’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, il debitore pignorato o il terzo che impugnino l’intimazione di pagamento del concessionario, con l’opposizione e contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione instaurano, per la prima volta, un processo che - nella sua fase preliminare – resta rimesso alla competenza funzionale inderogabile del Giudice dell’esecuzione, ai fini delle statuizioni sull’istanza sospensiva (cfr. art. 624 c.p.c.), ovvero sulle questioni urgenti (art. 618 c.p.c.), e dei provvedimenti funzionali all’instaurazione dell’eventuale giudizio di merito (artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c.).

Quanto al regime fiscale, poiché tali ricorsi si innestano su una speciale procedura esecutiva non suscettibile, per legge, di essere iscritta al ruolo, l’obbligo di pagamento del contributo unificato non sussiste a carico del creditore procedente (agente della riscossione), mentre va affermato in capo all’opponente,  quale parte che promuove l’azione e deposita il ricorso con l’istanza di natura “cautelare” (cfr. artt. 8, 14 d.P.R. n. 115/02); vertendosi di fase “sommaria” devoluta al giudice dell’esecuzione, secondo il rito camerale (v. art. 185 disp. att. c.p.c.), il contributo è dovuto nella misura prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) del d.P.R. 115/2002 - pari ad euro 98,00; in caso di reclamo (v. art. 624, comma 2 c.p.c.) avverso il provvedimento reso dal G.E. sull’istanza di sospensione, in ragione della natura latamente impugnatoria del giudizio, sarà dovuto il medesimo contributo maggiorato della metà, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (euro 98+ euro 49).  

Quanto, all’importo forfettario di cui all’art. 30 d.P.R. n.115/2002, lo stesso in base ai principi generali resta a carico della parte opponente, in quanto quella che “per prima si costituisce in giudizio”, ovvero che “deposita il ricorso introduttivo”.