Magistratura onoraria - Indennità forfettaria mensile ex art. 11 comma 3 legge 374 del 1991 - assenza del giudice di pace dall’udienza tabellare non comunicata - Pagamento - Presupposti - Detrazione importo indennità giornaliera da indennità mensile

provvedimento 4 giugno 2019

L’indennità forfettaria mensile di cui all’art. 11, comma 3, della legge 374/91 - applicabile ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 117/2016- si collega al servizio effettivamente svolto (“è altresì dovuta una indennità … per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese ”),  è frazionabile, poiché va commisurata al numero dei giorni in cui il giudice di pace ha esercitato le sue funzioni, e va decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza; pertanto tale indennità deve essere calcolata decurtando tanti trentesimi quanti sono i giorni di assenza del giudice di pace, e nell’ipotesi in cui il giudice di pace non abbia comunicato per iscritto la ragione dell’assenza, il funzionario dovrà procedere alla riduzione dell’indennità forfetaria dal giorno della prima udienza tabellare non tenuta, al giorno precedente l’udienza in cui il giudice di pace abbia ripreso la sua attività di udienza.

Posto che il servizio del giudice di pace è adempiuto esclusivamente con la regolare celebrazione delle udienze previste dalle tabelle di organizzazione dell’Ufficio (ovvero, nel periodo di sospensione feriale, con l’inserimento del giudice nei turni di servizio), la mancata tenuta sia pure di una sola udienza, senza formale giustificazione da legittimo impedimento, esclude che il servizio nel periodo fra tale udienza e la prima successivamente tenutasi possa considerarsi come “effettivamente svolto”.

Il deposito di provvedimenti deve invece ritenersi una attività che il giudice, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (lettura in udienza della motivazione), può compiere, nel rispetto dei termini di legge, a sua discrezione in un qualsiasi giorno del mese, persino dopo la cessazione del rapporto di servizio (vd. CSM, risposte a quesito del 14.1.2015 e del 20.1.2016) e presuppone la effettiva tenuta di una udienza; come tale, una simile attività, pur se costituisce un obbligo per il giudice, non può considerarsi idonea a dimostrare la presenza in servizio ovvero la ripresa del servizio, configurando mera conseguenza dello svolgimento dell’udienza.


Struttura di riferimento

Provvedimento 4 giugno 2019 - Giudice di pace - Pagamento della indennità forfettaria mensile prevista dall’art. 11, comma 3, legge 374 del 1991

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni

Fasc. 016.001.001-2/2019

Al sig. Capo dell’Ispettorato generale
(rif. prot. n. 100616.E del 16.5.2019)


Oggetto: Quesito – Ispezione ordinaria al Giudice di pace di Pavia – Pagamento della indennità forfettaria mensile prevista dall’art. 11, comma 3, legge 374 del 1991.
Rif.: prot. DAG n. 3725.E del 9.1.2019

Con la nota in oggetto codesto Ispettorato generale ha chiesto di conoscere:

“se, nel caso in cui il magistrato [giudice di pace] sia stato assente dall’udienza tabellare senza comunicarne per iscritto le ragioni, il successivo deposito di provvedimenti giurisdizionali possa costituire prova della sua presenza ‘formale’ in servizio, rendendo possibile l’attribuzione delle indennità giornaliere a partire dal giorno del deposito”;

“se, in caso contrario, tale attività del magistrato onorario, non costituendo prova della ripresa del servizio, consenta l’attribuzione della indennità solo dal giorno della successiva udienza tabellare regolarmente tenuta”.


I quesiti traggono origine dalla circostanza che nel corso della ispezione ordinaria presso l’Ufficio del giudice di pace di Pavia è stato rilevato che l’Ufficio non ha proceduto alla detrazione del corrispondente importo giornaliero della indennità forfettaria mensile nei confronti di un giudice che non aveva comunicato l’assenza dal servizio, tanto sul presupposto che l’Ufficio aveva provveduto al pagamento dell’indennità forfettaria mensile considerando il deposito di provvedimenti nel periodo di assenza come ripresa del servizio.


Al riguardo, come già più volte precisato da questa Direzione generale e ben chiarito da codesto Ispettorato nella nota in oggetto, giova ricordare che la indennità forfettaria mensile di cui all’art. 11, comma 3, della legge 374/91 - che si applica ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 117/2016 - è collegata al servizio effettivamente svolto (“è altresì dovuta una indennità … per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese ….”) ed è frazionabile, in quanto va commisurata al numero dei giorni in cui il giudice di pace ha esercitato le sue funzioni e va decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza.


Con la circolare n. 1/5009/u del 26.4.2005 è stato specificato il principio - richiamato e confermato dalla circolare del Dipartimento affari giustizia del 15.3.2006 “Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia”, paragrafo 4.3 e dalla circolare di questa Direzione generale n. 132851 del 14.12.2006, punto C), che ribadisce la precedente circolare del 26.4.2005, con la precisazione di cui alla nota n. DAG49727 del 12.4.2007 - che “l’indennità deve essere calcolata decurtando tanti trentesimi quanti sono i giorni di assenza del giudice di pace” e che “nell’ipotesi in cui il giudice di pace non abbia comunicato per iscritto la ragione dell’assenza, il funzionario dovrà procedere alla riduzione dell’indennità forfetaria dal giorno della prima udienza tabellare non tenuta al giorno precedente l’udienza in cui il giudice di pace abbia ripreso la sua attività” di udienza.


Dunque, il servizio del giudice di pace è adempiuto esclusivamente con la regolare celebrazione delle udienze previste dalle tabelle di organizzazione dell’Ufficio (ovvero, nel corso del periodo di sospensione feriale, con l’inserimento del giudice in turni di servizio), per cui la mancata tenuta sia pure di una sola udienza senza formale giustificazione da legittimo impedimento esclude che il servizio nel periodo fra tale udienza e la prima successivamente tenutasi possa essere considerato “effettivamente svolto”.


Con le circolari citate, la prova dell’effettivo servizio si è voluta agganciare a criteri oggettivi con la finalità da una parte di non pregiudicare la regolarità del servizio e dall’altra di tener conto delle esigenze dei giudici di pace.


Il deposito di provvedimenti è, invece, una attività che il giudice, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (lettura in udienza della motivazione), può compiere, nel rispetto dei termini di legge, a sua discrezione in un qualsiasi giorno del mese, persino dopo la cessazione del rapporto di servizio (vedi CSM ,risposte a quesito del 14.1.2015 e del 20.1.2016) e presuppone la effettiva tenuta di una udienza, nel caso di specie necessariamente celebrata in una data antecedente quella in cui si è verificata l’assenza.


Il deposito dei provvedimenti, quindi, anche se costituisce un obbligo per il giudice non può considerarsi idoneo a dimostrare la ripresa del servizio. Principio questo, peraltro, già implicito nella circolare sulla corresponsione della indennità forfettaria nel periodo feriale (vedi prot DAG n 132851.U del 14.12.2006 , punto A), con la quale è stato ritenuto che possano considerarsi in servizio soltanto quei magistrati onorari inseriti nelle tabelle di turnazione e limitatamente ai periodi nelle stesse previsti, mentre qualsiasi altra attività svolta non rileva ai fini della corresponsione della indennità forfettaria.


Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, deve escludersi che per effetto del deposito di provvedimenti giurisdizionali il giudice di pace possa considerarsi in servizio o avere ripreso servizio, posto che detto deposito è una mera conseguenza dello svolgimento dell’udienza.

Roma, 04.06.2019

Il direttore Generale
Michele Forziati