Magistratura onoraria - Indennità di giudice onorario di tribunale e di giudice di pace inserito nell’ufficio del processo presso il tribunale - Cumulabilità - Regime

provvedimento 1 luglio 2019

Per il magistrato onorario contemporaneamente assegnato all’ufficio del giudice di pace ed all’ufficio per il processo presso il tribunale, non appare applicabile la disposizione di cui all’art. 32, comma 9, d.lgs. 116/2017 la quale, come norma di spesa, dunque di stretta interpretazione, non può trasporsi in via estensiva o analogica ad istituti diversi dalla supplenza e dalla applicazione; inoltre l’art. 30, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs. 116/2017, (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio), nulla prevede in merito alla corresponsione di indennità per l’attività svolta presso l’ufficio per il processo.

Deve invece farsi riferimento alla previsione dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. 116/2017, che, per quanto concerne i magistrati onorari in servizio, rinvia per la liquidazione delle indennità ai criteri di cui all’art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (per i giudici di pace), ed all’art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (per i giudici onorari di tribunale). Pertanto, all’attività del magistrato onorario svolta presso l’ufficio per il processo del tribunale si applica l’art. 4, d.lgs. 273/1989, che correla il versamento delle indennità esclusivamente alla attività di udienza (vd. circolare della Direzione generale della giustizia civile, prot. DAG n. 48171.U del 2.4.2009).


Struttura di riferimento

Provvedimento 1 luglio 2019 - Cumulabilità della indennità di giudice onorario di tribunale e di giudice di pace, inserito nell’Ufficio del processo presso il tribunale


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni

Fasc. n. 016.001.001-/2019

Al sig. Presidente della Corte di appello di Messina
(rif. prot. n. 11798/18 del 28.12.2018)

 

Oggetto: Quesito sulla cumulabilità della indennità di giudice onorario di tribunale e di giudice di pace, inserito nell’Ufficio del processo presso il tribunale.
Rif. prot. DAG n. 3664.E del 9.1.2019.
 

Con la nota in oggetto, la S.V. ha trasmesso il quesito con il quale il Presidente del Tribunale di Messina, premesso che in base all’art. 30, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è possibile assegnare all’ufficio per il processo, fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata vigore dello stesso decreto, sia i magistrati onorari già in servizio come giudici onorari di tribunale, sia, a domanda, i magistrati onorari già in servizio come giudici di pace, chiede di conoscere:

  • se, “in assenza di specifica previsione normativa e sulla base delle indicazioni indirettamente ricavabili dalla recente risoluzione adottata dal CSM il 28 febbraio 2018, ai fini della indennità”, sia “applicabile, in via estensiva o analogica, la disciplina di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. 116/2017, con la conseguenza che, in ipotesi di contemporanea assegnazione del magistrato onorario all’ufficio del giudice di pace ed all’ufficio per il processo, l’indennità va corrisposta secondo la disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 374 del 1991 per l’attività svolta presso l’ufficio del giudice di pace e secondo la disciplina di cui all’art. 4, d.lgs. n. 273 del 1989 per le attività svolte nell’ambito dell’ufficio del processo”;
  • se sia di conseguenza corretto che “al magistrato onorario che svolge contestualmente attività di giudice di pace e di giudice onorario presso l’ufficio del processo” corrispondere “doppia indennità, ossia quella per l’attività prestata quale giudice di pace in quell’ufficio e quella prestata quale giudice onorario presso il tribunale nell’ufficio del processo”.

Al riguardo giova ricordare che:

  • l’art. 30, comma 1, lett. a), d.lgs. 116/2017 prevede che il presidente del tribunale possa “assegnare” all’ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto presso il tribunale come giudici onorari di tribunale nonché, su loro domanda, i magistrati onorari già in servizio come giudici di pace;
  • l’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 116/2017 prevede che “i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio” alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (ossia al 15 agosto 2017) “possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio”, con la precisazione che “Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennità ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni ed i compiti effettivamente svolti”.


Tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso in esame, trattandosi di magistrato onorario assegnato contemporaneamente ad un ufficio del giudice di pace e all’ufficio per il processo presso il tribunale, non sembra applicabile la disposizione di cui all’art. 32, comma 9. Infatti, come più volte affermato, trattandosi di norma di spesa – e, in quanto tale, di stretta interpretazione – la stessa non può essere applicata “in via estensiva o analogica” a istituti diversi dalla supplenza e dalla applicazione.


A ciò si aggiunga che l’art. 30, comma 1, lett. a), rubricato Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio, nulla prevede in ordine alla corresponsione delle indennità per l’attività svolta presso l’ufficio per il processo.


Si è quindi dell’avviso che debba farsi nella specie riferimento al disposto dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo in esame che, per quanto concerne i magistrati onorari in servizio, rinvia per la liquidazione delle indennità ai criteri di cui all’art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (per i giudici di pace) e all’art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (per i giudici onorari di tribunale).


Pertanto, trattandosi nel caso di specie di attività del magistrato onorario presso l’ufficio per il processo del tribunale, deve ritenersi applicabile l’art. 4, d.lgs. 273/1989, che collega la corresponsione delle indennità esclusivamente alla attività di udienza (si veda anche, al riguardo, la circolare di questa Direzione generale prot. DAG n. 48171.U del 2.4.2009), dovendosi viceversa escludersi la possibilità di corrispondere indennità per qualsiasi altra attività diversa dall’udienza.


Tale indirizzo interpretativo è peraltro in linea con la delibera del 28 febbraio 2018 del Consiglio superiore della magistratura (Prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria), che, al paragrafo 3.3, ha affermato che “la corresponsione dell’indennità” di cui all’art. 4, comma 1 e 1-bis, legge 28 luglio 1989, n. 273 e successive modifiche, deve ricollegarsi “necessariamente ed esclusivamente alla attività di udienza che non è, invece, prevista per la gran parte delle attività delegabili nell’ambito dell’Ufficio per il processo”, in quanto solo con “una modifica legislativa” potrà procedersi alla liquidazione di indennità per dette attività.

Roma, 1 luglio 2019

Il direttore Generale
Michele Forziati