Magistratura onoraria - Quesito sul contributo ex art. 119, d.l. 18/2020 - divieto di cumulo con altre prestazioni previste nello stesso d.l. 18/2020 - obbligo restituzione contributo in misura integrale in caso di ulteriori percezioni

provvedimento 11 gennaio 2021

Alla luce dell’esplicito dettato dell’art. 119, d.l. 18/2020 (e s.m.i.) sul regime del contributo economico ivi previsto, il predetto contributo è concesso in proporzione all’effettiva sospensione dell’attività giudiziaria, che è generalizzata, salvo le eccezioni previste, nella prima fase emergenziale (9 marzo - 11 maggio 2020) e nella seconda fase (12 maggio-30 giugno 2020), ed è versato in proporzione all’effettiva sospensione determinata con provvedimento del capo dell’Ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. g), d.l. 18/2020.

Atteso che detto contributo “non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto” (vd. art. 119 cit.), lo stesso non è compatibile (neanche in termini parziali o per un limitato lasso di tempo) con la fruizione, sia già avvenuta, sia a venire, di altre prestazioni previste dallo stesso decreto-legge, indipendentemente dal periodo di fruizione di queste ultime; pertanto, essendo previsto il reddito di ultima istanza per i lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 dall’art. 44 del d.l. 18/2020, con questo non è consentito alcun cumulo, e qualora il magistrato onorario iscritto alla Cassa forense abbia optato per la fruizione del reddito di ultima istanza, dovrà restituire l’intero contributo già percepito in applicazione dell’art. 119 d.l. 18/2020.


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