Magistratura onoraria - Indennità dei giudici di pace cessati dalle funzioni -Termine di prescrizione del diritto

provvedimento 20 marzo 2019

In tema di prescrizione applicabile alle indennità dei giudici di pace correlate al deposito delle sentenze, il relativo termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c., non sussistendo una causa debendi continuativa basata su liquidazioni periodiche, compatibili con le cadenze temporali richieste dall’art. 2948 co. 4 c.c., né ravvisandosi i presupposti delle altre prescrizioni brevi stabilite dagli artt. 2947 c.c. e seguenti.


Struttura di riferimento

Provvedimento 20 marzo 2019 - Indennità dei giudici di pace cessati dalle funzioni. Quesito afferente la prescrizione del diritto

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Ufficio I – Affari civili interni

Fasc. n. 016.001.001-4/2019

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Napoli


Oggetto: Spese di giustizia – Indennità dei giudici di pace cessati dalle funzioni. Quesito afferente la prescrizione del diritto.
Rif.: prot. DAG n. 25974.E del 6.2.2019.

Con il quesito di cui in oggetto è stato chiesto di conoscere il “termine di prescrizione da applicare alle indennità dei giudici di pace correlate al deposito delle sentenze”.

Il quesito trae origine dalle istanze di liquidazione di indennità, in data 4.11.2008 e 31.5.2018, di un giudice di pace, attualmente collocato a riposo, per il deposito di n. 128 sentenze nel periodo compreso tra il 21 marzo 2004 ed il 10 aprile 2004.


In particolare nel quesito si evidenzia che il notevole lasso di tempo intercorso tra il deposito delle sentenze e le richieste di liquidazione è dovuto alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto personalmente il magistrato onorario, che ha comportato come conseguenza che i fascicoli processuali del magistrato siano stati dissequestrati e restituiti all’Ufficio giudiziario dopo molti anni per cui le relative sentenze sono state pubblicate solo tra il 16 febbraio ed il 13 aprile 2018.

Al riguardo, al fine di fornire risposta al quesito, giova ricordare che:

  • il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha disposto con l’art. l’art. 31, comma 1, (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio), che ai magistrati onorari in servizio prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo (15 agosto 2017) continuano ad applicarsi per i giudici di pace per un quadriennio i criteri previsti dalle disposizioni di cui all’art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
  • l’art. 11, comma 2, legge 21 novembre 1991, n. 374 - da ultimo modificato con l’art. 24-bis, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, nel testo integrato dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4 - stabilisce che “Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta (…) una indennità di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo”;
  • la circolare del 15.3.2006 del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia (Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia) al paragrafo 4.2 ha chiarito che l’indennità di cui alla novella “è sì collegata all’assegnazione del singolo affare, ma la sua effettiva spettanza è condizionata all’esaurimento del procedimento. L’indennità spetta se e quando il procedimento si esaurisce, perché definito (con sentenza o con verbale di conciliazione) o cancellato dal ruolo laddove la precedente formulazione prevedeva il riconoscimento all’indennità per ogni sentenza”;
  • con riferimento ai giudici onorari aggregati, la circolare n. 51611.U del 21.12.2005 di questa Direzione generale (Sentenza della Corte costituzionale del 6.6.2005 n. 220 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, in materia di calcolo della indennità fissa ai giudici onorari aggregati) ha precisato in relazione alla indennità fissa annuale, di cui all’art. 8, comma 2, legge 22 luglio 1997, n. 276 che nella corresponsione degli arretrati debba applicarsi la prescrizione quinquennale tenuto conto della natura periodica propria della indennità in questione che ha carattere annuale ed è corrisposta in rate mensili;
  • con riguardo ai GOT e VPO, la circolare n. 132171.U del 10.10.2008 di questa Direzione generale (Indennità di udienza dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. Prescrizione del diritto) ha precisato in merito alle indennità di udienza, trattandosi di un diritto di credito maturato in seguito allo svolgimento effettivo di una udienza, che “nonostante la continuità del rapporto onorario, non appare sussistere (…) una causa ‘debendi’ continuativa basata su liquidazioni periodiche compatibili con le cadenze temporali richieste dall’art. 2948, comma 4, c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale. Né risultano sussistere i presupposti delle altre prescrizioni brevi stabilite dagli artt. 2947 c.c. e seguenti. Tali considerazioni inducono, pertanto, a ritenere che il diritto alla indennità in questione si prescriva nel termine ordinario di dieci anni, previsto dall’art. 2946 c.c.”;
  • con riferimento ai giudici di pace, questa Direzione generale ha anche chiarito riguardo all’indennità forfettaria mensile, di cui all’art. 11, comma 3, legge 21.11.1991, n. 374 che, trattandosi di indennità da corrispondersi periodicamente per legge, sia applicabile la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 4, c.c., prevista per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, indipendentemente dal fatto che la stessa indennità, poiché corrisposta “per ciascun mese di effettivo servizio” possa essere decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza del giudice di pace.


Tanto premesso, deve rilevarsi che l’indennità per la definizione del procedimento dei giudici di pace, di cui all’art.11, comma 2, è collegata all’attività lavorativa svolta dal singolo giudice che varia anche in base all’impegno personale. 

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il termine di prescrizione da applicare per l’indennità di cui all’art. 11, comma 2, sia quello ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c., non sussistendo una causa debendi continuativa basata su liquidazioni periodiche compatibili con le cadenze temporali richieste dall’art. 2948, comma 4 c.c., né si ritiene possano sussistere i presupposti delle altre prescrizioni brevi stabilite dagli artt. 2947 c.c. e seguenti.

Roma, 20 marzo 2019

Il direttore Generale
Michele Forziati